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1. Denominazione
denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» è
riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
2. Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata «Terra D’Otranto» è
riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Cellina di Nardo e Ogliarola (localmente denominata
Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 40%.
3. Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell’olio
extravergine di oliva, di cui all’art. 1, comprende i territori
olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste nel presente disciplinare di produzione,
compresi nell’intero territorio amministrativo delle province di
Lecce e nel territorio della provincia di Tarante con esclusione
dei seguenti comuni:
Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola,
Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto
censita al catasto con la lettera A nonché, nei seguenti comuni
della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie,
Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San
Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarci o e Torre
S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi
fra i mari Ionio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle
estreme pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il
tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei
due mari.
4. Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti,
destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui
all’art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite
altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine
calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario
inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. È consentita una densità massima di 400 piante per
ettaro.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extra-vergine di oliva a denominazione di origine, di cui
all’art. 1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all’art. 1, non può superare kg
12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi
sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
6. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi
dell’art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992,
n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle
olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di
produzione.
5. Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell’olio extra-vergine di oliva a
denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» comprende
l’intero territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 1 dell’art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extra-vergine di oliva a denominazione di origine di cui
all’art. 1, deve avvenire direttamente dalla pianta.
3. Per l’estrazione dell’olio extra vergine di oliva di cui
all’art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici
atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due
giorni dalla raccolta delle olive.
6. Caratteristiche al consumo
1. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di
oliva a
denominazione di origine controllata «Terra d’Otranto» deve
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
- odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di
amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a
grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: ≥ 6,5;
- numero perossidi: ≤ 14 Meq02/kg;
- K232: ≤ 2,10;
- K270: ≤ 0,170;
- acido linoleico: ≤ 13%;
- acido linolenico: ≤ 0,70;
- acido oleico: ≥ 70%;
- valore del campesterolo: ≤ 3,50;
- trilinoleina: ≤ 0,30.
2. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all’art. 1, da utilizzare come
standard di riferimento per l’esecuzione dell’ esame
organolettico.
4. È in facoltà del Ministro per le politiche agricole di
modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell’espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
7. Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1,
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato,
superiore.
2. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di
aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell’azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di
oliva a
denominazione di origine controllata di cui all’art. 1, devono
avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell’art. 3.
5. L’uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell’art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui
l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri
non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di
origine controllata di cui all’art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all’art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
7. L’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1, deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di
capacità non superiore a litri 5.
8. È obbligatorio indicare in etichetta d’annata di produzione
delle olive da cui l’olio è ottenuto.
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