Art. 1
Denominazione
La denominazione d'origine protetta "Pancetta
Piacentina" è riservata al prodotto di salumeria che risponde
alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla
produzione della Pancetta Piacentina debbono essere situati del
territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
I suini nati, allevati e macellati nelle
suddette regioni debbono essere conformi alle prescrizioni già
stabilite a livello nazionale per la materia prima dei
prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.
Gli allevamenti devono infatti attenersi alle
citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e
metodologia di allevamento.
I suini debbono essere di peso di 160 kg, più
o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le
caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai
sensi del reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione
commerciale delle carcasse suine.
Il macellatore è responsabile della
corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento
del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e
ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato
dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati
direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo
art. 7.
La zona di elaborazione della Pancetta
Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di
Piacenza.
Art. 3
Materie prime
La Pancetta Piacentina è derivata da suini
che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. Per la
produzione della Pancetta Piacentina si utilizza la parte
centrale del grasso di copertura della mezzena che va dalla
regione retrosternale a quella inguinale, comprendendo la sola
parte laterale delle mammelle.
La pancetta rappresenta uno dei tagli adiposi
del suino che si ottiene isolando con apposita sezionatura
dapprima il cosiddetto "pancettone" che comprende varie parti e
da cui si ottiene la pancetta vera e propria.
Dopo la sezionatura il pezzo viene squadrato
e rifilato. Il trasferimento delle pancette allo stabilimento di
trasformazione, deve avvenire entro le 72 ore successive con
mezzi refrigerati. Le pancette squadrate e rifilate devono
sostare in cella frigorifera fino al momento della salatura.
Art. 4
Metodo di elaborazione
Il processo di elaborazione inizia con la
salagione a secco che consiste nel mettere a contatto con le
carni una miscela composta da:
dosi per 100 kg di carne fresca:
cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;
nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr;
pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;
chiodi di garofano: max 40 gr;
zuccheri: max 1,5 kg;
sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.
L'operazione di salagione è effettuata a mano. È vietata la
salagione in salamoia.
Le pancette salate sono poi accatastate su
appositi piani in celle frigorifere con temperatura di 3-5 °C ed
umidità relativa del 70-90% per un periodo non inferiore a dieci
giorni.
Dopo tale periodo si procede alla raschiatura
al fine di togliere eventuali residui della lavorazione e
l'eccesso di sali e spezie.
Dopo la salagione e la raschiatura, le
pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne
magra proveniente da suini con i requisiti descritti all'art. 2.
Infine alle estremità non coperte dalla cotenna sono applicabili
lembi di vescica di suino, diaframma parietale suino o altro
tipo di budello naturale di suino.
Sulla cucitura laterale invece è applicabile
diaframma parietale suino, budello naturale suino o carta
vegetale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante
la stagionatura.
Successivamente le pancette sono legate.
Dopo aver effettuato la foratura in modo
omogeneo su tutta la superficie, le pancette sostano in locali
con temperatura da 0 °C a 5 °C per alcune ore.
Successivamente le pancette passano alla fase
di asciugamento che avviene per un periodo non superiore a sette
giorni, ad una temperatura compresa tra 15 e 25 °C durante
questa fase si constata il caratteristico accentuarsi della
colorazione della cotenna, indice del processo di maturazione.
Art. 5
Stagionatura
La fase di stagionatura deve protrarsi per un
periodo non inferiore a tre mesi dalla data di salatura.
La stagionatura avviene in ambienti aventi
temperatura compresa tra i 10 e 14 °C ed umidità relativa del
70-90%.
Durante tale fase è consentita la
ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale,
tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle vallate
piacentine.
Art. 6
Caratteristiche
La Pancetta Piacentina, all'atto della
immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche
organolettiche e chimico-fisiche;
Caratteristiche organolettiche:
- aspetto esterno: forma cilindrica;
- peso: da 4 a 8 kg;
- colore: rosso vivo inframmezzato del bianco delle parti
grasse;
- aroma e sapore: carne di profumo gradevole, dolce dal
sapore sapido.
Caratteristiche chimico-fisiche:
La Pancetta Piacentina può essere
commercializzata sfusa ovvero confezionata sottovuoto o in
atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le
operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento
devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo
indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di trasformazione
indicata all'art. 2.
Art. 7
Controlli
Il controllo per l'applicazione delle
disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da
un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio
1992.
Art. 8
Designazione e presentazione
La designazione "Pancetta Piacentina" deve
essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente
distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed
essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di
origine protetta". Tali indicazioni possono essere abbinate al
logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali
da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di
aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché
la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.