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Disciplinare di produzione della
Denominazione di origine del formaggio
"Fiore sardo"
DPR 30 ottobre 1955, modificato dal DPR 28
novembre 1974 – GURI n. 295 del 22 dicembre 1955
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai
sensi del Reg. CE n. 1107/96)
Art. 1
A
modifica di quanto stabilito dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, la
denominazione del formaggio "Fiore sardo" è riconosciuta come
denominazione di origine e, pertanto, non è più da considerare
come "tipica".
Art. 2
Tale denominazione è riservata al formaggio avente i particolari
requisiti fissati dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, circa i metodi di
lavorazione e le caratteristiche merceologiche.
Formaggio a pasta dura cruda, prodotto esclusivamente con latte
intero di pecora, fresco, coagulato con caglio di agnello o di
capretto. La pasta è modellata con particolari stampi per
conferire alle forme l'aspetto caratteristico.
Dopo una breve sosta in salamoia le forme vengono salate a
secco.
È
usato da tavola quando non supera i tre mesi di stagionatura, o
da grattugia se la stagionatura ha superato i sei mesi.
Presenta le seguenti caratteristiche:
forma costituita da due tronchi di cono molto schiacciati a basi
orizzontali, unite fra loro rispettivamente per la base maggiore
e conferenti quindi allo scalzo la forma a <<schiena di mulo>>;
peso: da Kg 1,500 a Kg 4, con variazioni, in più o in meno, in
rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
crosta da giallo carico a marrone scuro;
pasta bianca o giallo paglierino;
sapore più o meno piccante a seconda dello stadio della
maturazione;
grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.
La
zona di produzione del formaggio di cui trattasi comprende
l’intero territorio della regione sarda. |