Disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta "Cartoceto"
Art. 1.
Denominazione
La
denominazione di origine protetta "Cartoceto" è riservata
all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e
ai requisiti
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varietà di
olivo
La
denominazione di origine protetta "Cartoceto" è prodotta con
olive provenienti prevalentemente dalle cultivar
Raggiola,
Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.
Nell'ambito
dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar
principali sono presenti in misura non inferiore al
70%
congiuntamente o singolarmente.
È ammessa la
presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà
diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino,
Maurino,
Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o
singolarmente.
Art. 3.
Zona di
produzione
Le olive
destinate alla produzione della D.O.P. "Cartoceto" sono prodotte
nei territori collinari dei comuni vocati
all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
La zona di
produzione comprende gli interi territori amministrativi dei
comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina,
Mombaroccio e
parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con
tutto il versante collinare nord delimitato
dalla ss.
Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud)
ed il confine amministrativo (versante nord).
Art. 4.
Caratteristiche
di coltivazione
Le condizioni
ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione
di origine protetta "Cartoceto" sono quelle tradizionali atte a
conferire alle olive e all'olio derivato le
specifiche
caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal
presente disciplinare. La produzione massima delle
olive non
supera la quantità di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto
dinamico, irrigui, particolarmente fertili con
esposizione
climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi
impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre
negli oliveti
promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20.
Gli oliveti di
nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma
precedente, sono ammessi alla produzione della
D.O.P.
"Cartoceto" a
partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine
(mediamente di due anni).
La raccolta
delle olive per la produzione della D.O.P.
"Cartoceto"
avviene all'inizio dell'invaiatura, che nel comprensorio
olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla
seconda decade
di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di novembre per
le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di
cui all'art. 2;
la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.
Al fine di
combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti
dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere
opportuni
trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine
luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non
dovrà mai
essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine
con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.
I metodi di
raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale:
manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi
meccanici
ammessi sono quelli di tipo a rastrellio pneumatici o elettrici;
le raccolte per scuotimento della pianta,
abbacchiatura o
abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere
conservate fino alla fase di molitura in
recipienti
rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.
Art. 5.
Modalità di
oleificazione
La D.O.P. "Cartoceto"
è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona
di cui all'art. 3 e molite in oleifici
siti nel
territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici
ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.
La molitura
delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile
dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla
raccolta;
Le olive
dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno
essere portate, su autorizzazione del responsabile
di produzione
del frantoio; I metodi ammessi sono quelli universalmente noti,
di tipo tradizionale o continuo; si
dovranno
rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri
di temperatura fissati dal regolamento CE
2568/91,
osservando le seguenti prescrizioni che tengono conto e pongono
in relazione il tipo di frangitura, le
temperature e i
tempi di gramolazione con il grado d'invaiatura ed il periodo di
raccolta delle olive:
Non è ammesso
il metodo di trasformazione noto come "ripasso" (doppia
centrifugazione della pasta delle olive senza
interruzione),
né è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici
durante la trasformazione delle olive in olio; è
consentito solo
l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.
Il trasporto e
la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale
sono espressamente vietati e deve avvenire in
agevolare l'areazione.
Per
l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici
atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente
possibile, le
caratteristiche peculiari del frutto.
Le olive sono
sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle
olive in olio non può superare i 18 kg/q.le.
Gli oli
prodotti dovranno essere stoccati, fino al momento
dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati
con azoto.
Art. 6.
Caratteristiche
al consumo
L'olio extra
vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Cartoceto"
all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: verde,
o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto
freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per
gli oli più
maturi;
odore: fruttato
di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con
lieve sentore di erbaceo. Possono essere
presenti i
caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela
acerba;
gusto:
armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e
piccante fusi. Può essere presente un gradevole e
caratteristico
retrogusto di mandorla verde;
punteggio al
panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla
metodologia ufficiale e percezione del fruttato;
punteggio >= 7;
valore del
grado di acidità massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico)
rilevato all'imbottigliamento;
perossidi:
valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento;
polifenoli
totali >= 100 mg/kg;
rapporto acido
oleico/acido linoleico >= 8.
Art. 7.
Designazione e
presentazione
La designazione
e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. in etichetta
deve figurare la dizione oli extravergine di oliva "Cartoceto",
seguita da "denominazione di origine
protetta", in
caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere
nettamente distinta dal complesso delle altre
indicazioni che
compaiono;
2. sono ammessi
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne
l'operato dei singoli produttori;
3. sono ammessi
riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni
sociali, marchi privati, purché non abbiano
significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore
su nomi geografici ed in particolare modo su
nomi di altre
zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;
4. potrà essere
evidenziato il metodo di molitura;
5. è consentito
l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della
fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti
con olive
provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;
6. nella retro
etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di
olive dominanti di cui all'art. 2;
7. è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli
aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;
8. è vietato
l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento
a comuni, frazioni e comprensori dell'area
di produzione
di cui all'art. 3;
9. per
l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di vetro
di capacità non superiore a 5 litri.