Art.1
L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)
"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e'
riservata alle carni prodotte dall'allevamento
bovino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti illustrati nel presente Disciplinare
ai sensi del Regolamento CE 2081/92.
Art.2
L'area geografica di produzione della carne di
"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e'
rappresentata dal territorio delle province
collocate lungo la dorsale appenninica del
Centro-Italia.
Piu' precisamente la zona di produzione e'
rappresentata dai territori delle attuali
seguenti province: Bologna, Ravenna, Forli',
Rimini, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno,
Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso,
Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti,
Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena,
Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa.
Art.3
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino
Centrale e' prodotta da bovini, maschi e
femmine, di pura razza Chianina, Marchigiana,
Romagnola, di eta' compresa tra i 12 e i 24
mesi.
Il bestiame deve essere risultare nato da
allevamenti in selezione e regolarmente iscritto
alla nascita al Registro Genealogico del Giovane
Bestiame.
Dovrà presentare i relativi contrassegni
identificativi previsti dalla normativa vigente
in materia di Libri Genealogici.
Art.4
Dalla nascita allo svezzamento, e' consentito
l'uso dei seguenti sistemi di allevamento:
pascolo, stabulazione libera, stabulazione
fissa.
Nelle fasi successive allo svezzamento e fino
alla macellazione, i soggetti devono essere
allevati esclusivamente a stabulazione libera o
a posta fissa.
I vitelli devono essere allattati naturalmente
dalle madri fino al momento dello svezzamento.
Successivamente la base alimentare e'
rappresentata da foraggi freschi e/o conservati
provenienti da prati naturali, artificiali e
coltivazioni erbacee tipiche della zona
geografica indicata; in aggiunta, e' permesso
l'uso di mangimi concentrati semplici o composti
e l'addizione con integratori minerali e
vitaminici. La razione deve comunque essere
calcolata in modo da assicurare livelli
nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8
U.F./Kg di S.S.) ed una quota proteica compresa
tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio di
sviluppo dell'animale.
Nei quattro mesi che precedono la macellazione
e' vietato alimentare il bestiame con foraggi
insilati e sottoprodotti dell'industria.
La macellazione deve avvenire in mattatoi
idonei, situati all'interno della zona di
produzione; al fine di evitare l'instaurarsi di
fenomeni di stress nell'animale, particolare
cura va prestata al trasporto ed alla sosta
prima della macellazione evitando l'utilizzo di
mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli
automezzi e la promiscuita', sia nel viaggio che
nella sosta, di animali provenienti da
allevamenti diversi.
Nel rispetto delle normative vigenti, la
refrigerazione delle carcasse deve essere
effettuata in modo tale da evitare il fenomeno
della contrattura da freddo.
Al fine di migliorare la tenerezza delle carni,
e' consentito l'uso dell'elettrostimolazione
sulle carcasse.
Art.5
Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di
valutazione, devono rientrare nei seguenti
valori:
- conformazione: non inferiore ad R;
- stato di ingrassamento: escluso 1 e non
superiore a 3.
Il colore delle parti carnose esposte della
carcassa non deve presentare colorazioni anomale
(magenta o tendente al nero).
Il colore del grasso visibile non deve tendere
al giallo cinerino ne' deve avere venature
tendenti al giallo carico.
I parametri qualitativi medi della carne di
Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale devono
essere:
- pH fra 5.2 e 5.8
- estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%
- ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%
- proteine (sul t.q.) maggiore del 20%
- colesterolo inferiore a 50 mg/100 g
- rapp. ac. grass. ins./sat maggiore di 1,0
- calo a fresco minore del 3%
- calo alla cottura minore del 35%
- grado di durezza (crudo) minore di 3.5 Kg/cmq
- grado di durezza (cotto) minore di 2.5 Kg/cmq
- colore (luce diur. 2667K L superiore a 30 C
superiore a 20 H compreso fra 2.5 e 4.5.
