La denominazione d’origine protetta "Pane di
Altamura" è riservata al pane che risponde ai requisiti e alle
condizioni poste dal regolamento CEE n. 2081/92 e alle
prescrizioni imposte dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La denominazione di origine protetta "Pane di
Altamura" è propria del pane ottenuto mediante l’antico sistema
di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale marino-acqua)
e dall’impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro
coltivato nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale
indicati all’art. 5 e specificati nell’allegato k.
Art.3
La zona di produzione del "Pane di Altamura"
comprende soltanto il territorio amministrativo del comune di
Altamura, in provincia di Bari. Gli impianti per la produzione
del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a
gas in maniera indiretta o in maniera diretta, con le deroghe
consentite dalla legge.
Art. 4
La materia prima impiegata consiste in un
rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di
grani duri delle varietà appulo, arcangelo, duilio, simeto
prodotte nel territorio delimitato nell’allegato k, da sole o
congiuntamente, in ragione di almeno l’80%, mentre per la
restante quota è prevista l’utilizzazione di altre varietà,
sempre prodotte sul territorio predetto. Le caratteristiche
chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere
certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella
numero 1. I rimacinati devono essere ottenuti da processi di
lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in
uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini
operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate
di coppia di cilindri metallici di diametro differenziato e
dotati di diverse asperità disposti in maniera da essere
progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di
rotazione è di circa 300 giri al minuto, la temperatura di
esercizio non superiore ai 40 °C. Una simile struttura, mediante
le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte
delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando
così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro. I
molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli
ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in
dettaglio all’art. 5 e nell’allegato k. I predetti sfarinati e i
metodi tradizionali di lavorazione della panificazione,
concorrono alla produzione del pane, le cui caratteristiche sono
riportate nell’art. 7.
I grani duri devono essere caratterizzati dai
parametri riportati nella tabella 1, di seguito riportata.
Tabella 1
Il grano utilizzato per la panificazione deve
avere i requisiti di seguito elencati
Il pane prodotto è considerato di qualità
"unica", perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un
ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è
caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e
dall’impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul
territorio.
Il territorio interessato è l’unica parte del
territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali,
fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali
caratteristiche sono:
territorio mai assoggettato a ingressione
marina;
forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco
diffusi;
idrografia autoctona;
temperatura di immissione dell’acqua in
sottosuolo con valore medio di 12 °C;
clima mediterraneo umido mesotermico;
asetticità dell’ambiente dovuta alle
precipitazioni solide;
permeabilità del suolo 10-510-6 cm/sec;
composizione chimica dei suoli.
Art. 5
Il territorio di produzione dei grani
impiegati per ottenere semole rimacinate comprende i territori
dei comuni di: Altamura-Gravina di
Puglia-poggiorsini-Spinazzola-Minervino Murge ed è rappresentato
nelle carte in scala 1:25.000 dell’IGMI riprodotte nell’allegato
k di seguito elencate:
(omissis)
Art. 6
Le fasi e le modalità di produzione del "Pane
di Altamura" sono le seguenti:
Impasto
1) il lievito madre viene ottenuto con minimo
tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante
l’aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale
del 20% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano
duro da impastare;
2) dosi e composizione dell’impasto: per ql 1
di semola rimacinata di grano duro necessitano kg 20 (20%) di
lievito naturale, kg 2 (2%) di sale marino, lt 60 (60%) circa di
acqua alla temperatura di 18 °C;
3) l’operazione d’impasto deve durare 20
minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti;
4) l’acqua da utilizzare per l’impasto deve
essere potabile e distribuita sul territorio. L’acqua utilizzata
per l’impasto è certificata in dettaglio dall’Ente gestore
dell’acquedotto. Si prescrive che l’acqua venga analizzata con
frequenza annuale e che la relativa certificazione sia resa nota
mediante affissione all’albo pretorio del comune di Altamura. In
ogni caso la caratterizzazione dell’acqua dovrà rispondere ai
seguenti parametri:
incolore, insapore, inodore;
temperatura compresa fra 12° e 15°C;
ph compreso fra 7 e 8,5;
durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5
GF;
contenuto calcio (Ca++) compreso fra 46 e
55 mg/l;
alcalinità (CaCO3) compresa fra 130 e 160
mg/l;
ione nitroso assente;
ione ammonio assente;
contenuto sodio minore di 5-6 mg/l;
contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5
mg/l;
coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100ml.
