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Disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Protetta del formaggio "Gorgonzola"
Modificazione al disciplinare contenuta nel
comunicato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -
GURI n. 138 del 16 giugno 2001 - integrata dal comunicato
riportato sulla GURI del 31 ottobre 2001
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del
Reg. CE n. 1107/96)
La
D.O.P. "Gorgonzola" è riservata al formaggio molle, grasso, a
pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.
Disciplina vigente:
La
zona di produzione della D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero
territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli, nonché i seguenti comuni
appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato,
Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura,
Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San
Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano
Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola,
Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato,
Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto,
Borgo San Martino e Frassineto Po.
Modifica proposta:
La
zona di produzione e stagionatura della D.O.P. "Gorgonzola"
comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella,
Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara,
Pavia, Vercelli, Varese, nonchè i seguenti comuni appartenenti
alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova
Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga
di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio
Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato,
Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale,
Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole,
Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo
San Martino e Frassineto Po.
La
produzione del formaggio a D.O.P. "Gorgonzola" avviene secondo
la seguente sequenza operativa:
Disciplina vigente:
Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di
produzione viene cagliato ad una temperatura di 28-32 °C con
caglio di vitello.
Modifica proposta:
Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di
produzione viene pastorizzato, cagliato ad una temperatura di
28-36°C, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione
di spore di pennicillium e di lieviti selezionati ed addizionato
con caglio di vitello;
Disciplina vigente:
La pasta, raffreddata, viene sottoposta a stratificazione.
Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è
continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di
18-20 °C.
La
stagionatura che può protrarsi anche per 2 o 3 mesi, viene
effettuata in ambienti con temperatura di 5-8 °C.
Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per
favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi di penicillum,
caratteristici del "Gorgonzola" e determinanti la colorazione
verde (erborinatura).
Modifica proposta:
Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è
continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di
18-24 °C.
Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per
favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi di penicillum,
caratteristici del "Gorgonzola" e determinanti la colorazione
verde/bluastra (erborinatura).
La
stagionatura che può protrarsi anche per 2 o 3 mesi, e comunque
la durata minima della stagionatura può essere quantificata in
cinquanta giorni, viene effettuata in ambienti con temperatura
di 2-7 °C e un'umidità del 85/95%.
La
D.O.P. "Gorgonzola" deve presentare le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane;
Disciplina vigente:
peso medio della forma: kg 6-13 con variazioni in più o in
meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
altezza: cm 16-20 con variazioni in più o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzione;
diametro: cm 25-30 con variazioni in più o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzione;
crosta: ruvida, rossiccia;
Modifica proposta:
peso medio della forma: tipo piccante kg 9/12; tipo dolce kg
10/13; tipo piccole kg 6/8, con variazioni in più o in meno, in
rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
altezza cm 13/20 con variazioni in più o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzioni ed il periodo di
stagionatura;
diametro cm 20/32, con variazioni in più o in meno, in rapporto
alle condizioni tecniche di produzione ed al periodo di
stagionatura;
crosta: ruvida, grigio e o rosata, non edibile;
pasta: unita, di colore bianco o paglierino, screziata per
sviluppo di muffe (erborinatura) con venature verdi/blu
caratteristiche.
Disciplina vigente:
sapore: leggermente piccante, caratteristico;
Modifica proposta:
sapore: da leggermente piccante a piccante, caratteristico;
grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.
Il
formaggio a D.O.P. "Gorgonzola" viene utilizzato da tavola, deve
recare su entrambe le facce piane della forma l'impronta del
marchio consortile d'origine (allegato 1) recante il numero di
identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione
delle matrici distribuite dal consorzio di tutela.
Disciplina vigente:
La
D.O.P. "Gorgonzola" deve essere avvolta, per la
commercializzazione in un foglio di alluminio goffrato recante
anch'esso il marchio del Consorzio di tutela (allegato 2).