Art. 6
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino
Centrale deve essere immessa al consumo
provvista di particolare contrassegno a garanzia
dell'origine e dell'identificazione del
prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal logo riportato
nell'allegato 1) del presente disciplinare e
recante la scritta "Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale". Il logo ha dimensioni
di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e
riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5
formante la testa e con gambe composte da una R
ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla
base il tipo genetico (Chianina, Marchigiana,
Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta
Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.
Il marchio deve essere apposto con caratteri
chiari ed indelebili, nettamente distinti da
ogni altra scritta ed essere seguito dalla
menzione Indicazione Geografica Protetta e/o
I.G.P. La marchiatura deve essere effettuata al
mattatoio da un esperto incaricato
dall'organismo di controllo.
Il logo deve essere impresso sulla superficie
della carcassa, in corrispondenza della faccia
esterna dei 18 tagli di seguito elencati
(specificando tra parentesi le relative basi
muscolari):
1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e
posteriore, peroneo, estensori comune, anteriore
e laterale delle falangi, flessori esterno ed
interno delle falangi)
2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale,
soleo e flessore superficiale delle falangi)
3) girello (semitendinoso)
4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto,
paramerale-lungo-vasto)
5) noce (retto anteriore della coscia, vasto
intermedio, laterale e medio)
6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore,
pettineo, sartorio, gracile)
7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo
medio, superficiale, profondo e accessorio)
8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso
e costale, trapezio, traverso spinoso,
intercostale, elevatore delle coste, piccolo
dentato e gran dorsale)
9) costata (trapezio, traverso spinoso del
dorso, lungo costale e spinoso, intercostale,
lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo
dentato ed elevatore delle coste)
10) pancia (obliquo esterno ed interno,
trasverso e retto dell'addome)
11) petto (pettorale profondo e superficiale,
trasversale delle coste)
12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio,
lungo flessore del collo, lungo spinoso e
costale, trasverso spinoso del dorso, gran
dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso,
intercostali)
13) reale (intercostale, gran dorsale)
14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo
e grande complesso, lungo flessore del collo,
traverso spinoso, atloide del piccolo complesso,
cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali
del collo)
15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed
anteriore del metacarpo, estensore proprio delle
dita, estensore anteriore delle falangi,
cubitale esterno ed interno, gran palmare,
flessore superficiale e profondo delle falangi,
capo omerale e ulnare del flessore profondo
delle falangi, capo radiale del flessore
superficiale delle falangi)
16) girello di spalla (sopraspinoso e
brachiocefalico)
17) polpa di spalla (bicipite brachiale e
pettorale profondo)
18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).
Il marchio deve essere conservabile in tutte le
fasi della distribuzione.
La carne e' posta in vendita al taglio o
confezionata. La vendita al taglio può avvenire
anche in punti vendita appositamente
convenzionati i quali, dietro l'impegno
sottoscritto a vendere esclusivamente carne di
bovino timbrata con il marchio della Indicazione
Geografica Protetta, vengono sottoposti a
specifici controlli e possono pertanto
pubblicizzare tale condizione.
La carne confezionate porzionata, fresca o
surgelata, e' posta in vendita solo in
confezioni sigillate. Il confezionamento può
avvenire solo in laboratori abilitati e sotto il
controllo dell'organo preposto che consente la
stampigliatura del marchio della Indicazione
Geografica Protetta sulle singole confezioni.
E' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista.
Art.7
La vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni del presente disciplinare di
produzione e' svolta dal Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali il quale può
avvalersi ai fini del controllo sulla produzione
ed il commercio della carne di "Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale" di un organismo
appositamente autorizzato.
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Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (IGP) |
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Paese di origine: |
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Settore: |
Carni |
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Zona di produzione: |
Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria |
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Riconoscimento DOP/IGP: |
Reg. CE n.134/98 (GUCE L. 15/98 del 21.01.1998) |
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Consorzio di tutela: |
Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale |








