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FUNGO DI BORGOTARO

disciplinare

scheda

aziende

DISCIPLINARE DEL CIRCUITO "FUNGO di BORGOTARO"

Il Circuito "Fungo di Borgotaro" è stato creato per valorizzare e promuovere il prodotto individuato come fungo allo stato fresco delle quattro specie di Boletus che crescono nel territorio ad Indicazione Geografica Protetta nei Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, e Pontremoli in provincia di Massa-Carrara.

L'adesione al Circuito è rivolta ai ristoranti che si impegnano a consumare prodotto fresco marchiato IGP e ad evidenziarlo nel proprio menù, distinguendolo da prodotti similari di altre provenienze. Di seguito si elencano i punti caratterizzanti il presente Disciplinare e che gli esercizi dovranno osservare, pena l'esclusione dal Circuito.

1. Per l'approvvigionamento del prodotto certificato i ristoratori dovranno servirsi esclusivamente dei commercianti incaricati dal Consorzio del "Fungo di Borgotaro" e regolarmente iscritti all'Albo dei Commercianti oppure dai raccoglitori locali iscritti all'Albo dei Raccoglitori che portino a certificare il prodotto presso gli appositi centri di confezionamento. Il ristoratore dovrà conservare le fascette prelevate dalle confezioni, riportanti il marchio IGP e la certificazione sanitaria dell'USL, in modo da mostrarle ad un eventuale controllo da parte di un incaricato del Consorzio.

2. Il Consorzio di Tutela provvederà ad inviare al ristoratore iscritto una targhetta riportante il marchio del Fungo di Borgotaro IGP e la dicitura "Questo locale aderisce al Circuito Gastronomico del Fungo di Borgotaro"; la targhetta, che dovrà essere esposta in modo ben visibile nel locale, resta di proprietà del Consorzio e dovrà essere restituita qualora l'esercizio venisse escluso dall'iniziativa. Il Consorzio fornirà anche i depliant illustrativi del prodotto, con l'apposito espositore da banco.

3. Il Consorzio di Tutela provvederà altresì a pubblicizzare, tramite il proprio sito internet o depliant promozionali, gli iscritti al Circuito. All'interno del sito è' prevista una pagina riportante l'elenco dei ristoranti iscritti ed un'altra riportante le ricette a base di Fungo IGP con l'indicazione di chi le ha fornite. Il Consorzio si impegna a valorizzare e rendere il più visibile possibile il proprio sito internet tramite l'inserimento su portali o siti interessanti già presenti sulla rete o partecipazione a convegni, fiere ed iniziative similari.

4. Il ristoratore si impegna ad inserire nel menù la dicitura "Fungo di Borgotaro IGP" per i piatti cucinati con tale prodotto, senza l'aggiunta di prodotti similari di altre provenienze. Tale dicitura non dovrà essere presente in caso di assenza del prodotto marchiato. Sarà possibile che incaricati del Consorzio facciano apposite visite ispettive per verificare l'osservanza di tali punti. I locali che non osserveranno queste disposizioni saranno tenuti a restituire la targhetta e verranno esclusi dal Circuito.

La quota d'iscrizione, per l'anno 2002, è di Euro 75,00; tale quota comprende l'invio della targhetta, l'inserimento nella pagina web dedicata ai ristoratori con realizzazione di apposita pagina di presentazione del locale e l'inserimento delle ricette fornite, nonché notizie periodiche sul prodotto. E' inoltre possibile inserire un proprio banner pubblicitario nella home page del sito www.fungodiborgotaro.com (media di 200 accessi unici al giorno). I costi annuali sono fissati in Euro 200 per uno dei tre banner minori, Euro 500 per quello più grande, ed Euro 500 per il banner che accompagna la pagina della tabella di crescita dei funghi, che è la pagina interna maggiormente visitata; altri servizi aggiuntivi di promozione all'interno del sito saranno quantificati a parte.

                           DISCIPLINARE DI AUTENTICAZIONE
1.0 Premessa
Questo 'Autentication Specification' definisce i requisiti che devono essere soddisfatti affinché si possa utilizzare la denominazione 'Fungo di Borgotaro' sulle confezioni di carpofori raccolti e confezionati freschi.
Questo documento è basato sulla registrazione IGP del 'Fungo di Borgotaro' e quindi contiene i requisiti che includono le caratteristiche storiche di tradizione e geografiche del prodotto:
Questi requisiti si trovano nella specifica metodologia che deve essere seguita così come le pratiche che sono specificatamente escluse.
All'interno del quadro legislativo e nel rispetto di quanto previsto da questo documento i metodi di produzione sono liberi.


2.0 Definizioni
Ai fini del presente 'Autentication Specification' (di seguito AS) si definiscono:
Produttori: coloro i quali detengono la proprietà del/i bosco/i ricadente/i nella zona tipica ovvero gli aventi diritto in quanto utenti delle Comunalie ricadenti nella zona tipica.
Raccoglitori:coloro i quali svolgono l'attività di raccolta dei funghi oggetto del presente AS con lo scopo di porli in commercio.
Commercianti: persona od organizzazione che acquista dai raccoglitori i funghi oggetto del presente AS, li confeziona secondo le modalità previste dal presente AS e li pone in commercio.
Produzione:quantitativo di funghi oggetto del presente AS raccolti, confezionati e posti in commercio con la denominazione di 'Fungo di Borgotaro'.


