Art. 1
La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Limone di Sorrento" è riservata ai limoni che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n.
2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Limone di Sorrento" designa i limoni prodotti nella zona
delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare,
riferibili agli ecotipi derivanti dal femmineo ovale (Citrus
Limon, L., Burmann), "Ovale di Sorrento" – sinonimo: "Limone di
Massa Lubrense" o "Massese".
Art. 3
La zona di produzione del "Limone di
Sorrento" di cui al presente disciplinare comprende parte del
territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento,
Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.
(omissis)
Art. 4
Il sistema di coltivazione deve essere quello
tipico e tradizionalmente adottato nella zona.
I sesti e le distanze di piantagione ed i
sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare
sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è
riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema
di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere
anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle
specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel
successivo art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione
consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di
legno, preferibilmente di castagno, (di altezza non inferiore a
mt. 3,00) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali,
utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti
atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione
dei frutti.
La densità di impianto non dovrà essere
superiore ad 850 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va
dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento
delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e
delle particolari richieste del mercato in tale periodo.
Tuttavia, in considerazione soprattutto dell’andamento climatico
dell’annata, la regione Campania si riserva di modificare tali
date con decreto del presidente della giunta regionale.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve
essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei
limoni con il terreno.
Nei limoneti di cui sopra è ammessa la
presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.
La produzione massima consentita di limoni
per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate
in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la
produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani,
indenni da attacchi parassitari, come per legge.
Per il trasporto del prodotto fino ai centri
di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non
provocare danno ai frutti.
Art. 5
L’accertamento della sussistenza delle
condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui
all’art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati
dalla regione Campania, che vi provvederà attraverso le proprie
strutture e/o attraverso organismi che rispondano ai requisiti
di cui alle vigenti norme in materia.
Gli impianti idonei alla produzione dell’I.G.P.
"Limone di Sorrento" sono iscritti nell’apposito albo attivato,
tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente
attraverso i propri uffici competenti per territorio o
attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente
articolo.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare,
anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti
per l’iscrizione all’albo di cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di
fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all’organismo
che detiene l’albo, la denuncia finale di produzione dell’anno.
Durante il periodo della raccolta, che inizia
il 1° febbraio e termina il 31 ottobre, come indicato all’art.
4, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denunce di
produzioni, parziali ricevute di produzione.
Art. 6
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto
dell'immissione al consumo o quando è destinato alla
trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
- forma del frutto: ellittica, simmetrica;
lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
- dimensioni: medie, medio-grosse, peso non
inferiore a 85 grammi; i limoni con peso inferiore a 85 grammi,
ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente
articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
- peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
- attacco al peduncolo: forte;
- umbone (apice): presente;
- solco apicale: assente;
- residuo stilare: assente;
- colore della buccia: giallo citrino per una superficie
superiore al 50%;
- buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
- flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
- asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
- polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
- succo: abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevata
acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7
L’immissione al consumo dell’I.G.P. "Limone
di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalità.
Il prodotto deve essere posto in vendita in
appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg
fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine
vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile,
consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle
confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte
sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa
chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti
indicazioni:
- "Limone di Sorrento" e "Indicazione
Geografica Protetta" (o la sua sigla I.G.P.);
- il nome, la ragione sociale e l’indirizzo
dell’azienda confezionatrice o produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente
contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme
vigenti.
Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico
relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed
univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'Indicazione Geografica Protetta. Il simbolo grafico è composto
dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi
in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest’ultimo,
all’interno, ha raffigurato il panorama della costiera
sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde
pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la
scritta "Limoni di Sorrento" sono di colore giallo pantone
Process Yellow, il mare è di colore azzurro pantone 284 CV, la
scritta "Limoni di Sorrento" è di colore nero.
I prodotti elaborati, derivanti dalla
trasformazione del limone, possono utilizzare, nell’ambito della
designazione degli ingredienti, il riferimento al nome
geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti
condizioni:
- i limoni utilizzati per la preparazione del
prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente
disciplinare;
- sia esattamente indicato il rapporto
ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. "Limone di
Sorrento" e quantità di prodotto elaborato ottenuto;
- l’elaborazione e/o la trasformazione dei
limoni avvenga esclusivamente nell’intero territorio dei comuni
individuati all’art. 3 del presente disciplinare;
- venga dimostrato l’utilizzo della I.G.P.
"Limone di Sorrento" mediante l’acquisizione e detenzione delle
ricevute di acquisto dai produttori iscritti all’albo e
successiva annotazione sui documenti ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dalla
I.G.P. "Limone di Sorrento" per i prodotti elaborati e/o
trasformati potrà essere delegato dall’organismo di controllo al
consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivo: tipo, gusto, uso, selezionato,
scelto e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni
che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali,
marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori
alla metà di quelli utilizzati per indicare l’Indicazione
Geografica Protetta.
Art. 8
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza
per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo,
con la I.G.P. "Limone di Sorrento", un prodotto che non risponda
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.