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IGP - DOC - DM 16/10/98
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
AREA DI PRODUZIONE
Territorio delle province di Ravenna e Forlì. Tale zona comprende
tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio e Modigliana.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore verde smeraldo con riflessi
dorati; un odore di fruttato medio o forte con sensazione netta di
erbe e/o ortaggi; un sapore di fruttato con sensazione leggera di
amaro e leggera o media sensazione di piccante; acidita' massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5
per 100 frammi di olio; punteggio al Panel test maggiore o uguale
a 7; numero perossidi minore o uguale a 13,00 Meq02/Kg.; K232
minore o uguale a 2,00; K270 minore o uguale a 0,160; acido
linoleico minore o uguale a 8,00%; acido oleico maggiore o uguale
a 75,00%; intervallo valori rapporto oleico/linoleico 10/20; int.
valori rapporto campesterolo/stigmasterolo 1,70/14; int. valori
rapporto campest./delta-5avenasterolo 0,25/0,60. Altri parametri
chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi
all'attuale normativa U.E..
TECNICHE DI PRODUZIONE
La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere
ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura
massima del 10%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianti e i sistemi di potatura,
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. Le forme di
allevamento devono essere a vaso policonico e a monocono. La
densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per
ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x8, e un
massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m.
6x3. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg. 5000. La raccolta delle olive viene effettuata nel
periodo compreso tra il 5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano
o con mezzi meccanici. La denuncia delle olive deve essere
effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale
n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto
per la raccolta in unica soluzione.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione
prevista dal disciplinare. La resa massima di olive in olio non
può superare il 18%. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che
presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche
peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte
a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C.; ogni altro
trattamento è vietato. Le operazioni di oleificazione devono
essere effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi
alla raccolta.
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