Si definiscono inoltre 'Fungo di Borgotaro' i carpofori derivanti da crescita spontanea nel territorio definito al §3.1 delle seguenti varietà di Boletus:
Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamati dialettalmente 'rosso' o fungo del caldo;
Boletus Pinicola Vittadini (anche Boletus pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente 'moro';
Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente 'magnan';
Boletus edulis Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente 'fungo del freddo', in particolare la forma bianca.

Le caratteristiche dei carpofori sopra elencati sono indicate in Appendice 1.


3.0 Requisiti
3.1 Zona definita
3.1.1 Zona di produzione

Si possono denominare 'Fungo di Borgotaro' i carpofori raccolti nel territorio dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. e confezionati freschi.
Il territorio è così delimitato:
confine nord: parte dal crinale spartiacque del torrente Cogena a quota 1.413 m.s.m. tra l'Emilia Romagna e la Toscana, quindi prosegue lungo il corso del torrente Cogena fino alla confluenza del fiume Taro;
confine ovest: risale il corso del fiume Taro fino alla confluenza con il torrente Gotra. indi lo stesso torrente Gotra, quindi il riolo del lago Secco e raggiunge a quota 1.140 m.s.m. il crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia Romagna;
confine sud: parte da quota 1.140 m.s.m. a monte del rio del Lago Secco segue lo spartiacque tra la regione Emilia Romagna e la Liguria fino al monte Gottero a quota 1.639 m.s.m. indi ridiscende al passo della Colla da cui segue il confine spartiacque tra la regione Emilia Romagna e Toscana fino al passo dei Due Santi a quota 1.507 m.s.m., prosegue quindi in territorio toscano seguendo la delimitazione amministrativa tra il comune di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento del torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino a Case Cervi e al cimitero di Traverde e di qui alla confluenza del torrente Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano;
confine est: è rappresentato dal corso del torrente Cisavola dalla sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino alla sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi prosegue lungo lo spartiacque tra l'Emilia Romagna e la Toscana e poco più a nord del monte Molinatico raggiunge quota 1.143 m.s.m.


3.1.2Zona di raccolta
La zona di raccolta dei carpofori oggetto dal presente AS è costituita dai boschi, ubicati nella zona di produzione definita al §3.1, allo stato puro o misto delle seguenti specie:
latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo;
conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre, pseudotsuga menziesii,
governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia derivata da evoluzione naturale che da conversione.


Sono inoltre da considerarsi zona di raccolta le aree arbustive, prative, pascolive intercluse e confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100m dal bordo dei boschi.
I boschi precedentemente definiti devono essere dichiarati idonei dall'organismo di controllo; tale riconoscimento viene evidenziato dalla iscrizione dei boschi all'albo appositamente tenuto, attivato ed aggiornato da Pai ltd.


3.2 Processo produttivo
3.2.1 Raccolta

L'attività di raccolta, ai fini del presente AS, deve :
avvenire all'interno della zona di raccolta definita al §3.1.2;
riguardare i carpofori definiti al §2.0 con diametro della cappella superiore a due centimetri, sempreché non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite suddetto;

E' inoltre vietato utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori.

3.2.2 Conservazione
La conservazione dei carpofori deve avvenire in contenitori di legno di dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza a sponde basse, a temperatura non inferiore a 0°C.


3.2.3 Confezionamento
Il confezionamento dei carpofori prevede le seguenti attività:
selezione della produzione per eliminare i carpofori che non rispettano i requisiti previsti al §3.3;
pulizia dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei con attrezzi manuali e senza fare uso di acqua o altre sostanze detergenti;
confezionamento all'interno di contenitori di legno 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza a sponde basse su un unico strato;
chiusura della confezione con retina sigillata in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo;
apposizione sul contenitore delle seguenti diciture ed indicazioni:
Fungo di Borgotaro;
Indicazione Geografica Protetta;
nome, ragione sociale ed indirizzo del commerciante;
data di raccolta;
peso netto all'origine;
nella Regione Emilia Romagna deve inoltre essere applicata l' etichetta di certificazione sanitaria come previsto all'art.17 della Legge Regionale 2 aprile 1996,n° 6.

I commercianti dovranno dimostrare i quantitativi di carpofori acquistati e la loro provenienza secondo procedure definite e mantenute attive; tali procedure sono allegate e costituiscono parte integrante del presente AS.


3.3 Caratteristiche
Il 'Fungo di Borgotaro', oltre alle caratteristiche indicate in Appendice 1 deve possedere i seguenti requisiti:
odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquirizia, legno fresco;
deve essere sano, con gambo e cappella sprovvisti di terriccio, foglie od altri corpi estranei;
non deve presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%;
deve presentare superficie liscia, non disidratata;
deve avere umidità inferiore al 90% del peso totale, oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1.


3.4 Marchiatura
Le confezioni che soddisfano i requisiti previsti dal presente AS possono recare sul sigillo previsto al § 3.2.3 il marchio PAI riportato in Appendice 2.

3.5 Legislazione
Decreto 2 dicembre 1993 - Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta 'Fungo di Borgotaro'
Legge Regionale 2 aprile 1996, n°6 (legge della Regione Emilia Romagna)
Legge Regionale 22 marzo 1999 n°16 (legge della Regione Toscana)
Regolamento CE 1107 del 12 giugno 1996


3.6 Risorse
Tutte le risorse necessarie per soddisfare i requisiti del presente documento devono essere presenti; nel caso in cui si renda necessario il monitoraggio od il controllo dei parametri misurabili, gli strumenti utilizzati dovranno essere idonei e tali strumenti dovranno essere riferiti ad altri strumenti di funzionamento certo.
                                 FONTE : www.fungodiborgotaro.com

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