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Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Garda",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche
aggiuntive: "Bresciano", "Orientale", "Trentino", è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà
di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti:
Casaliva, Frantoio, e Leccino per almeno il 55%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo
Casaliva o Drizzar presente negli oliveti per almeno il 50%.
Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Lezzo, Favarol,
Rossanel, Razza, Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti negli
oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al
50%.
3. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà
di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla prooduzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare
di produzione situati nel territorio amministrativo delle
province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Bresciano" comprende, in provincia di Brescia,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone
Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba
del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda,
Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda,
Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione,
Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,
Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita
cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni
sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Orientale" comprende, nelle province di Verona e
Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese,
Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del
Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio; in provincia di
Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti
sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta,
riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini
amministrativi dei comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Trentino" comprende, in provincia di Trento,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco,
Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone,
Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, è delimitata dal confini amministrativi dei comuni
sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e
Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente
le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino
limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona
e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di
cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari
dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di
natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e
perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta
al punto 2 dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva "Orientale" sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta
al punto 3 dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva "Trentino" sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta
al punto 4 dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.
1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg. 5000
per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita
purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive
e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5,
punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive
sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di
produzione.
Art. 5.
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Bresciano" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controlla "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Orientale" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Trentino" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati a punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine ai cui all'art.
1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici
atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro cinque
giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Garda"
accompagnata dalla menzione geografica "Bresciano" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio o leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < =12, Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Garda"
accompagnata dalla menzione geografica "Orientale" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della
componente del giallo;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Garda"
accompagnata dalla menzione geografica "Trentino" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: di fruttato leggero con sensazione erbacea;
sapore: sapido, delicatamente fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame
organolettico.
6. è in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. è consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1
devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al
punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1
del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta
con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto
a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione
di origine controllata "Garda".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui
l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri
non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Bresciano", deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.
9. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Orientale" deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
10. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Trentino" deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
11. è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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