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OLIVA ASCOLANA DEL PICENO

disciplinare scheda  


“OLIVA TENERA ASCOLANA DEL PICENO”

c/o Istituto Tecnico Agrario Statale“C.Ulpiani”
Viale della Repubblica, 30 - Ascoli Piceno

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. l (Nome)

E' istituita la Denominazione di Origine Protetta dell’"Oliva Tenera Ascolana del Piceno" ai sensi dei Reg. CEE 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

Art. 2 (Piattaforma Varietale)

La varietà ammessa per la produzione di "Oliva Tenera Ascolana del Piceno" D.O.P. è la varietà "Ascolana tenera"

Art. 3 (Zona di Produzione)

La zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione di "Oliva Tenera Ascolana del Piceno” D.O.P. è la seguente:

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO:

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Mogliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S.Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S.Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del Tronto. S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta.

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Territori tra il Tronto ed il Vomano, appartenenti ai seguenti comuni:

Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Ancarano, Nereto, Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S.Omero, Tortoreto, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto, Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Montorio al Vomano.

Art. 4 (Condizioni di Produzione)

A) Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione di “Oliva Tenera Ascolana del Piceno" D.O.P., sono:

- terreni con caratteristiche variabili dal calcareo argilloso, all'arenaceo, con pH mediamente sub - alcalini

- altezze delle aree di produzione dal livello del mare da 20 a 500 m.

B) I nuovi impianti specializzati vanno eseguiti prevedendo sesti sufficientemente ampi da favorire una buona aerazione ed illuminazione per permettere allegagione. La densità d’impianto non deve superare le 300 piante/ha. In tali impianti, vi dovrà essere almeno il 60% di varietà Ascolana Tenera. Il materiale vivaistico deve essere certificato sotto l'aspetto varietale e sanitario dai relativi Enti Pubblici preposti, o da Associazioni vivaistiche che adottino un sistema di certificazione. Le varietà impollinatrici possono essere presenti fino ad un massimo del 40% e comprendono tutte le varietà da olio coltivate ed adattate al clima della zona di produzione "dell'Ascolana tenera".

C) Le forme di allevamento,da utilizzare sono quelle libere (come:vaso,globo,monocono etc..)

D) La coltivazione degli oliveti va eseguita con tecniche a basso impatto ambientale sulla base del reg. CEE 2078/92 e successive modifiche ed integrazioni ( vedi disciplinari di produzione regionali). L’irrigazione é consentita ma va interrotta almeno 20 giorni prima della raccolta.

E) La potatura consentita è quella verde e secca, ed essa dovrà favorire l'arieggiamento e la penetrazione della luce all’interno della chioma.

F) La difesa fitosanitaria va effettuata secondo i principi della lotta guidata, e/o integrata, o/e biologica, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2078/92.

G) La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 10 Settembre al 20 Ottobre

H) La produzione unitaria massima è di 6 ton/ha, le produzioni eccedenti le 6 ton/ha sono declassate e non possono essere commercializzate come "Oliva Tenera Ascolana del Piceno "D.O.P.

I) Il frutto ammesso alla lavorazione per la produzione di "Oliva Tenera Ascolana dei Piceno” D. O.P. deve avere le seguenti caratteristiche:

- rapporto polpa/nocciolo in peso, non inferiore a 4

- colore verde paglierino;

- polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita e non granulosa;

- il trattamento di deamarizzazione deve effettuarsi non oltre le 48 ore dalla raccolta del prodotto.

J) La lavorazione del prodotto ed il confezionamento, deve avvenire nell'area di produzione indicata all'art. 3, seguendo le riconosciute e sperimentate razionali tecniche di trasformazione che comprendono le seguenti fasi:

a) deamarizzazione con soluzione sodica dall' 1,5 al 3%

b) lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo

c) fermentazione e conservazione in salamoia dall' 8 al 10% di Cloruro di Sodio.

E' inoltre ammessa la deamarizzazione naturale direttamente in salamoia all' 8 - 10% di Cloruro di Sodio, le olive così ottenute potranno essere commercializzate con l'aggiunta alla dicitura "Oliva Ascolana Tenera del Piceno " della dizione "al naturale".

Alle olive potranno essere aggiunte, come aromatizzanti, infusi di “finocchio selvatico” privi di residui cellulosici ottenuti utilizzando piante spontanee o provenienti da coltivazioni dell'area indicata all'art. 3.

Possono essere aggiunti acidificanti naturali.E’ vietata l’aggiunta di coloranti.

Le tecniche colturali degli oliveti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, unitamente alle tecniche di trasformazione ed in combinazione con le caratteristiche genetiche della varietà "Ascolana tenera", ed in particolare con i caratteri pedologici e climatici del territorio definito all'art. 3, permettono di ottenere caratteristiche chimico - organolettiche tradizionali ed uniche nell'oliva da mensa "Ascolana tenera”.

Art. 5 (Procedure, Adempimenti, Controlli, Applicazione Disciplinare)
Per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, deve essere costituito un Consorzio di Tutela che adotterà apposito regolamento interno.

Per avere il riconoscimento di "Oliva Tenera Ascolana del Piceno" a Denominazione di Origine Protetta, gli operatori dovranno:

- iscrivere i propri oliveti in apposito Albo Pubblico degli oliveti, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle relative province;

- iscrivere i propri impianti di trasformazione e/o confezionamento ad apposito Albo istituito presso le stesse Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

- sottoporsi ai controlli in base a quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92. Il Comitato Promotore si avvarrà inizialmente dell'ASSAM per i territori ricadenti in provincia di Ascoli Piceno e dell'ARSSA per quelli compresi in provincia di Teramo. Successivamente potrà decidere di indicare altra struttura pubblica o privata che risponda alle condizioni di cui alle norme EN 45011, per effettuare i controlli sulla produzione, la lavorazione ed il condizionamento.

La produzione, la lavorazione ed il condizionamento devono avvenire all’interno della zona di produzione, (art. 3).

Le partite di olive prima del confezionamento, per fregiarsi della Denominazione di Origine Protetta "Oliva Ascolana tenera del Piceno” e l'ulteriore dizione "al naturale" se ottenute esclusivamente con salamoia, dovranno essere sottoposte ad analisi chimiche (residui fitosanitari eventualmente impiegati), fisiche ( durezza ), analisi organolettiche, per accertarne la qualità e la tipicità ( aroma di oliva, fragranza, succosità, leggero erbaceo ed amaro).

I prodotti ottenuti con tecniche di Agricoltura Biologica, in base alla normativa Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere commercializzati con l'indicazione in etichetta di "Prodotto Biologico".

Art. 6 (Caratteristiche al Consumo)
Al termine della lavorazione, i frutti devono avere aspetto sano, odore caratteristico di fermentato, sapore lievemente acido con retrogusto amarognolo, fragrante e croccante in bocca, assenza di sapori anomali o sintomi di cattiva fermentazione;

Art. 7 (Commercializzazione)
Il prodotto va commercializzato in contenitori sigillati di vetro o altro materiale consentito per usi alimentari, provvisti di etichetta recante la dicitura: "OLIVA ASCOLANA TENERA DEL PICENO" Denominazione Origine Protetta. Se ottenuto al naturale aggiungendo la dicitura "al naturale".
L'etichetta dovrà inoltre contenere l'anno di produzione ed essere conforme alla normativa vigente.

Art. 8
Per tutto ciò che non viene previsto esplicitamente nel presente Disciplinare, vale la normativa in vigore.

 

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