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DM 29 settembre 1998 -
GURI n. 252 del 28 ottobre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 1065/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti
menzioni geografiche: "Fascia Prepollinica", "Valle Crati",
"Colline Joniche Presilane", "Sibaritite" è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Bruzio"
accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica",
e riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: "Tondina" in misura non inferiore
al 50%, "Carolea" in misura non superiore al 30%, "Grossa di
Cassano" in misura non superiore al 20%. Possono concorrere
altre varietà fino al limite massimo del 25%.
2. La denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle Crati", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: "Carolea" in misura non inferiore
al 50%, "Tondina" in misura non superiore al 30%, "Rossanese
o Dolce di Rossano" in misura non superiore al 20%. Possono
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.
3. La denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche
Presilane", è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: "Rossanese" Dolce
di Rossano" in misura non inferiore al 70%. Possono
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
4. La denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo: "Grossa di Cassano" in misura non
inferiore al 70%, "Tondina" in misura non superiore al 30%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del
30%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle
province di Cosenza, i territori olivati dei sottoelencati
comuni atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione:
Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto,
Colopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiaria
di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro,
Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto,
Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto-Crosia, Mongrassano,
Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende,
Rossano, Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S.
Basile, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio
Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S.
Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa,
Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari,
Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese,
Villapiana.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione
geografica "Fascia Prepollinica", comprende, in provincia di
Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto,
Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco
Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano
Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Valle Crati", comprende, in provincia di
Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico,
Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino
di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Torano
Castello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione
geografica "Colline Joniche Presilane" comprende, in
provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano
Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi,
Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone,
S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo
Albanese.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Sibaritide", comprende, in provincia di Cosenza,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita,
Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere
idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o
di medio impasto e permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio. È consentita una densità di impiano fino
a 400 piante per ettaro.
2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio" accompagnata
dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica" sono da
considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella
zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti
nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 850 con valori massimi in autunno-inverno e
una temperatura media annua compresa tra 14 +/ - 3 ºC. La
difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2a. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Valle Crati", sono da
considerarsi idonei gli uliveti collinari compresi nella
zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti
nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 900 con valori massimi in autunno-inverno e
una temperatura media annua compresa tra 15 +/ - 3 ºC. La
difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2b. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane", sono
da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella
zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti
nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 600 con valori massimi in autunno-inverno e
una temperatura media annua compresa tra 16 +/ - 3 ºC. La
difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2c. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Sibaritite", sono da considerarsi
idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di
produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona
geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari
a mm 000 con valori massimi in autunno-inverno e una
temperatura media annua compresa tra 16+/ - 3 ºC. La difesa
fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo
le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Fascia Prepollinica", deve essere effettuata a partire
dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni
anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Fascia Prepollinica" non può superare kg 10.000
per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 18%.
3a. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata da menzione geografica
"Valle Crati", deve essere effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Valle Crati", non può superare kg 10.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 22%.
3b.La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Colline Joniche Presilane", deve essere effettuata a
partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di
ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Colline Joniche Presilane", non può superare kg
10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa
massima delle olive in olio non può superare il 20%.
3c.La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Sibaritide", deve essere effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Sibaritide", non può superare kg 10.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere
presentata secondo le procedure previste dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
5a. Alla presentazione della denuncia di produzione delle
olive e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai
sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica",
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 2 dell'art. 3.
1a. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle Crati",
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
delimitato al punto 3 dell'art. 3.
1b. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche
Presilane", comprende il territorio amministrativo dei
comuni delimitato al punto 4 dell'art. 3.
1c. La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide",
comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato
al punto 5 dell'art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine
di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per
brucatura. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla
raccolta.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la
Camera di commercio I.A.A. di Cosenza, quali frantoi
abilitati alla trasformazione di olive destinate alla
produzione di olio a denominazione di origine controllata.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica",
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi gialli;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 10;
K232: < = 2,0;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 8%;
polifenoli totali: > = 200 p.p.m.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle Crati", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 12;
K232: < = 2,0;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 9%;
polifenoli totali: > = 200 p.p.m.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche
Presilane", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato delicato;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 14;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 11%;
polifenoli totali: > = 150 p.p.m.
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo con qualche riflesso verde;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 10;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 13%;
polifenoli totali: > = 150 p.p.m.
5. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi all'attuale normativa U.E.
6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua
e conserva in condizioni ideali un congruo numero di
campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da
utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i
limiti analitici soprariportati.
8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento
deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento
della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.
1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi:
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di
Cosenza.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del
presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta
con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui
viene indicata la denominazione di origine controllata "Bruzio".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai
sensi del-l'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n, 573, riferite a comuni, frazioni, tenute,
fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere
riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari
ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve
essere immesso al consumo in recipienti di capacità non
superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di
produzione delle olive da cui l'olio ottenuto.
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