Modifica proposta:
La
D.O.P. "Gorgonzola" deve essere avvolta, per la
commercializzazione in forma intera ovvero porzionato in forme
corrispondenti alla sua metà, ad un suo quarto e ad un suo
ottavo, in un foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il
marchio del consorzio di tutela (allegato 2) e pertanto tale
operazione dovrà avvenire esclusivamente nella zona delimitata
per la D.O.P.
Protezione transitoria
accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta "Gorgonzola"
registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del
21 giugno 1996.
DECRETO 29 aprile 2002 (GU n.
115 del 18-5-2002)
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la
qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Visto il regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine
dei prodotti agricoli ed alimentare;
Visto il regolamento (CE)
n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento
(CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1,
paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto
regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo
transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per
la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso
solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n.
1107/96 della Commissione del
21 giugno 1996, relativo alla
registrazione della denominazione di
origine protetta
"Gorgonzola", ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 27
luglio 1999 con il quale "C.S.Q.A.
- Certificazioni S.r.l." e' stato
autorizzato quale organismo privato
ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta
"Gorgonzola" sopra indicata, ai
sensi dell'art. 10 del citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
Vista la domanda presentata
dal Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola, con sede in
Novara, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di
origine protetta "Gorgonzola", ai
sensi dell'art. 9 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n.
61987 del 18 aprile 2002, con la quale
il Ministero delle
politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica di cui sopra
rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9 del regolamento (CEE) n.
2081/92, ha notificato all'organismo
comunitario competente la
predetta domanda di modifica;
Visto il fascicolo trasmesso in
allegato alla suddetta nota
costituito dalla scheda
riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
Vista l'istanza del 5
novembre 2001, con la quale il Consorzio
richiedente la modifica in
argomento ha chiesto la protezione a
titolo transitorio della
stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n.
2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n.
535/97 sopra richiamato, espressamente
esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, da
qualunque responsabilita', presente e
futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda di modifica del
disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta,
ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di
cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi
dell'art. 1, paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del
Consiglio;
Considerato "C.S.Q.A. -
Certificazioni S.r.l." ha predisposto un
piano dei controlli che
recepisce le modifiche richieste dal
Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola;
Considerato che il Ministero delle
politiche agricole e forestali,
ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover
assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati
all'utilizzazione della denominazione di origine
protetta "Gorgonzola", in
attesa che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica
in argomento;
Ritenuto di dover emanare un
provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della
domanda avanzata dal Consorzio sopra
citato, assicuri la
protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale dell'adeguamento
del disciplinare di produzione della
denominazione di origine
protetta "Gorgonzola", secondo la modifica
richiesta dallo stesso, in
attesa che il competente organismo
comunitario decida su detta
domanda;
Decreta:
Art. 1.
1. E'
accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla modifica,
chiesta dal Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola, al
disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta
"Gorgonzola" - registrata con
regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione del 21 giugno 1996 ai
sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 -
notificata al competente organismo
comunitario come specificato nel
testo allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. Coloro i
quali intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio, concessa alle
condizioni di cui al presente decreto,
devono assoggettarsi al
controllo di "C.S.Q.A. - Certificazioni
S.r.l." quale autorita'
pubblica incaricata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di
origine protetta "Gorgonzola";
2. Fermo restando il diritto dei
soggetti utilizzatori della
denominazione di origine protetta
"Gorgonzola", registrata con
regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione del 21 giugno 1996, di
accedere alla certificazione di
conformita' alla disciplina di
produzione da esso prevista, la
certificazione di conformita'
rilasciata da "C.S.Q.A. -
Certificazioni S.r.l." ai sensi del primo
comma dovra' contenere gli
estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e
futura, conseguente all'eventuale
mancata registrazione comunitaria
della modifica richiesta al
disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta
"Gorgonzola" ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a
titolo transitorio di cui all'art.
1.
Art. 3.
