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“OLIVA TENERA ASCOLANA DEL PICENO”
c/o Istituto Tecnico Agrario Statale“C.Ulpiani”
Viale della Repubblica, 30 - Ascoli Piceno
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. l (Nome)
E' istituita la Denominazione di Origine Protetta dell’"Oliva
Tenera Ascolana del Piceno" ai sensi dei Reg. CEE 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992
Art. 2 (Piattaforma Varietale)
La varietà ammessa per la produzione di "Oliva Tenera Ascolana
del Piceno" D.O.P. è la varietà "Ascolana tenera"
Art. 3 (Zona di Produzione)
La zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione di
"Oliva Tenera Ascolana del Piceno” D.O.P. è la seguente:
COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO:
Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno,
Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama,
Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano,
Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete,
Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Mogliano di Tenna,
Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico,
Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte
Rinaldo, Monte S.Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte,
Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Monte
Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo,
Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco,
Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S.
Giorgio, Porto S.Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Servigliano,
Spinetoli, San Benedetto del Tronto. S. Elpidio a Mare, S.
Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta.
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Territori tra il Tronto ed il Vomano, appartenenti ai seguenti
comuni:
Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli,
Controguerra, Ancarano, Nereto, Torano Nuovo, S. Egidio alla
Vibrata, Civitella del Tronto, S.Omero, Tortoreto, Giulianova,
Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana,
Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto, Canzano,
Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Montorio al Vomano.
Art. 4 (Condizioni di Produzione)
A) Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti,
destinati alla produzione di “Oliva Tenera Ascolana del Piceno"
D.O.P., sono:
- terreni con caratteristiche variabili dal calcareo argilloso,
all'arenaceo, con pH mediamente sub - alcalini
- altezze delle aree di produzione dal livello del mare da 20 a
500 m.
B) I nuovi impianti specializzati vanno eseguiti prevedendo
sesti sufficientemente ampi da favorire una buona aerazione ed
illuminazione per permettere allegagione. La densità d’impianto
non deve superare le 300 piante/ha. In tali impianti, vi dovrà
essere almeno il 60% di varietà Ascolana Tenera. Il materiale
vivaistico deve essere certificato sotto l'aspetto varietale e
sanitario dai relativi Enti Pubblici preposti, o da Associazioni
vivaistiche che adottino un sistema di certificazione. Le
varietà impollinatrici possono essere presenti fino ad un
massimo del 40% e comprendono tutte le varietà da olio coltivate
ed adattate al clima della zona di produzione "dell'Ascolana
tenera".
C) Le forme di allevamento,da utilizzare sono quelle libere
(come:vaso,globo,monocono etc..)
D) La coltivazione degli oliveti va eseguita con tecniche a
basso impatto ambientale sulla base del reg. CEE 2078/92 e
successive modifiche ed integrazioni ( vedi disciplinari di
produzione regionali). L’irrigazione é consentita ma va
interrotta almeno 20 giorni prima della raccolta.
E) La potatura consentita è quella verde e secca, ed essa dovrà
favorire l'arieggiamento e la penetrazione della luce
all’interno della chioma.
F) La difesa fitosanitaria va effettuata secondo i principi
della lotta guidata, e/o integrata, o/e biologica, secondo
quanto previsto dal Reg. CEE 2078/92.
G) La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 10 Settembre
al 20 Ottobre
H) La produzione unitaria massima è di 6 ton/ha, le produzioni
eccedenti le 6 ton/ha sono declassate e non possono essere
commercializzate come "Oliva Tenera Ascolana del Piceno "D.O.P.
I) Il frutto ammesso alla lavorazione per la produzione di
"Oliva Tenera Ascolana dei Piceno” D. O.P. deve avere le
seguenti caratteristiche:
- rapporto polpa/nocciolo in peso, non inferiore a 4
- colore verde paglierino;
- polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita e non granulosa;
- il trattamento di deamarizzazione deve effettuarsi non oltre
le 48 ore dalla raccolta del prodotto.
