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DM 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti
menzioni geografiche: Alto Tavoliere, Basso Tavoliere
Gargano, Sub-Appennino, è riservata all'olio extravergine di
oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica alto Tavoliere, è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli
oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere
altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo
del 20%.
2. La denominazione di origine controllata Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura
non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà
presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
3. La denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti
in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre
varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del
30%.
4. La denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella
presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura
non inferiore al 70%. Possono cor'. correre altre varietà
presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo
della provincia di Foggia i territori olivati della medesima
provincia atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica "Alto Tavoliere", comprende, in provincia di
Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di
Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale
zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai
confini amministrativi dei .comuni sopracitati ad esclusione
del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio
olivato interessato è delimitato geograficamente dalla
contrada Monachelle, che presenta caratteristiche
orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del
comune di Torremaggiore.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica "Basso Tavoliere", comprende in provincia di
Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia,
Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano Garganico,
San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in
Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale
zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai
confini amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione
di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e
San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad
ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino
all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima
fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città
di Manfredonia.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di- oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica "Gargano", comprende, in provincia di Foggia,
tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella,
Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici,
Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San
Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico,
Vico del Gargano, Vieste.Tale zona, riportata in apposita
cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei
comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Riguano
Garganico, San Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il
cui territorio interessato è sito ad est e a nord dalla
strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada
statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla
strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno" accompagnata dalla menzione
-geografica "Sub-Appennino" comprende, in provincia di
Foggia, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo
Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della
Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Celenza Valfortore, Celle S.Vito, Deliceto, Faeto, Lucera,
Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia,
Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto
Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia,
Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in
apposita cartografia, è delimitata dai confini
amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del
territorio amministrativo del comune Castelnuovo della
Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta
inserito nella menzione geografica aggiuntiva "Alto
Tavoliere".
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle
olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche
qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio.
3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica alto Tavoliere, sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di
produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni,
originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da
un substrato denominato "Sabbie di Serracapriola": sabbie
giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata
con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e
sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti
dell'una rispetto all'altra.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di
produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni,
originatisi nel Pleistocene, derivano da un substrato
costituito da sabbie straterellate giallastre con
intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova);
ciottolame incoerente, localmente t:ementato con ciottoli di
medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose
giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che
va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con
presenza di ciottolame di varie dimensioni.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Aduno", accompagnata
dalla menzione geografica "Gargano", sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi
nel Cretaceo inferiore, derivano da un substrato costituito
da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici
ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e
lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio;
nel Cretaceo superiore, con calcareo più o meno compatti,
talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco
giallastri nella parte occidentale e centrale con una
tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo
all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di
scheletro calcareo.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Sub-Appennino", sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di
produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i cui terreni,
originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e
bassa collina, vanno sotto il nome di "Formazione della
Daunia" e derivano da un substrato molto vario,
comprendente, fra l'altro, brecce e breccione
calcareorganogeno, argille e marne siltose, calcari compatti
o farinosi biancastri e altre zone, formatesi nel Pliocene e
nel quaternario, presentano anch'esse una notevole
variabiltà di substrato. I terreni hanno una tessitura che
va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno
elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla
è preponderante, si verificano frequenti movimenti e
smottamenti dei pendii.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere",
deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", non può superare
kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa
massima delle olive in olio non può superare il 20%.
9. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere",
deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", non può
superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La
resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.
11. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve
essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Gargano", non può superare kg
9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 25%.
13. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "SubAppennino", deve
essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
14. La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "SubAppennino", non può superare
kg 8.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 22%.
15. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra indicati.
16. La denuncia di produzione delle olive deve essere
presentata secondo le procedure previste dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
17. Alla presentazione della denuncia di produzione delle
olive e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai
sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende il
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2
dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione. dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende il
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3
dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Gargano", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "SubAppennino", comprende il
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5
dell'art. 3.
5. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
di cui all'art. 1, deve avvenire solo per brucatura.
6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
7. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro tre
giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica Alto Tavoliere, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e
mandorlato dolce;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere",
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e
amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
- sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
5. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua
e conserva in condizioni ideali un congruo numero di
campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da
utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i
limiti analitici soprariportati.
8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento
deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento
della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1,
è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della provincia di
Foggia.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1, del
presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta
con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui
viene indicata la denominazione di origine controllata "Dauno".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai
sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute,
fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere
riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari
ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, deve
essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda
stagnata di capacità non superiore a litri 5.
9. E obbligatorio indicare in etichetta l'annata di
produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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