Art. 1
L’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Limone Costa d’Amalfi" è riservata ai limoni che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n.
2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
L’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Limone Costa d’Amalfi" designa i limoni prodotti nella zona
delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare,
riferibili alla cultivar "Sfusato" avente le caratteristiche
afferibili all’ecotipo amalfitano.
Art. 3
La zona di produzione del "Limone Costa
d'Amalfi" di cui al presente disciplinare comprende:
l'intero territorio del comune di Atrani;
parte del territorio dei comuni di: Amalfi,
Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano,
Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
La descrizione del confine è effettuata
dall'estremo ovest fino a raggiungere l'estremo est. Il confine
sud è individuato dal Mar Tirreno.
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. "Positano":
partendo da ovest il confine dell'area
interessata dalla coltivazione del "Limone Costa d'Amalfi"
inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella
di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la
strada statale Amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il
sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione Corvo e,
procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello,
giunge al rudere "Il Mandrino" passando al di sotto di monte
Gambera e di monte Pertuso, attraverso il colle di Latte. Dal
Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara,
percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la
località Grotte, la località "I Cannati" e il colle "La Serra".
Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale
che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada,
imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le località
Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere.
Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al convento di
Cospita (carta di Amalfi).
Carta I.G.M. n. 197 IV N.E. "Amalfi":
dal convento di Cospita, il confine raggiunge
la contrada Lucibello, proseguendo lungo le pendici del monte
Sorca, e di qui giunge al rudere delle Ferriere, passando al di
sopra della località Frassito. Dal rudere procede lungo il
sentiero che da Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue
lungo la via provinciale Scala-Ravello, fino all'altezza della
Madonna della Pomice (carta di Nocera Inferiore).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. "Nocera
Inferiore":
a partire dalla via provinciale, all'altezza
della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la
delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi,
all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che
porta a Paternò S. Elia, passando sotto Punta Mele,
attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui
procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti,
attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S.
Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e
quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la
frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso
prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla
località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto
di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino.
Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la località
Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S.
Antonio (carta di Amalfi).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E.
"Amalfi":
partendo dal vallone Vecite (carta di Nocera
Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il colle Pascullo,
colle La Misericordia, la località S. Maria, le Vene del Suono,
passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di
Grotta Piana e monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del
monte "l'Uomo a cavallo", costeggia il vallone S. Nicola, la
località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando
in prossimità della sorgente Cannello tra la località Simicella
e San Gineto, fino alle falde del monte Falerio (carta di
Pastena).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. "Pastena":
il confine segue il sentiero che passa tra il
monte Falerio ed il monte Collo (carta di Salerno).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 185 II S.O.
"Salerno":
il confine segue il sentiero che passando al
di sopra della località Manganala, sfiora l'abitato di Albori,
prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione
S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e,
quindi, all'altezza della frazione Padovani, continua lungo il
vallone fino all'incrocio con la strada statale n. 18,
all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta
strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla
frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi,
al Mar Tirreno.
Art. 4
Il sistema di coltivazione deve essere quello
tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai
peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali
tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in
muretti di contenimento (macere).
I sesti e le distanze di piantagione ed i
sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare
sono in uso tradizionale della zona.
La forma di allevamento è riconducibile ad un
vaso libero, detta localmente "cupola", adattata ad un idoneo
sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali
ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto
comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del
prodotto descritte nel successivo art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione
consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di
legno, preferibilmente di castagno, (di altezza non inferiore a
cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli
agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di
maturazione dei frutti.
La densità di impianto non dovrà essere
superiore ad 800 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va
dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento
delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e
delle particolari richieste del mercato in tale periodo.
Tuttavia, in considerazione soprattutto dell’andamento climatico
dell’annata, la regione Campania si riserva di modificare tali
date con proprio provvedimento.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve
essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei
limoni con il terreno.
La produzione massima consentita di limoni
per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate
in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la
produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani,
indenni da attacchi parassitari, come per legge.
Art. 5
Gli impianti idonei alla produzione dell’I.G.P.
"Limone Costa d’Amalfi" sono iscritti nell’apposito albo
attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania,
direttamente attraverso i propri uffici competenti per
territorio o attraverso organismi conformi alle norme EN 45011.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare,
anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti
per l’iscrizione all’albo di cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di
fine raccolta deve essere presentata, all’organismo che detiene
l’elenco, la denuncia finale di produzione dell’anno.
Durante il periodo della raccolta, il
predetto organismo può rilasciare, su conformi denuncie di
produzione, parziali ricevute di produzione.
Art. 6
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto
dell'immissione al consumo o quando è destinato alla
trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
- forma del frutto: ellittico-allungata; lobo
pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
- dimensioni: medio-grosse, peso non
inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100
grammi, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al
presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
- peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
- attacco al peduncolo: forte;
- umbone (apice): grande e appuntito;
- solco apicale: quasi assente;
- residuo stilare: assente;
- colore della buccia: giallo citrino;
- buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
- flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
- asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
- polpa: di colore giallo paglierino;
- succo: abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con
elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7
L’immissione al consumo dell’I.G.P. "Limone
Costa d’Amalfi" deve avvenire secondo le seguenti modalità.
Il prodotto deve essere posto in vendita in
appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg
fino ad un massimo di 15 kg, realizzati preferibilmente con
materiale di origine vegetale. Sono ammessi anche contenitori
rigidi di cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o
sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate,
a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime
dimensioni, le seguenti indicazioni:
a) "Limone Costa d’Amalfi" e "Indicazione
Geografica Protetta" (o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l’indirizzo
dell’azienda confezionatrice o produttrice;
c) la quantità di prodotto effettivamente
contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme
vigenti.
Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico
relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed
univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'Indicazione Geografica Protetta. Il simbolo grafico è
costituito da un limone affogliato che è posto sul lato sinistro
di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la
scritta di colore nero Limone Copsta d’Amalfi. All’interno del
doppio cerchio vi è il profilo della costa, da maiori fino a
capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia
mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore giallo
pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio r la
seconda linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la
prima e la terza linea di colline sono di colore verde pantone
349 CV, il mare di colore blu pantone 301CV ed il cielo azzurro
pantone 297 CV.
Dovrà figurare, inoltre, la dizione "prodotto
in Italia" per le partite destinate all’esportazione.
I prodotti elaborati, derivanti dalla
trasformazione del limone, possono utilizzare, nell’ambito della
designazione degli ingredienti, il riferimento al nome
geografico "Costa d’Amalfi" a condizione che rispettino le
seguenti condizioni:
1) i limoni utilizzati per la preparazione
del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente
disciplinare;
2) sia esattamente indicato il rapporto
ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. "Limone Costa
d’Amalfi" e quantità di prodotto elaborato ottenuto;
3) l’elaborazione e/o la trasformazione dei
limoni avvenga esclusivamente nell’intero territorio dei comuni
individuati all’art. 3 del presente disciplinare;
4) venga dimostrato l’utilizzo della I.G.P.
"Limone Costa d’Amalfi" mediante l’acquisizione delle ricevute
di produzione, rilasciate dai competenti organi della regione ai
sensi dell’art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione
sui documenti ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dalla
I.G.P. "Limone Costa d’Amalfi" per i prodotti elaborati e/o
trasformati potrà essere delegato dall’organismo di controllo al
consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivo: tipo, gusto, uso, selezionato,
scelto e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni
che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali,
marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente. Tali indicazioni
potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza
e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per
indicare l’Indicazione Geografica Protetta.
Art. 8
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza
per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo,
con la I.G.P. "Limone Costa d’Amalfi", un prodotto che non
risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.