|
DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Garda accompagnato dalla menzione geografica aggiuntiva:
“Bresciano” comprende 27 comuni della provincia di Brescia;
“Orientale” comprende 19 comuni delle province di Verona e 6
comuni della provincia di Mantova; “Trentino” comprende 11 comuni
della provincia di Trento.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine
Garda con la menzione geografica “Bresciano” deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore
fruttato medio o leggero; un sapore fruttato con leggera
sensazione di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o
uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o
uguale a 74%. Con la menzione geografica “Orientale” deve
presentare: un colore verde da intenso a marcato, con modeste
variazioni della componente del giallo; un odore fruttato leggero;
un sapore fruttato con sensazione di mandorla dolce; punteggio al
Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per
100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 14
Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o uguale a 74%; Con la menzione
aggiuntiva geografica “Trentino” deve presentare: un colore
verde-con riflessi dorati; un odore fruttato leggero con
sensazione erbacea; un sapore sapido, delicatamente fruttato;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,0; acidità massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi
0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 14
Meq02/Kg..
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Garda con la menzione geografica
aggiuntiva “Bresciano” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente: Casaliva, Frantoio e Leccino
per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%. Con la
menzione aggiuntiva “Orientale” deve essere ottenuto dalle varietà
di olivo Casaliva o Drizzar per almeno il 50%. Possono, altresì,
concorrere le seguenti varietà: Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza,
Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti da sole o congiuntamente,
in misura non superiore al 50%. Con la menzione aggiuntiva
“Trentino” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente: Casaliva, Frantoio, Pendolino
e Leccino per almeno l’80%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e degli oli. La produzione massima di
olive consentita per ettaro non può superare kg.5000. La resa
massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le
operazioni di oleificazione devono essere effettuate nell’ambito
dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta
delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta
a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 15 gennaio di
ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro
cinque giorni dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione
dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
|