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DISCIPLINARE DEL CIRCUITO
"FUNGO di BORGOTARO"
Il Circuito "Fungo di Borgotaro" è stato creato per valorizzare
e promuovere il prodotto individuato come fungo allo stato
fresco delle quattro specie di Boletus che crescono nel
territorio ad Indicazione Geografica Protetta nei Comuni di
Albareto e Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, e
Pontremoli in provincia di Massa-Carrara.
L'adesione al Circuito è rivolta ai ristoranti che si impegnano
a consumare prodotto fresco marchiato IGP e ad evidenziarlo nel
proprio menù, distinguendolo da prodotti similari di altre
provenienze. Di seguito si elencano i punti caratterizzanti il
presente Disciplinare e che gli esercizi dovranno osservare,
pena l'esclusione dal Circuito.
1. Per l'approvvigionamento del prodotto certificato i
ristoratori dovranno servirsi esclusivamente dei commercianti
incaricati dal Consorzio del "Fungo di Borgotaro" e regolarmente
iscritti all'Albo dei Commercianti oppure dai raccoglitori
locali iscritti all'Albo dei Raccoglitori che portino a
certificare il prodotto presso gli appositi centri di
confezionamento. Il ristoratore dovrà conservare le fascette
prelevate dalle confezioni, riportanti il marchio IGP e la
certificazione sanitaria dell'USL, in modo da mostrarle ad un
eventuale controllo da parte di un incaricato del Consorzio.
2. Il Consorzio di Tutela provvederà ad inviare al ristoratore
iscritto una targhetta riportante il marchio del Fungo di
Borgotaro IGP e la dicitura "Questo locale aderisce al Circuito
Gastronomico del Fungo di Borgotaro"; la targhetta, che dovrà
essere esposta in modo ben visibile nel locale, resta di
proprietà del Consorzio e dovrà essere restituita qualora
l'esercizio venisse escluso dall'iniziativa. Il Consorzio
fornirà anche i depliant illustrativi del prodotto, con
l'apposito espositore da banco.
3. Il Consorzio di Tutela provvederà altresì a pubblicizzare,
tramite il proprio sito internet o depliant promozionali, gli
iscritti al Circuito. All'interno del sito è' prevista una
pagina riportante l'elenco dei ristoranti iscritti ed un'altra
riportante le ricette a base di Fungo IGP con l'indicazione di
chi le ha fornite. Il Consorzio si impegna a valorizzare e
rendere il più visibile possibile il proprio sito internet
tramite l'inserimento su portali o siti interessanti già
presenti sulla rete o partecipazione a convegni, fiere ed
iniziative similari.
4. Il ristoratore si impegna ad inserire nel menù la dicitura
"Fungo di Borgotaro IGP" per i piatti cucinati con tale
prodotto, senza l'aggiunta di prodotti similari di altre
provenienze. Tale dicitura non dovrà essere presente in caso di
assenza del prodotto marchiato. Sarà possibile che incaricati
del Consorzio facciano apposite visite ispettive per verificare
l'osservanza di tali punti. I locali che non osserveranno queste
disposizioni saranno tenuti a restituire la targhetta e verranno
esclusi dal Circuito.
La quota d'iscrizione, per l'anno 2002, è di Euro 75,00; tale
quota comprende l'invio della targhetta, l'inserimento nella
pagina web dedicata ai ristoratori con realizzazione di apposita
pagina di presentazione del locale e l'inserimento delle ricette
fornite, nonché notizie periodiche sul prodotto. E' inoltre
possibile inserire un proprio banner pubblicitario nella home
page del sito www.fungodiborgotaro.com (media di 200 accessi
unici al giorno). I costi annuali sono fissati in Euro 200 per
uno dei tre banner minori, Euro 500 per quello più grande, ed
Euro 500 per il banner che accompagna la pagina della tabella di
crescita dei funghi, che è la pagina interna maggiormente
visitata; altri servizi aggiuntivi di promozione all'interno del
sito saranno quantificati a parte.
DISCIPLINARE DI AUTENTICAZIONE
1.0 Premessa
Questo 'Autentication
Specification' definisce i requisiti che devono essere
soddisfatti affinché si possa utilizzare la denominazione 'Fungo
di Borgotaro' sulle confezioni di carpofori raccolti e
confezionati freschi.
Questo documento è basato sulla registrazione IGP del 'Fungo di
Borgotaro' e quindi contiene i requisiti che includono le
caratteristiche storiche di tradizione e geografiche del
prodotto:
Questi requisiti si trovano nella specifica metodologia che deve
essere seguita così come le pratiche che sono specificatamente
escluse.
All'interno del quadro legislativo e nel rispetto di quanto
previsto da questo documento i metodi di produzione sono liberi.
2.0 Definizioni
Ai fini del presente 'Autentication
Specification' (di seguito AS) si definiscono:
Produttori: coloro i quali detengono la proprietà del/i bosco/i
ricadente/i nella zona tipica ovvero gli aventi diritto in
quanto utenti delle Comunalie ricadenti nella zona tipica.
Raccoglitori:coloro i quali svolgono l'attività di raccolta dei
funghi oggetto del presente AS con lo scopo di porli in
commercio.
Commercianti: persona od organizzazione che acquista dai
raccoglitori i funghi oggetto del presente AS, li confeziona
secondo le modalità previste dal presente AS e li pone in
commercio.
Produzione:quantitativo di funghi oggetto del presente AS
raccolti, confezionati e posti in commercio con la denominazione
di 'Fungo di Borgotaro'.
Si definiscono inoltre
'Fungo di Borgotaro' i carpofori derivanti da crescita spontanea
nel territorio definito al §3.1 delle seguenti varietà di
Boletus:
Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin)
chiamati dialettalmente 'rosso' o fungo del caldo;
Boletus Pinicola Vittadini (anche Boletus pinophilus Pilat e
Dermek) chiamato dialettalmente 'moro';
Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente 'magnan';
Boletus edulis Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente 'fungo
del freddo', in particolare la forma bianca.
Le caratteristiche dei carpofori sopra elencati sono indicate in
Appendice 1.
3.0 Requisiti
3.1 Zona definita
3.1.1 Zona di produzione
Si possono denominare
'Fungo di Borgotaro' i carpofori raccolti nel territorio dei
comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il
comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. e
confezionati freschi.
Il territorio è così delimitato:
confine nord: parte dal crinale spartiacque del torrente Cogena
a quota 1.413 m.s.m. tra l'Emilia Romagna e la Toscana, quindi
prosegue lungo il corso del torrente Cogena fino alla confluenza
del fiume Taro;
confine ovest: risale il corso del fiume Taro fino alla
confluenza con il torrente Gotra. indi lo stesso torrente Gotra,
quindi il riolo del lago Secco e raggiunge a quota 1.140 m.s.m.
il crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia Romagna;
confine sud: parte da quota 1.140 m.s.m. a monte del rio del
Lago Secco segue lo spartiacque tra la regione Emilia Romagna e
la Liguria fino al monte Gottero a quota 1.639 m.s.m. indi
ridiscende al passo della Colla da cui segue il confine
spartiacque tra la regione Emilia Romagna e Toscana fino al
passo dei Due Santi a quota 1.507 m.s.m., prosegue quindi in
territorio toscano seguendo la delimitazione amministrativa tra
il comune di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento
del torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino a Case
Cervi e al cimitero di Traverde e di qui alla confluenza del
torrente Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano;
confine est: è rappresentato dal corso del torrente Cisavola
dalla sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino
alla sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi
prosegue lungo lo spartiacque tra l'Emilia Romagna e la Toscana
e poco più a nord del monte Molinatico raggiunge quota 1.143
m.s.m.
3.1.2Zona di raccolta
La zona di raccolta dei
carpofori oggetto dal presente AS è costituita dai boschi,
ubicati nella zona di produzione definita al §3.1, allo stato
puro o misto delle seguenti specie:
latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine,
carpino, nocciolo, pioppo tremolo;
conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre,
pseudotsuga menziesii,
governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia derivata da
evoluzione naturale che da conversione.
Sono inoltre da
considerarsi zona di raccolta le aree arbustive, prative,
pascolive intercluse e confinanti con i boschi sino ad una
distanza di 100m dal bordo dei boschi.
I boschi precedentemente definiti devono essere dichiarati
idonei dall'organismo di controllo; tale riconoscimento viene
evidenziato dalla iscrizione dei boschi all'albo appositamente
tenuto, attivato ed aggiornato da Pai ltd.
3.2 Processo produttivo
3.2.1 Raccolta
L'attività di raccolta, ai
fini del presente AS, deve :
avvenire all'interno della zona di raccolta definita al §3.1.2;
riguardare i carpofori definiti al §2.0 con diametro della
cappella superiore a due centimetri, sempreché non siano
concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite
suddetto;
E' inoltre vietato utilizzare prodotti ottenuti per sintesi
chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei
carpofori.
3.2.2 Conservazione
La conservazione dei carpofori deve avvenire in contenitori di
legno di dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza a
sponde basse, a temperatura non inferiore a 0°C.
3.2.3 Confezionamento
Il confezionamento dei
carpofori prevede le seguenti attività:
selezione della produzione per eliminare i carpofori che non
rispettano i requisiti previsti al §3.3;
pulizia dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei con
attrezzi manuali e senza fare uso di acqua o altre sostanze
detergenti;
confezionamento all'interno di contenitori di legno 50 cm di
lunghezza e 30 cm di larghezza a sponde basse su un unico
strato;
chiusura della confezione con retina sigillata in modo da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura
del sigillo;
apposizione sul contenitore delle seguenti diciture ed
indicazioni:
Fungo di Borgotaro;
Indicazione Geografica Protetta;
nome, ragione sociale ed indirizzo del commerciante;
data di raccolta;
peso netto all'origine;
nella Regione Emilia Romagna deve inoltre essere applicata l'
etichetta di certificazione sanitaria come previsto all'art.17
della Legge Regionale 2 aprile 1996,n° 6.
I commercianti dovranno dimostrare i quantitativi di carpofori
acquistati e la loro provenienza secondo procedure definite e
mantenute attive; tali procedure sono allegate e costituiscono
parte integrante del presente AS.
3.3 Caratteristiche
Il 'Fungo di Borgotaro',
oltre alle caratteristiche indicate in Appendice 1 deve
possedere i seguenti requisiti:
odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno,
liquirizia, legno fresco;
deve essere sano, con gambo e cappella sprovvisti di terriccio,
foglie od altri corpi estranei;
non deve presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di
ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%;
deve presentare superficie liscia, non disidratata;
deve avere umidità inferiore al 90% del peso totale, oppure un
peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1.
3.4 Marchiatura
Le confezioni che
soddisfano i requisiti previsti dal presente AS possono recare
sul sigillo previsto al § 3.2.3 il marchio PAI riportato in
Appendice 2.
3.5 Legislazione
Decreto 2 dicembre 1993 -
Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta 'Fungo di
Borgotaro'
Legge Regionale 2 aprile 1996, n°6 (legge della Regione Emilia
Romagna)
Legge Regionale 22 marzo 1999 n°16 (legge della Regione Toscana)
Regolamento CE 1107 del 12 giugno 1996
3.6 Risorse
Tutte le risorse necessarie
per soddisfare i requisiti del presente documento devono essere
presenti; nel caso in cui si renda necessario il monitoraggio od
il controllo dei parametri misurabili, gli strumenti utilizzati
dovranno essere idonei e tali strumenti dovranno essere riferiti
ad altri strumenti di funzionamento certo.
FONTE :
www.fungodiborgotaro.com |