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D.M. 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 1065/97).
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" è
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto"
è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o
congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola
(localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per
almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
comprende i territori olivati atti a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel
presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero
territorio amministrativo delle province di Lecce e nel
territorio della provincia di Taranto con esclusione dei
seguenti comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello,
Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la
porzione del comune di Taranto censita al catasto con la
lettera A nonché, nei seguenti comuni della provincia di
Brindisi: Brindisi, Cellino, S.Marco, Erchie, Frabcavilla
Fontana, Latiano, Mesagne, Ora, Sandonaci, San Pancrazio
Salentinop, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S.
Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco
insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge di
sud-est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre,
alla confluenza dei due mari.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite
altimetrico di 517 m. s.l.m. , i cui terreni, di origine
calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario
inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in
lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell’olio. È consentita una densità massima di 400
piante per ettaro.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 gennaio
di ogni anno.
3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non
può superare kg 12.000 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di oltre il
20% i limiti massimi sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere
presentata secondo le procedure previste dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
6. Alla presentazione della denuncia di produzione delle
olive e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai
sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 1 dell'art 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
4. Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due
giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Terra
d’Otranto" deve rispondere all e seguenti caratteristiche:
- colore: verde o giallo con riflessi verdi;
- odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di
amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=14 MeqO2/kg
- K 232: <=2,10
- K 270: <=0,170
- Acido linoleico:<=13%
- Acido linolenico: <=0,70
- Acido oleico: >=70%
- Valore del campesterolo: <=3,50
- Trilinoleina: <=0,30
2. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua
e conserva in condizioni ideali un congruo numero di
campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da
utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i
limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio
di tutela.
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento
deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento
della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed
organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.
1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica
delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai
sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute,
fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere
riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. I deve figurare in etichetta con caratteri chiari
ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo
in recipienti in vetro o in danda stagnata di capacità non
superiore a litri 5.
8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di
produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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