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DM 29 settembre 1998 – GURI n. 250 del 26 ottobre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Collina di
Brindisi" è riservata all'olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Collina di
Brindisi" è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo negli oliveti:
Ogliarola per almeno il 70%, Cellina di Nardò, Coratina,
Frantoio, Leccino, Picholine e altre varietà diffuse sul
territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
in misura fino al 30%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di origine controllata
"Collina di Brindisi" devono essere prodotte, nell'ambito
della provincia di Brindisi, nei territori olivati idonei
alla produzione di olio con le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di
produzione.
Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Carovigno, Ceglie, Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni,
S.Michele Salentino, S.Vito dei Normanni, Villa Castelli.
La zona di produzione della denominazione d’origine
controllata "Collina di Brindisi" riportata in cartografia
1:25.000, è così delimitata:
ad est dalla costa Adriatica
ad ovest dalla provincia di Taranto
a nord dalla provincia di Bari
a sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
La reale di produzione della denominazione d’origine
controllata dell’olio extravergine di oliva "Collina di
Brindisi" corrisponde all’ultimo tratto orientale
dell’altopiano calcareo delle Murge, che degrada rapidamente
a nord-est verso la fascia costiera, ed a sud discende
gradatamente verso la pianura messapica, fra le province di
Brindisi e di Lecce.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i
cui terreni, posti entro un limite altimetrico di 143 m.
s.l.m., sono classificati come calcarei, bianchi
cristallini, del Cretaceo (terre rosse), ad eccezione della
fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille
intercalate, del Pleistocene.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e degli oli.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento
compresi tra mt 5x5 e mt. 14x14, sono consentite altre forme
di allevamenti per oliveti specializzati con una densità di
impianto fino a 450 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria negli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 15.000
per negli oliveti specializzati.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo
relativo alla fase fenologica di invaiatura delle drupe e
comunque entro il termine stabilito al punto 2 dell’art. 9
del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n° 573, relativo
alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n°
169.
La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla
pianta con mezzi meccanici o per brucatura.
La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, entro il termine massimo previsto per
la raccolta in unica soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento
devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale
delimitata nel precedente art.3
La resa massima di olive in olio non può superare il 255.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento è vietato
Le operazioni oleificazione devono essere effettuate entro
le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Collina di
Brindisi" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio;
- sapore: fruttato con leggera percezione di piccante e di
amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=14 MeqO2/kg
- K 232: <=2,40
- K 270: <=0,160
- Acido linoleico: <=11%
- Acido linolenico: <=0,80
Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell’olio "Collina di Brindisi" da
utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali inserire, su richiesta degli interessati,
ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o
organolettico atte a maggiormente caratterizzare l’identità
della denominazione.
La designazione dell’olio alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1
è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore".
È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
nell’area di produzione di cui all’art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano
tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed
in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione
di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Colline
di Brindisi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari,
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in
etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine di
oliva "Colline di Brindisi" ai fini dell’immissione al
consumo devono essere in vetro o in lamina metallica
stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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