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DM 16 ottobre 1998 – GURI n. 264 dell’11
novembre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche" ai sensi del Reg.
CE n. 1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Canino" è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Canino" deve essere
ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni
derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da
sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 5%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva
extravergine della denominazione di origine controllata
"Canino" devono essere prodotte nel territorio della
provincia di Viterbo idoneo alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello quantitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in
parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese,
Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine
controllata "Canino" è sovrastata dal monte "Canino" ed è
così delimitata in cartografia 1:25.000;
da una linea che, partendo sul limite nord della zona
delimitata dal punto di incontro del confine che separa i
comuni di Farnese e Valentano con il confine che divide i
predetti comuni da quello di Pitigliano, percorre in
direzione nord il confine che divide il comune di Valentano
da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere; segue
verso nord-est i confini che dividono il comune di Piansano
da quelli di Celleree di Arlena; prosegue in direzione est
lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello
di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e
continua lungo il percorso del predetto Fosso fino al
torrente Arrone, prosegue, poi, lungo lo stesso Torrente
fino al Guado dell’Olmo; continua in direzione sud dal Guado
dell’Olmo percorrendo la strada provinciale Dogana, che
collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la
strada Statale n. 312 Castrense; prosegue verso sud-ovest,
ripartendo dal suddetto bivio, e percorre la strada statale
Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi
di Pontecchio; percorre detto Fosso fino al fiume Fiora e
prosegue verso monte, verso l’alveo del fiume stesso, fino
al punto di incontro dei confini dei comuni di "Canino" e
Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di Castro
e Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a
ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto
inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato
le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i
cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le
valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti
da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti
entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m..
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di
allevamento, che presentano oliveti promiscui con una
densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono
consentite altre forme di allevamento per oliveti
specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante
per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 9.000
negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli Organi tecnici
della Regione Lazio accertano la produzione massima di
olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo
compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre
1993, n. 573, relativo alle norme di attuazione della legge
5 febbraio 1992, n. 169
Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive
e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai
sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a) della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui
all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Canino" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
- odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco,
raccolto al punto ottimale di maturazione;
- sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=10 MeqO2/kg
Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell’olio a denominazione di origine
controllata "Canino" da utilizzare come standard di
riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali di inserire, su richiesta degli interessati,
ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o
organolettico atte a maggiormente caratterizzare l’identità
della denominazione.
La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore", "genuino".
Il logo della denominazione, come da allegato documento, è
costituito da "cane rampante bianco ed un rametto con olive
su sfondo celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in
un contorno di colore grigio a forma di anfora in cui, nella
parte superiore, sono disegnati tre gigli.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano
tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici di
zone di produzione di oli a denominazione di origine
controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Canino"
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in
etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva
extravergine "Canino" ai fini dell’immissione al consumo
devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di
capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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