J) La lavorazione del prodotto ed il confezionamento, deve
avvenire nell'area di produzione indicata all'art. 3, seguendo
le riconosciute e sperimentate razionali tecniche di
trasformazione che comprendono le seguenti fasi:
a) deamarizzazione con soluzione sodica dall' 1,5 al 3%
b) lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo
c) fermentazione e conservazione in salamoia dall' 8 al 10% di
Cloruro di Sodio.
E' inoltre ammessa la deamarizzazione naturale direttamente in
salamoia all' 8 - 10% di Cloruro di Sodio, le olive così
ottenute potranno essere commercializzate con l'aggiunta alla
dicitura "Oliva Ascolana Tenera del Piceno " della dizione "al
naturale".
Alle olive potranno essere aggiunte, come aromatizzanti, infusi
di “finocchio selvatico” privi di residui cellulosici ottenuti
utilizzando piante spontanee o provenienti da coltivazioni
dell'area indicata all'art. 3.
Possono essere aggiunti acidificanti naturali.E’ vietata
l’aggiunta di coloranti.
Le tecniche colturali degli oliveti, le forme di allevamento, i
sistemi di potatura, unitamente alle tecniche di trasformazione
ed in combinazione con le caratteristiche genetiche della
varietà "Ascolana tenera", ed in particolare con i caratteri
pedologici e climatici del territorio definito all'art. 3,
permettono di ottenere caratteristiche chimico - organolettiche
tradizionali ed uniche nell'oliva da mensa "Ascolana tenera”.
Art. 5 (Procedure, Adempimenti, Controlli, Applicazione
Disciplinare)
Per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, deve
essere costituito un Consorzio di Tutela che adotterà apposito
regolamento interno.
Per avere il riconoscimento di "Oliva Tenera Ascolana del
Piceno" a Denominazione di Origine Protetta, gli operatori
dovranno:
- iscrivere i propri oliveti in apposito Albo Pubblico degli
oliveti, istituito presso le Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura delle relative province;
- iscrivere i propri impianti di trasformazione e/o
confezionamento ad apposito Albo istituito presso le stesse
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- sottoporsi ai controlli in base a quanto previsto dall'art. 10
del Reg. CEE 2081/92. Il Comitato Promotore si avvarrà
inizialmente dell'ASSAM per i territori ricadenti in provincia
di Ascoli Piceno e dell'ARSSA per quelli compresi in provincia
di Teramo. Successivamente potrà decidere di indicare altra
struttura pubblica o privata che risponda alle condizioni di cui
alle norme EN 45011, per effettuare i controlli sulla
produzione, la lavorazione ed il condizionamento.
La produzione, la lavorazione ed il condizionamento devono
avvenire all’interno della zona di produzione, (art. 3).
Le partite di olive prima del confezionamento, per fregiarsi
della Denominazione di Origine Protetta "Oliva Ascolana tenera
del Piceno” e l'ulteriore dizione "al naturale" se ottenute
esclusivamente con salamoia, dovranno essere sottoposte ad
analisi chimiche (residui fitosanitari eventualmente impiegati),
fisiche ( durezza ), analisi organolettiche, per accertarne la
qualità e la tipicità ( aroma di oliva, fragranza, succosità,
leggero erbaceo ed amaro).
I prodotti ottenuti con tecniche di Agricoltura Biologica, in
base alla normativa Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere commercializzati con l'indicazione
in etichetta di "Prodotto Biologico".
Art. 6 (Caratteristiche al Consumo)
Al termine della lavorazione, i frutti devono avere aspetto
sano, odore caratteristico di fermentato, sapore lievemente
acido con retrogusto amarognolo, fragrante e croccante in bocca,
assenza di sapori anomali o sintomi di cattiva fermentazione;
Art. 7 (Commercializzazione)
Il prodotto va commercializzato in contenitori sigillati di
vetro o altro materiale consentito per usi alimentari, provvisti
di etichetta recante la dicitura: "OLIVA ASCOLANA TENERA DEL
PICENO" Denominazione Origine Protetta. Se ottenuto al naturale
aggiungendo la dicitura "al naturale".
L'etichetta dovrà inoltre contenere l'anno di produzione ed
essere conforme alla normativa vigente.
Art. 8
Per tutto ciò che non viene previsto esplicitamente nel presente
Disciplinare, vale la normativa in vigore.
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