Lievitazione e prima fase di riposo
A ultimazione dell’operazione d’impasto è
necessario coprire la messa con un telo di cotone di un certo
spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura
omogenea. In questa condizione l’impasto deve riposare per
almeno novanta minuti.
Modellatura e seconda fase di riposo
A conclusione della precedente fase di
lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura
che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di
essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa
condizione la pasta resta per trenta minuti.
Rimodellatura e terza fase di riposo
Si esegue una ulteriore modellatura manuale,
seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.
Infornata e cottura
Prima di essere infornata la "pagnotta" viene
capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su
un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato
preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e
deve raggiungere la temperatura di 250°C. I forni a
riscaldamento diretto utilizzati per la cottura del "Pane di
Altamura" devono essere alimentati con legna del genere quercia.
La prima parte della cottura avviene a forno
aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del
forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.
Sfornatura
La bocca del forno viene lasciata aperta per
almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e
per favorire, di conseguenza, l’asciugamento della crosta che
diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di
pane, che vengono adagiate su assi in legno.
Art. 7
Il "Pane di Altamura" all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) pagnotta in pezzatura non inferiore a 0,5
kg nella tradizionale forma accavallata (denominato localmente
skuanète) con baciature ai fianchi, o bassa (denominato
localmente a cappidd d’prèvte) senza baciature;
b) spessore della crosta di almeno 3 mm;
c) mollica di colore giallo paglierino
caratterizzata da alveolazione omogenea;
d) profumo caratteristico;
e) umidità non superiore al 33%.
Art. 8
Al conferimento della DOP saranno istituiti:
elenchi, depositati presso i rispettivi
comuni, dei produttori di grano duro nel territorio di
interesse;
elenchi, depositati presso i rispettivi
comuni, degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in
semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia
prima proveniente dai fornitori di grano del territorio;
elenco dei panificatori impegnati a produrre
"Pane di Altamura" secondo i criteri del presente disciplinare,
depositato presso il comune di Altamura.
Tali elenchi dovranno essere depositati
presso l’Ente Regione e presso l’organismo designato o
autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi
dell’art. 10 del regolamento (Cee) n. 2081/92.
Art. 9
L’immissione al consumo avverrà nelle
pezzature non inferiori a 0,5 kg, sia nella tradizionale forma
di cui all’art. 7, sia nella forma bassa, con contrassegno
identificativo riportante la dicitura "Pane di Altamura".
Il prodotto finito sarà confezionato in
termodetraibile microforato con etichetta riportante:
1) elenco degli ingredienti, ditta di
produzione;
2) data di scadenza;
3) logo (come descritto al successivo art.
11);
4) in alternativa senza alcun involucro con
la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in
materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate
e la dicitura "Pane di Altamura".
Art. 10
I controlli di cui all’art. 10 del
regolamento n. 2081/92, saranno effettuati da un’autorità
pubblica designata o un organismo privato autorizzato, in
possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.
Art. 11
Sulle etichette dovrà comparire il
contrassegno riportato nell’allegato 1, da utilizzare in modo
inscindibile con la denominazione di origine protetta facente
parte integrante del presente disciplinare. Il simbolo grafico è
composto da "Scudo Sannitico sormontato da corona-arma a quattro
quarti a due a due rossi e bianchi". Al centro dell’ovale
compare, in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta "Pane
dop di Altamura".