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DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Salerno.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore che va dal verde al giallo
paglierino più o meno intenso; un odore fruttato medio alto; un
sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero
sentore di piccante; acidità massima totale espressa in acido
oleico , in peso, non eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di
olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/kg.; K232 minore
o uguale a 2,20; acido linoleico minore o uguale a 10,00%;
polifenoli totali maggiori o uguali a 100.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Colline Salernitane deve essere
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o
congiuntamente: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per
almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in
misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato
con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti varietà, da
sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio, Ogliarola.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg. 12.000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti
dal disciplinare.
Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione
prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che deve
essere effettuate direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici, deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Le
olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
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