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DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
AREA DI PRODUZIONE
La denominazione di origine controllata Laghi Lombardi
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva: “Sebino”
comprende comuni della provincia di Brescia e Bergamo; “Lario”
comprende comuni delle province di Como e Lecco.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine
Laghi Lombardi con la menzione geografica “Sebino” deve presentare
le seguenti caratteristiche: un colore verde-giallo; un odore
fruttato medio-leggero; un sapore fruttato con leggera sensazione
di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a
7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o
uguale a 76%; K232 minore o uguale a 2,00. Con la menzione
geografica “Lario” deve presentare: un colore verde-giallo; un
odore fruttato leggero; un sapore fruttato con eventuale presenza
di leggera sensazione di amaro e piccante; punteggio al Panel test
maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di
olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido
oleico maggiore o uguale a 76%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Laghi Lombardi con la menzione
geografica aggiuntiva “Sebino” deve essere ottenuto dalla seguenti
varietà di olivo: Leccino in misura non inferiore al 40%;
Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da sole o congiuntamente,
in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%. Con
la menzione aggiuntiva “Lario” deve essere ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore
all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e degli oli. La produzione massima di
olive consentita per ettaro non può superare kg. 5000. La resa
massima di olive in olio non può superare il 19%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le
operazioni di oleificazione devono essere effettuate nell’ambito
dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta
delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta
a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 15 gennaio di
ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro
tre giorni dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio
sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre
oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative
contenute nel frutto.
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