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NOCCIOLA DI GIFFONI

disciplinare

scheda

 


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)
“NOCCIOLA DI GIFFONI”


ART. 1
L’indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) “Nocciola di Giffoni” Ë riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione del Reg. CEE N. 2081/92.

ART. 2
L’indicazione Geografica protetta “Nocciola di Giffoni” designa i frutti del biotipo che corrisponde alla cultivar di nocciolo “Tonda di Giffoni”, prodotti nel territorio definito nel successivo art. 3.

ART. 3
La zona di produzione della “Nocciola di Giffoni” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Salerno: GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN CIPRIANO PICENTINO, FISCIANO, CALVANICO, CASTIGLIONE DEL GENOVESI, MONTECORVINO ROVELLA.
Sono interessati parzialmente i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Salerno: BARONISSI, MONTECORVINO PUGLIANO, OLEVANO SUL TUSCIANO, SAN MANGO PIEMONTE, ACERNO.
Tutta l’area di produzione sopra descritta Ë riportata su cartine I.G.M. della Regione Campania in scala 1:25.000 nell’allegato A) che fa parte integrante del presente disciplinare. Le delimitazioni delle aree per i Comuni il cui territorio Ë parzialmente interessato alla coltura “Nocciolo di Giffoni” sono riportate nell’allegato B) che fa parte integrante del presente disciplinare.
Art. 4
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della “NOCCIOLA DI GIFFONI” devono essere al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualit‡.
I sesti e le distanze di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato nella zona e riconducibili alle coltivazioni cosiddette a "cespuglio policaule” (ceppaia) o al “vaso cespugliato o ad “alberello”, con una densit‡ per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse quali: la “siepe” (cespuglio binato) e la “ipsilon”, sempre che condotte con raziocinio e nel rispetto delle specifiche caratteristiche di qualit‡ del prodotto.
Il numero di piante ad ettaro non puÚ, in ogni caso superare il limite di 1.000. Le cure colturali e la raccolta devono essere quelle generalmente e tradizionalmente usate e, in special modo i nuovi impianti, devono essere atte a non modificare le caratteristiche qualitative dei frutti di cui all’art. 6.
Negli impianti di cui sopra Ë ammessa la presenza di altre variet‡ di nocciolo nella misura del 10%, ai fini dell’idonea impollinazione.
La produzione unitaria massima consentita di “Nocciola di Giffoni” Ë fissata in 40 quintali ad ettaro in coltura specializzata, pur con le variabili annuali in funzione dell’andamento climatico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato le resa per ettaro di noccioleto promiscua dovr‡ essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a nocciolo.
Le nocciole raccolte devono presentarsi sane, prive di residui antiparassitari, come per legge; difetti ammessi: impurit‡ 0,5%, vuote 1%, raggrinite 2%, cimiciato 2%, riferiti al peso.
La eventuale conservazione della “Nocciola di Giffoni”, al fine di dilazionarne la commercializzazione, deve avvenire in locali puliti, privi di odori, asciutti e ben areati.

ART. 5
I controlli sulla sussistenza delle condizioni tecniche di idoneit‡, di cui all’art. 10 del Reg. CEE 2081/92, saranno curati dalla Regione Campania che vi provveder‡ attraverso le proprie strutture tecniche, e/o attraverso organismi che rispondono ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
Gli impianti idonei alla produzione della “NOCCIOLA DI GIFFONI” sono iscritti nell’apposito e corrispondente Albo attivato, tenuto e aggiornato dalla Regione Campania, direttamente con i propri uffici competenti per territorio, o attraverso gli organismi di cui al primo comma del presente articolo.
Copia di tale Albo sar‡ depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Gli organi tecnici preposti sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui sopra.
Nell’albo, oltre alle generalit‡ dei proprietari dei noccioleti o dei conduttori di questi, dovranno essere indicati:
la loro ubicazione e la superficie dei noccioleti.

ART. 6
Il prodotto recante la I.G.P. “NOCCIOLA DI GIFFONI”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:
Forma della nucula: subsferica;
Dimensione della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;
Guscio: di medio spessore (1,11-1,25mm) presenta colore pi_ o meno intenso con striature color marrone pi_ scuro; Seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; ottima pelabilit‡, non inferiore all’85%;
Polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
Resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
Umidit‡ relativa del seme dopo l’essiccazione: non superiore al 6%.

ART. 7
La commercializzazione della “NOCCIOLA DI GIFFONI” deve avvenire secondo le seguenti modalit‡:
per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;
per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei;
per prodotto in pasta e/o crema: in fusti di materiale idoneo.
In tutti i casi i contenitori con i quali avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa, delle medesime dimensioni, le diciture: “NOCCIOLA DI GIFFONI” e “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”, oltre agli estremi atti ad individuare:
Nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
Annata di produzione delle nocciole contenute;
Peso netto all’origine.
Dovr‡ figurare, inoltre, il simbolo grafico di cui allegato C, relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione Geografica.
Dovr‡ figurare, inoltre, la dizione “PRODOTTO IN ITALIA”, per le partite destinate all’esportazione.


ART. 8
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui all’art. 1 Ë vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle DELLA COMMISSIONE previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiore alla met‡ di quelli utilizzati per indicare l’Indicazione Geografica Protetta.

ART. 9
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione, o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione I.G.P. “NOCCIOLA DI GIFFONI” un prodotto che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, Ë punito a norma di legge.

REGOLAMENTO (CE) N. 2325/97
DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1997

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui nell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunit‡ europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l’articolo 17 paragrafo 2;

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformit‡ di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l’esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformit‡ delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1065/97 (4);

considerato che, a seguito dell’adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine,

HA ADOTTATTO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 Ë completato con le denominazioni che figurano all’allegato del presente regolamento.

Allegato:
Omissis...
Nocciola di Giffoni
...Omissis

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Comunit‡ europee.

Il presente regolamento Ë obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati menbri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1997.


Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.
(3) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(4) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5.
 

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