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DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Napoli.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino
più o meno intenso; un odore fruttato; un sapore fruttato con
media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,80 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; acido
linoleico minore o uguale a 12,00 %; polifenoli totali maggiori o
uguali a 60 p.p.m.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Penisola Sorrentina deve essere
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola o Minucciola
per almeno il 65%; Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o
congiuntamente, in misura non superiore al 35%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non
superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg. 9000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione
prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere
effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici,
deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono
essere molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione
dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
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