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Disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte
Amiata".
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed
agroalimentari nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000
del consiglio del 7 settembre 2000 relativo alla registrazione
della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte
Amiata", ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio; Ritenuto che sussista l'esigenza di
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della
indicazione geografica protetta "castagna del Monte Amiata",
affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti
approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per
informazione erga-omnes sul territorio italiano;
Provvede:
Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e
scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta
"Castagna del Monte Amiata", registrata in sede comunitaria con
registro (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000. I produttori
che intendono porre in commercio "castagna del Monte Amiata"
possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del
prodotto, la menzione "indicazione geografica protetta" in
conformita' all'art. 8 del registro (CEE) n. 2081/92 e sono
tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.
Allegati
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI
NAZIONALI
Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta
"Castagna del Monte Amiata"
Art. 1. L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Castagna del
Monte Amiata" e' riservata alle castagne ottenute da fustaie di
castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varieta'
descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da
attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera
dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. L'indicazione geografica protetta designa le castagne
prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente
disciplinare, e riferibili alle varieta' correntemente
conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.
Art. 3. La zona di produzione della "Castagna del Monte Amiata",
di cui al presente disciplinare,
comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di
Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia
di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e
Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione
D'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di
Siena: la descrizione del confine e' effettuata dall'estremo
nord fino a raggiungere l'estremo ovest. Il territorio della
zona di produzione della "Castagna del Monte Amiata" viene cosi'
delimitato: iniziando sulla tavoletta della nuova serie al
25.000 dell'Istituto geografico militare italiano del foglio n.
320, sez. IV "Montenero", in senso orario partendo dalla
confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il
fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio n. 320, sez. I "Seggiano")
fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in
ordine di successione, tra i comuni di Montalcino e di
Castiglione D'Orcia in Provincia di Siena, e il comune di
Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo,
il fosso fino al ponte con la strada statale 323 in localita'
Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di
Castiglione D'Orcia). Si segue la strada statale per circa 370
metri e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che
porta a Castiglione D'Orcia passando per la frazione di "PoggioRosa".
Al bivio successivo si prende la strada provinciale che porta a
Campiglia D'Orcia, che si segue in direzione Campiglia D'Orcia
passando per la localita' Campo le Capanne. Si devia sulla
strada interpoderale che porta al podere Spicchio e
successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino alla
localita' Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada
per Campotondo (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV-NE "Campiglia
D'Orcia") e successivamente per Bacci. Si seguono le carrarecce
che passano per "Poderuccio" e "Mecarelli" fino ad incontrare il
fosso "Fossatone" che si risale fino ad incontrare la
carrareccia per "Poderino"; si segue questa strada,
attraversando tale localita', fino al villaggio "Callie" e si
continua per "Bagni San Filippo" fino alla strada provinciale
dell'Amiata, che si risale, in direzione Abbadia S.S. (si entra
nel territorio di questo comune), fino al torrente "Pagliola",
subito dopo il "Pod. Zaccaria". Quindi si discende tale torrente
per un buon tratto fino ad incontrare, sulla destra, la
carrareccia per il "Pod. Pietre Grosse" e si risale quest'ultima
fino alla strada provinciale dei "Combattenti". Si segue detta
strada fino all'innesto con la strada comunale di "Santo
Spirito" seguendola fino all'omonimo "Pod. Di Santo Spirito".
Qui si scende verso il fosso del "Minestrone", lo si segue per
una breve distanza e si devia (entrando nel comune di
Piancastagnaio) per il "Pod. Querciole": seguendo le varie
strade comunali, si risale verso Piancastagnaio attraversando le
localita' "Bellavista", "Il Fatino", "Pod. Colle", "Casa Fra'
dei Santi". Continuando verso il "Pod. Ceppeta" si raggiunge, in
localita' "Casa di Paolo", il torrente "Senna", che si risale
verso la frazione "Saragiolo" per proseguire verso Castell'Azzara
sempre su strada provinciale, passando sotto il Poggio La
Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva, Selvena e
Castell'Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione
si e' entrati in territorio comunale di Castell'Azzara provincia
di Grosseto e nel foglio n. 332 sez. I "Semproniano", che si
segue passando per la miniera del Siele ed innestandosi sulla
provinciale per Castell'Azzara nelle vicinanze della localita'
"Rigo". Si prosegue sulla provinciale aggirando Castell'Azzara
ad Ovest e innestandosi sulla vicinale per Selvena che si lascia
dopo il P.ggio Concianese prendendo un'altra vicinale che
attraversando la localita' "Le Valli" si innesta sulla vicinale
per Selvena passando nelle vicinanze del "poggio Pelato". Si
prosegue passando per "La Casina" e "C. Cappelletti" e
incrociando la strada che da Selvena porta all'ex miniera Morona
si prosegue fino ad incontrare il fosso Carminata. Qui si scende
nel ramo destro del fosso Carminata seguendolo fino alla
confluenza con il fiume Firra. Si risale il fiume Fiora fino
alla confluenza del "Fesso del Bove" che si risale fino ad
incontrare la strada provinciale Petricci/Triana che si segue in
direzione Triana (si entra in territorio comunale di Roccalbegna).
