|
|
|
CASTAGNA
DI MONTELLA |
|
indietro |
aziende produttici |
disciplinare di produzione |
|
Disciplinare di
produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Castagna di Montella.
(Iscrizione nel
"Registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni
geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1065/97)
Il testo di
seguito riportato è fedele al contenuto dell'allegato al DM
5.12.1987 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1987.
Il presente
testo, in ogni caso, non sostituisce il documento ufficiale
sopra indicato.
Art. 1
L'Indicazione Geografica Protetta: "Castagna di Montella"
è riservata ai frutti che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2
La "Castagna di Montella" è prodotta in provincia di Avellino nell'intera circoscrizione dei
comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco,
Volturara Irpina e per il
comune di Montemarano, limitatamente alla contrada Bolifano che
si identifica nella zona
delimitata dalla strada statale 7 e precisamente quella ubicata
a sud della strada stessa.
Art. 3
La "Castagna di Montella" deriva almeno per il 90% dalla varietà
.Palummina. e, per il restante 10% al massimo, da altre varietà
e in particolare dalla .Verdola..
La "Castagna
di Montella" corrisponde alle seguenti caratteristiche:
pezzatura: media o medio-piccola (75-90/Kg);
forma: prevalentemente rotondeggiante, con faccia inferiore
piatta, base
convessa, sommità ottusa mediamente pelosa;
torcia: di limitata lunghezza;
cicatrice ilare: di forma ellittica;
pericarpo: sottile, di colore marrone chiaro, facilmente
staccantesi dall'episperma che, a sua volta, si separa con
facilità dal seme;
seme: di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei castagneti da frutto
destinati alla produzione della "Castagna di Montella" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i castagneti da frutto
ubicati dai 500 ai 1.000 metri s.l.m. su terreni di giacitura ed
esposizione adatti.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.
E. vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di frutti ammessa per la produzione della
"Castagna di Montella" è stabilita in Kg. 25 per pianta ed in q.li 30 per ettaro. Il numero delle piante per ettaro varia da
un minimo di
80
ad un massimo di 160. Anche in annate eccezionali
favorevoli la resa per pianta e per ettaro di castagne che
utilizzano la denominazione di origine controllata dovrà essere
riportata ai suddetti limiti di produttività attraverso un'accurata
cernita dei frutti che assicuri la rispondenza del prodotto ai
requisiti qualitativi di cui all'art. 3.
Art. 5
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del
prodotto con la .cura. e con la .disinfestazione.,
rispettivamente in acqua fredda ed in acqua calda, secondo le
tecniche già acquisite localmente, possono essere effettuate su
tutto il territorio della provincia di Avellino.
Ai fini della
commercializzazione il prodotto può essere conservato, per
graduarne la vendita, in locali idonei. Il prodotto fresco può
essere immesso al consumo a partire dal 4 ottobre dell'anno di
produzione.
Art. 6
La "Castagna di Montella" allo stato fresco, all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
prodotto fresco selezionato e calibrato in diverse pezzature
come previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 1939, recante
norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne. Le
norme di cui trattasi si applicano sia per la
commercializzazione del prodotto nell'ambito dei Paesi CEE che
per l'esportazione verso Paesi terzi; prodotto confezionato in
sacchetti di juta, in reti o contenitori di plastica o di altro
materiale idoneo, recanti l'indicazione geografica protetta1
"Castagna di Montella", i dati relativi alla
pezzatura, al peso, all'annata di produzione nonché la scadenza
per il consumo. Sono ammesse anche le confezioni sottovuoto.
Art. 7
La "Castagna di
Montella" può essere commercializzata anche allo
stato secco: in guscio, sgusciata intera o sfarinata.
Il prodotto deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: ottenuto con l'essiccazione su metati o
graticci ed a fuoco lento e continuo
alimentato
esclusivamente da fascine e da legna di qualunque essenza,
secondo le tecniche locali tradizionali già acquisite dai
produttori; umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non
superiore al 15%; immune da attacchi parassitari di qualsiasi
natura (larve di insetti, muffe, etc.); la resa di castagne
secche con guscio relativa a 1 q.le non può superare la
percentuale del 60%;
le castagne secche sgusciate devono essere intere, sane, di
colore bianco paglierino e con non più del 10% di difetti
(tracce di bacatura, deformazioni, etc.).
Le castagne secche in guscio, sgusciate intere o sfarinate
devono essere commercializzate in contenitori di
materiale idoneo alla conservazione previsto dalle leggi
vigenti. Le confezioni possono essere di peso variabile in
relazione alle richieste di mercato e devono riportare
l'indicazione geografica protetta1 "Castagna di Montella".
Per il prodotto
secco in guscio, è facoltativo procedere alla calibratura per la
vendita al fine di ottenere pezzature migliori.
Ai fini della commercializzazione e della esportazione del
prodotto secco si applicano le norme di cui al citato decreto
ministeriale 10 luglio 1939.
Art. 8
All'indicazione geografica protetta1 "Castagna di
Montella" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi .extra., .superiore.,
.fine., .scelto., .selezionato. e similari.
E. consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non
atti a trarre in inganno il consumatore.
E. consentito altresì l'uso, sia per il prodotto fresco che per
quello secco, di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località e
aziende comprese nei territori dei comuni di cui all'art.2 e dai
quali effettivamente provengono le castagne con l'indicazione
geografica protetta1.
1 Nel DM
originale 5.12.87 veniva riportata .denominazione di origine
controllata..
|
|
|