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CARTOCETO

Cartoceto
D.O.P. Olio di oliva Reg. CE n. 1897 del 29.10.04 GUCE L. 328 del 30.10.04
PRODUZIONE
Marche Pesaro, Urbino

disciplinare di produzione

scheda

aziende produttrici

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Cartoceto"

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta "Cartoceto" è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e

ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta "Cartoceto" è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar

Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al

70% congiuntamente o singolarmente.

È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino,

Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione della D.O.P. "Cartoceto" sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati

all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina,

Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato

dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a

denominazione di origine protetta "Cartoceto" sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le

specifiche caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle

olive non supera la quantità di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con

esposizione climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre

negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20.

Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della

D.O.P.

"Cartoceto" a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).

La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P.

"Cartoceto" avviene all'inizio dell'invaiatura, che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla

seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di

cui all'art. 2; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.

Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere

opportuni trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non

dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.

I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi

meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellio pneumatici o elettrici; le raccolte per scuotimento della pianta,

abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in

recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

La D.O.P. "Cartoceto" è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici

siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.

La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla

raccolta;

Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile

di produzione del frantoio; I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo; si

dovranno rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal regolamento CE

2568/91, osservando le seguenti prescrizioni che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le

temperature e i tempi di gramolazione con il grado d'invaiatura ed il periodo di raccolta delle olive:

Non è ammesso il metodo di trasformazione noto come "ripasso" (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza

interruzione), né è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; è

consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.

Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in

agevolare l'areazione.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente

possibile, le caratteristiche peculiari del frutto.

Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non può superare i 18 kg/q.le.

Gli oli prodotti dovranno essere stoccati, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati

con azoto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Cartoceto" all'atto dell'immissione al consumo, deve

rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per

gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere

presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e

caratteristico retrogusto di mandorla verde;

punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;

punteggio >= 7;

valore del grado di acidità massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;

perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento;

polifenoli totali >= 100 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico >= 8.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva "Cartoceto", seguita da "denominazione di origine

protetta", in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre

indicazioni che compaiono;

2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori;

3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano

significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su

nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;

4. potrà essere evidenziato il metodo di molitura;

5. è consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti

con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;

6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all'art. 2;

7. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi

compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;

8. è vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area

di produzione di cui all'art. 3;

9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri.

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