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DM 16 ottobre 1998 - GURI
n. 264 dell'11 novembre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Brisighella" è
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve
essere ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di
Brisighella" presente negli oliveti in misura non inferiore
al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti
negli oliveti nella misura massima del 10%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di origine controllata "Brisighella"
devono essere prodotte nel territorio delle province di
Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio,
Modigliana.
La zona di produzione della denominazione di origine
controllata "Brisighella" è così delimitata in cartografia
1:25.000:
da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona
delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in
direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di
Toranello, da dove continua in direzione sud verso
Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la
strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue sempre nella
medesima direzione fino ad incrociare la strada per
Mazzolano da casa Anderlina.
Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla
località Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad
incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue in
direzione sud-est fino ad incrociare la statale Casolana,
che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla strada
di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la
strada provinciale Villa Vezzano-Tebano, che percorre in
direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la
strada provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale.
Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale
fino ad incrociare la statale Brisighellese che percorre in
direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di
Errano, dove prosegue sulla strada provinciale
Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai pressi di Villa
Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo
Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per
Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi
di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale
per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a
toccare la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in
direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Mamante,
che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire
lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino
ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forlì,
segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i
comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il
torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada
vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino -
Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che
oltrepassa fino ad incrociare la strada provinciale del
Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad
incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in
direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la
strada comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in
direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove
prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca'
Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in direzione
sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per
giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la
strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di
Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale,
prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada
vicinale che porta a Valvarana fino ad incrociare, oltre la
suddetta località, la strada consorziale di San Bartolo.
Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in
direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in
direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la
strada di Modigliana - Lutirano e prosegue sempre in
direzione nord-est lungo la strada consorziale per S.
Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la
strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad
incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi,
in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la
strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue
la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella,
attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e
continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale
per S. Maria in Puro-cielo. Oltrepassata S. Maria in
Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada
forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove
riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa
Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato
il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la
strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla
localita Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla
strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della
Casa, Albergo, Pagnano, Soglia e il fiume Senio si immette
sulla statale Casolana, che percorre in direzione nord verso
Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per
Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a
oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada
vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad
incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna;
segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino
alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la
delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato
le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere
quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di
allevamento devono essere a vaso policonico e a monocono.
Le densità di impianto può variare tra un massimo di 200
piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di
m. 6x8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti
di impianto di m. 6x3.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg
5.000.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo
compreso tra il 5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero
a mano o con mezzi meccanici.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4
novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge
5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto
per la raccolta in unica soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento
devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie
del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
non superiore a 27 ºC.; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate
entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Brisighella" all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di
erbe e/o ortaggi;
sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e
leggera o media sensazione di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero di perossidi: < = 13 Meq02/kg;
K232: < =2,00;
K270: < = 0,160;
acido linoleico: < = 8,00%;
acido oleico: > = 75,00%;
intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20;
int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14;
int. valori rapporto campest./delta-Savenasterolo:
0,25/0,60.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati
devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine
controllata "Brisighella" da utilizzare come standard di
riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali inserire, su richiesta degli interessati,
ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o
organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità
della denominazione.
La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art.l è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
ne11'area di produzione di cui all'art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi
geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone
di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o
nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte
negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Brisighella"
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva
extravergine "Brisighella" ai fini dell'immissione al
consumo devono essere in vetro scuro delle seguenti capacità
espresse in grammi o millilitri: 100; 250; 500; 750; 1.000;
1.500; 2.000; 5.000.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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