|
DOC - DM 29/05/95
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
CENNI STORICI
L’olivo è stato coltivato in Sabina da millenni, tracce dell’uso
dell’oliva risalgono al 6-7 secolo a.C. Il clima temperato e
l’esposizione a sud della zona creano le condizioni ideali per la
coltivazione dell’olivo, mentre la natura collinare del territorio
rende impraticabili i metodi moderni di agricoltura intensiva.
Così gli oliveti rimangono ancora proprietà di famiglie locali,
quasi tutti in piccoli appezzamenti, e la raccolta delle olive
viene fatta a mano. Essendo una pianta di natura rustica, l’olivo
si presta bene alla coltivazione biologica; negli ultimi anni
infatti si è diffusa molto questo tipo di coltivazione dell'olivo,
grazie anche agli aiuti dell’Unione Europea.
AREA DI PRODUZIONE
Le olive devono essere prodotte nel territorio della Sabina che
comprende comuni della provincia di Rieti e di Roma.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve rispondere alle
seguenti caratteristiche: colore giallo oro con sfumature sul
verde per gli oli freschissimi; odore di fruttato; sapore
fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro per gli oli
freschissimi; acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 gr di olio. Altri parametri
chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi
alla normativa U.E.. Alla denominazione è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
disciplinare ivi compresi aggettivi come fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino. Il nome della denominazione di
origine controllata “Sabina” deve figurare in etichetta in
caratteri chiari, indelebili e con colori ben riconoscibili
rispetto l’etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l’olio,
ai fini dell'immissione al consumo, devono essere in vetro o in
lamina metallica inossidabile di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle
olive da cui l’olio è ottenuto.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine “Sabina” deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente,
negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio,
Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il
75%. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%. Le condizioni
ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. La produzione massima di olive/Ha non può
superare i kg. 6300 negli oliveti specializzati. Le operazioni
d’estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere
effettuate nell'ambito dell’area di produzione. La resa massima di
olive in olio non può superare il 25% e le olive devono assicurare
un’acidità complessiva naturale massima di 0,7 gr di acido oleico
per 100 gr di olio. Per l’estrazione dell'olio sono ammessi solo
processi meccanici fisici atti a produrre oli che presentino il
più fedelmente possibile le caratteristiche originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente e ogni altro trattamento è vietato.
|