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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)
“NOCCIOLA DI GIFFONI”
ART. 1
L’indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) “Nocciola di Giffoni”
Ë riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione del
Reg. CEE N. 2081/92.
ART. 2
L’indicazione Geografica protetta “Nocciola di Giffoni” designa
i frutti del biotipo che corrisponde alla cultivar di nocciolo
“Tonda di Giffoni”, prodotti nel territorio definito nel
successivo art. 3.
ART. 3
La zona di produzione della “Nocciola di Giffoni” comprende
l’intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Salerno: GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI,
SAN CIPRIANO PICENTINO, FISCIANO, CALVANICO, CASTIGLIONE DEL
GENOVESI, MONTECORVINO ROVELLA.
Sono interessati parzialmente i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Salerno: BARONISSI, MONTECORVINO PUGLIANO, OLEVANO
SUL TUSCIANO, SAN MANGO PIEMONTE, ACERNO.
Tutta l’area di produzione sopra descritta Ë riportata su
cartine I.G.M. della Regione Campania in scala 1:25.000
nell’allegato A) che fa parte integrante del presente
disciplinare. Le delimitazioni delle aree per i Comuni il cui
territorio Ë parzialmente interessato alla coltura “Nocciolo di
Giffoni” sono riportate nell’allegato B) che fa parte integrante
del presente disciplinare.
Art. 4
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati
alla produzione della “NOCCIOLA DI GIFFONI” devono essere al
prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualit‡.
I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento
devono essere quelli in uso generalizzato nella zona e
riconducibili alle coltivazioni cosiddette a "cespuglio
policaule” (ceppaia) o al “vaso cespugliato o ad “alberello”,
con una densit‡ per ettaro non superiore a 660 piante. Sono
ammesse anche forme di allevamento diverse quali: la “siepe”
(cespuglio binato) e la “ipsilon”, sempre che condotte con
raziocinio e nel rispetto delle specifiche caratteristiche di
qualit‡ del prodotto.
Il numero di piante ad ettaro non puÚ, in ogni caso superare il
limite di 1.000. Le cure colturali e la raccolta devono essere
quelle generalmente e tradizionalmente usate e, in special modo
i nuovi impianti, devono essere atte a non modificare le
caratteristiche qualitative dei frutti di cui all’art. 6.
Negli impianti di cui sopra Ë ammessa la presenza di altre
variet‡ di nocciolo nella misura del 10%, ai fini dell’idonea
impollinazione.
La produzione unitaria massima consentita di “Nocciola di
Giffoni” Ë fissata in 40 quintali ad ettaro in coltura
specializzata, pur con le variabili annuali in funzione
dell’andamento climatico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato le resa per
ettaro di noccioleto promiscua dovr‡ essere calcolata in
rapporto alla superficie effettivamente investita a nocciolo.
Le nocciole raccolte devono presentarsi sane, prive di residui
antiparassitari, come per legge; difetti ammessi: impurit‡ 0,5%,
vuote 1%, raggrinite 2%, cimiciato 2%, riferiti al peso.
La eventuale conservazione della “Nocciola di Giffoni”, al fine
di dilazionarne la commercializzazione, deve avvenire in locali
puliti, privi di odori, asciutti e ben areati.
ART. 5
I controlli sulla sussistenza delle condizioni tecniche di
idoneit‡, di cui all’art. 10 del Reg. CEE 2081/92, saranno
curati dalla Regione Campania che vi provveder‡ attraverso le
proprie strutture tecniche, e/o attraverso organismi che
rispondono ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
Gli impianti idonei alla produzione della “NOCCIOLA DI GIFFONI”
sono iscritti nell’apposito e corrispondente Albo attivato,
tenuto e aggiornato dalla Regione Campania, direttamente con i
propri uffici competenti per territorio, o attraverso gli
organismi di cui al primo comma del presente articolo.
Copia di tale Albo sar‡ depositata presso tutti i Comuni
compresi nel territorio di produzione.
Gli organi tecnici preposti sono tenuti a verificare, anche
attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti per l’iscrizione
all’albo di cui sopra.
Nell’albo, oltre alle generalit‡ dei proprietari dei noccioleti
o dei conduttori di questi, dovranno essere indicati:
la loro ubicazione e la superficie dei noccioleti.
ART. 6
Il prodotto recante la I.G.P. “NOCCIOLA DI GIFFONI”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche merceologiche:
Forma della nucula: subsferica;
Dimensione della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18
mm;
Guscio: di medio spessore (1,11-1,25mm) presenta colore pi_ o
meno intenso con striature color marrone pi_ scuro; Seme: di
forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non
inferiore a 13 mm; ottima pelabilit‡, non inferiore all’85%;
Polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
Resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
Umidit‡ relativa del seme dopo l’essiccazione: non superiore al
6%.
ART. 7
La commercializzazione della “NOCCIOLA DI GIFFONI” deve avvenire
secondo le seguenti modalit‡:
per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale
idoneo;
per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in
scatole di cartone o in altri materiali idonei;
per prodotto in pasta e/o crema: in fusti di materiale idoneo.
In tutti i casi i contenitori con i quali avviene la
commercializzazione dovranno essere sigillati in modo da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura
del sigillo.
Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di
stampa, delle medesime dimensioni, le diciture: “NOCCIOLA DI
GIFFONI” e “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”, oltre agli estremi
atti ad individuare:
Nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
Annata di produzione delle nocciole contenute;
Peso netto all’origine.
Dovr‡ figurare, inoltre, il simbolo grafico di cui allegato C,
relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed
univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l’indicazione Geografica.
Dovr‡ figurare, inoltre, la dizione “PRODOTTO IN ITALIA”, per le
partite destinate all’esportazione.
ART. 8
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui all’art. 1 Ë
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle DELLA COMMISSIONE previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso,
selezionato, scelto e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni, marchi privati, consorzi,
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiore alla met‡ di
quelli utilizzati per indicare l’Indicazione Geografica
Protetta.
ART. 9
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la
trasformazione, o comunque distribuisce per il consumo, con la
denominazione I.G.P. “NOCCIOLA DI GIFFONI” un prodotto che non
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, Ë punito a norma di legge.
REGOLAMENTO (CE) N. 2325/97
DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1997
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui nell’articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunit‡ europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l’articolo
17 paragrafo 2;
considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli
Stati membri a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni
complementari al fine di accertare la conformit‡ di dette
denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento
in parola; che l’esame di tali informazioni complementari ha
dimostrato la conformit‡ delle denominazioni di cui trattasi
agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi
registrate ed inserite nell’allegato del regolamento (CE) n.
1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1065/97 (4);
considerato che, a seguito dell’adesione di tre nuovi Stati
membri, il termine di sei mesi di cui all’articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che
alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono
conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono
dunque essere registrate;
considerando che le misure previste dal presente regolamento
sono conformi al parere del comitato per le indicazioni
geografiche e le denominazioni d’origine,
HA ADOTTATTO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 Ë completato con le
denominazioni che figurano all’allegato del presente
regolamento.
Allegato:
Omissis...
Nocciola di Giffoni
...Omissis
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Comunit‡ europee.
Il presente regolamento Ë obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati menbri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.
(3) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(4) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5.
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