|
DOC - DM 29/10/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Trapani.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore verde con eventuali riflessi
giallo oro; un odore netto di oliva con eventuali toni erbacei; un
sapore fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
punteggio minimo al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità
massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente
grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o
uguale a 10,00 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; K270 minore
o uguale a 0,15; Delta K minore o uguale a 0,005; acido linolenico
minore o uguale a 0,8%; acido linoleico minore o uguale a 12,00 %;
acido oleico maggiore o uguale a 70%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Valli Trapanesi deve essere ottenuto
dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente
negli oliveti: Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non
inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg. 8000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione
prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che può
avvenire con mezzi meccanici o per brucatura, deve avvenire entro
il 30 dicembre di ogni campagna oleicola. Le olive devono essere
molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione
dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
|