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Disciplinare di produzione della Denominazione di
origine del formaggio "Robiola di Roccaverano"
DPR 14 marzo 1979 - GURI n. 184 del 6 luglio 1979
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del
Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
È
riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Robiola
di Roccaverano", il cui uso è riservato al prodotto avente i
requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi
di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e
merceologiche e derivanti dalla zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3.
Art. 2
La
denominazione di origine "Robiola di Roccaverano" è riservata al
formaggio avente le seguenti caratteristiche:
formaggio grasso a pasta fresca non sottoposto ad alcuna
maturazione o stagionatura, prodotto con latte di vacca in
misura massima dell’85% e di capra e pecora, in rapporto
variabile o in purezza, in misura minima del 15%, proveniente da
due mungiture giornaliere, parzialmente decremato per
affioramento.
L’alimentazione base delle vacche, capre o pecore deve essere
costituita da foraggi verdi o conservati.
Si
produce durante l’intero anno.
Dimensioni:
diametro: cm 14 per le forme più grandi e cm 10 per quelle più
piccole;
altezza: cm 4-5 con leggere variazioni in rapporto alle
condizioni termiche di produzione;
forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate;
peso medio: grammi 400 circa per le forme più grandi e grammi
250 circa quelle più piccole.
Colore della pasta: bianco latte.
Confezione esterna: bianco latte.
Aroma e sapore della pasta: delicato, saporito e tipico della
robiola, leggermente acidulo.
Struttura della pasta: finemente granulosa.
Non vengono utilizzati né pigmenti colorativi, né aromi
particolari.
Maturazione: la maturazione naturale viene effettuata
conservando il prodotto in ambienti con temperatura da 15 a 20
gradi, per tre giorni consecutivi.
Crosta: inesistente.
Uso: formaggio da tavola.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.
Sostanze proteiche: 38% sulla materia secca.
Ceneri: 7%.
Art. 3
La
zona di produzione del formaggio a denominazione di origine
"Robiola di Roccaverano" è delimitata come appresso:
Provincia di Asti:
l’intero territorio dei comuni di Bubbio, Cessole, Loazzolo,
Monbaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San
Giorgio, Scarampi, Serole e Vesime.
Provincia di Alessandria:
l’intero territorio dei comuni di Castelletto d’Erro, Denice,
Malvicino, Merana, Monterchiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno,
ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda
sinistra del torrente Erro.
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