1. La
protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere
a decorrere dalla data in
cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte
dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2002
Il direttore generale
reggente: Ambrosio
Proposta di modifica della scheda
guida per la produzione della
D.O.P. "Gorgonzola" registrata in
ambito U.E. con reg. (CE) n. 1107
del 21 giugno 1996
La D.O.P. "Gorgonzola" e'
riservata al formaggio molle, grasso, a
pasta cruda, prodotto
esclusivamente con latte di vacca intero.
La zona di produzione della
D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero
territorio delle province
di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona,
Cuneo, Lecco, Lodi, Milano,
Novara, Pavia, Varese, Verbano
Cusio-Ossola, Vercelli, nonche' i
seguenti comuni appartenenti alla
provincia di Alessandria: Casale
Monferrato, Villanova Monferrato,
Balzola, Morano Po, Coniolo,
Pontestura, Serralunga di Crea,
Cereseto, Treville, Ozzano
Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala
Monferrato, Cellamonte,
Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio,
Frassinello Monferrato,
Olivola, Vignale, Camagna, Conzano,
Occimiano, Mirabello Monferrato,
Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato,
Bozzole, Valmacca, Ticineto,
Borgo San Martino e Frassineto Po.
La produzione del formaggio a
D.O.P. "Gorgonzola" avviene secondo
la seguente sequenza operativa:
il latte intero di vacca
proveniente dalla zona di produzione
viene pastorizzato,
inseminato con fermenti lattici e con una
sospensione di spore di
penicillium di lieviti selezionati,
addizionato con caglio di vitello
ad una temperatura di 28o- 36o C.
La forma ottenuta viene sottoposta
a salatura a secco che e'
continuata per alcuni giorni con
temperatura di 18o - 24o C.
Durante la maturazione si
sviluppano varieta' e ceppi di
penicillium caratteristici del
"Gorgonzola" e determinanti la
colorazione blu-verdastra (arborinatura).
La durata minima della
stagionatura e' di cinquanta giorni: tale
operazione si effettua in
ambienti con temperatura di 2o - 7oC e con
umidita' relativa di
85-95%.
La D.O.P. "Gorgonzola" deve
presentare le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica con facce
piane;
scalzo diritto con altezza minima
di cm 13;
diametro della forma compreso tra
cm 20 e cm 32;
crosta di colore grigio e/o
rosato, non edibile;
pasta: unita, di colore bianco e
paglierino, screziata per
sviluppo di muffe (erborinatura)
con venature caratteristiche
blu-verdastre;
grasso sulla sostanza
secca: minimo 48%.
Il formaggio a D.O.P. "Gorgonzola"
puo' essere immesso al consumo
nelle seguenti tipologie il cui
sapore dipende dal protrarsi della
stagionatura:
forma "grande": peso
compreso tra kg 10 e kg 13, con sapore dolce
o leggermente piccante;
forma "media": peso
compreso tra kg 9 e kg 12, con sapore
decisamente piccante e con
durata minima di stagionatura di ottanta
giorni;
forma "piccola": peso
compreso tra kg 6 e kg 8, con sapore
decisamente piccante con
durata minima di stagionatura di sessanta
giorni.
Il formaggio a D.O.P.
"Gorgonzola" viene utilizzato da tavola; esso
deve recare su entrambe le
facce piane della forma l'impronta del
marchio consortile
d'origine (allegato 1) contenente il numero di
identificazione del
caseificio, ottenuto mediante l'applicazione
delle matrici distribuite
dal Consorzio di tutela.
La forma intera e le sue porzioni
corrispondenti alla meta', al
quarto e all'ottavo di essa,
devono essere avvolte in foglio di
alluminio goffrato recante
anch'esso il marchio identificativo
(allegato 2).
Le operazioni di
porzionatura nelle forme sopra indicate sono
svolte esclusivamente nella
zona delimitata per la D.O.P.
La forma "grande" avente le
caratteristiche per essere definita
"dolce", e le forme "media" e
"piccola" aventi le caratteristiche per
essere definita "piccante",
potranno rispettivamente portare in
etichetta dette indicazioni
accanto o al di sotto della denominazione
"Gorgonzola", utizzando
caratteri grafici di dimensioni
significativamente inferiori.
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