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Disciplinare di
produzione dell'olio extravergine di oliva "Lametia" a
Denominazione di Origine Controllata
DM 29 ottobre 1999 – GURI n. 265 dell’11 novembre 1999
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE 2107/99)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Lametia" è
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Lametia" deve
essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono
concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Lametia" devono essere prodotte, nell'ambito della
provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di
Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte,
il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in
parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia)
Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e
Pianopoli.
Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea che, partendo dal punto più a nord sul mar
Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue
poi, in direzione est, il confine settentrionale del comune
di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue,
sempre verso est, sul confine settentrionale del comune di
Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo il confine
di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei comuni di
Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida.
Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine
settentrionale del comune di Maida, dal quale percorre,
proseguendo verso sud, il limite est confinante con il
Comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall'area) per
ritornare verso ovest-sud-ovest lungo il confine meridionale
di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi
dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza dei
confini comunali di Maida e S.Pietro a Maida. Di
quest'ultimo ne percorre il confine comunale esposto a
sud-est per raggiungere il punto di incontro con il
territorio del comune di Curinga e discendere verso sud
lungo il confine di levante e meridionale dello stesso
comune. Tale linea, nell'intercettare il confine
settentrionale del comune di Filadelfia, si dirige verso
sud-ovest escludendo tutta la parte posta a sud del centro
urbano dello stesso comune, situata ad una altitudine di 554
metri s.l.m.
Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del
comune di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con
detto confine ne percorre il limite di levante discendendo
verso sud fino alla contrada Castellano. Da questa,
escludendone il territorio posto a sud, prosegue verso ovest
seguendo il confine nord della contrada Caredrande, fino a
raggiungere il confine meridionale del comune di Francavilla.
Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del
comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del
comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso
nord sul confine comunale di ponente del comune di
Francavilla per ripiegare verso il mare ad ovest lungo il
confine settentrionale del comune di Pizzo Calabro fino a
raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar
Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato
le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui
terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi
esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali,
porosi con permeabilità nell'insieme elevata, con spessore
profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per
i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli
oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o
di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a
garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di
allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre
forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400
piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non può superare i
quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici
della regione Calabria accertano la produzione massima di
olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purchè la
produzione globale non superi di oltre il 20% il limite
massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire
dall'inizio dell' invaiatura e non si protrae oltre il 15
gennaio di ogni campagna oleicola.
La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n.573, in unica soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento
devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Lametia" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie
del frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Lametia" all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati
devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine
controllata "Lametia" da utilizzare come standard di
riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali inserire, sui richiesta degli
interessati, ulteriori parametrazioni di carattere
fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente
caratterizzare l'identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
nell'area di produzione di cui all'art.3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali,
marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi
geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zona
di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o
nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo
se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive
raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Lametia"
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Lametia" deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro o banda stagnata di capacità non
superiore a litri 5.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è
ottenuto.
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