In questa frazione si entra nella strada statale n. 323 che si
segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale
si entra nel foglio n. 332 Sez. IV "Cana"), Santa Caterina,
Pod.e Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada
comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte
sul fosso Colombo. Si scende il fosso Colombo che confluisce nel
fosso Il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente
Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e
sul versante opposto si prende la strada interpoderale, che
porta al pod.e Pescinone e al pod.e Caprarecce, e proseguendo
fino al torrente Trasubbie. Si risale il t. Trasubbie (entrando
nel foglio n. 320 sez. III "Cinigiano") fino poco oltre il
podere la Dogana all'incrocio con la strada interpoderale che
porta alla strada comunale Stribugliano/poggio Miliotto si
seguono in successione queste due strade e si prosegue
sull'interpoderale per il pod.e Castagnolo. Da qui con una
carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di
sinistra che si segue fino alla confluenza con il torrente
Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il
torrente Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente, si
risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada
provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in
direzione di Castiglioncello Bandini (si entra in territorio
comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la
provinciale Cinigianese n. 7 seguendo quest'ultima verso
Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del Termine. Si
segue il corso d'acqua che piu' a nord si unisce con il torrente
Ribusieri (poco oltre questa confluenza si entra nel foglio n.
320 sez. IV "Montenero"). Si segue il Ribusieri fino alla sua
confluenza nel fiume Orcia che e' il punto di partenza di questa
perimetrazione.
Art. 4. Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno
destinate alla produzione della "Castagna del Monte Amiata"
devono essere quelle tradizionali della zona. Sono pertanto da
considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella
zona fitoclimatica del "Castanetum" del Monte Amiata, e comunque
ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m.,
coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di
rocce vulcaniche di trachite, atti cosi' a conferire al prodotto
in questione la sua caratterizzazione organolettica. I sesti di
impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura
periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso
tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei
frutti. La densita' di piante ad ettaro sara' compresa tra un
minimo di 60 ed un massimo di 150 piante. E' vietata ogni
somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a
fitofarmaci nella fase produttiva. La raccolta potra' essere
effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da
salvaguardare l'integrita' del prodotto. La pezzatura minima
ammessa per ognuna delle tre varieta' descritte e' pari a
ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le
annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole e'
ammessa una tolleranza del 10 %. La produzione con l'indicazione
geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", non potra'
superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1800
per ettaro. Le operazioni di cernita, di calibratura, di
trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione cosi' come
delimitato all'art. 3. La conservazione del prodotto dovra'
essere fatta mediante cura in acqua fredda per non piu' di sette
giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante
sterilizzazione con bagno in acqua calda e
successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun
additivo e secondo la corretta tecnica locale. E' ammessa la
conservazione tramite surgelazione secondo le modalita' previste
per i prodotti surgelati.
Art. 5. La sussistenza delle condizioni di idoneita' di cui
all'articolo precedente e' accertata in particolare mediante
iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all'art.
4, in apposito albo tenuto ed aggiornato dalla regione Toscana o
da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN
45011, o da altro soggetto da questi delegato. L'iscrizione
delle fustaie all'albo dovra' specificare la ditta proprietaria
del castagneto, la superficie della fustaia con i rispettivi
dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni
singola varieta', e dovra' essere effettuata entro il 30 aprile
dell'anno a decorrere dal quale il produttore intende
contrassegnare il prodotto con l'indicazione geografica
protetta; entro la stessa data devono essere presentate le
domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione
stessa. La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre
ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale
avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo puo'
protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici
giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del termine di
raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e
l'affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio
rientra la zona di produzione dell'indicazione geografica
protetta. Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve
essere presentata all'organismo che gestisce l'albo, la denuncia
di produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di
produzione da parte di un produttore puo' essere fatta in piu'
volte, e chi gestisce l'albo rilascera', di volta in volta,
attestazione del prodotto denunciato.
Art. 6. Per l'immissione al consumo gli acheni devono
appartenere esclusivamente ad una sola varieta' fra quelle
indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro
le partite di varieta' diverse e devono essere commercializzate
in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a
quattro millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento
del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui
all'art. 4. I frutti dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche: dimensioni: grandi; forma: obovata od ovale con
apice poco pronunciato; colore: rossastro con striature piu'
scure; ilo: colore nocciola e a contorni regolari; episperma:
facilmente asportabile di colore fulvo chiaro; seme: colore
crema chiaro; sapore: delicato e dolce. I prodotti trasformati
possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso e'
ottenuto dalla "Castagna del Monte Amiata", purche' il
trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo
di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto
organismo relativamente alla conservazione del prodotto fresco.
Art. 7. La "Castagna del Monte Amiata" con indicazione
geografica protetta deve essere confezionata nei contenitori di
cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantita'
nominali conformi al bollo di garanzia di: 500, 1000, 2000,
5000, 10000, 30000 grammi. Detti contenitori devono essere
chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto
possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo,
oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, e'
costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le
seguenti indicazioni: a) "Castagna del Monte Amiata", seguita
immediatamente al di sotto dalla dicitura "indicazione
geografica protetta", conformemente al logo descritto
nell'allegato A e facente parte integrante del presente
disciplinare; b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla
scritta "Castagna del Monte Amiata", e' obbligatorio inserire
nella etichettatura il nome della varieta' delle castagne
contenute nella confezione (marrone, bastarda rossa, cecio); c)
nome cognome o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta
e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto
(sia esso il produttore o terzi); d) quantita' di prodotto
contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita'
delle norme metrologiche vigenti. E' fatto divieto assoluto di
usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.
Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed
accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre
in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche
del prodotto.
Art. 8. La vigilanza sull'indicazione geografica protetta
"Castagna del Monte Amiata" e' svolta dal Ministero per le
politiche agricole, il quale potra' avvalersi di un unico
consorzio volontario fra i produttori della "Castagna del Monte
Amiata". Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente
disciplinare e' svolto da una autorita' pubblica designata o da
un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche
agricole ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n.
128/1998.
Il logo della "Castagna del Monte Amiata" e' composto dal
disegno di due castagne di colore marrone chiaro che va sfumando
all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone
scuro. L'ilo delle castagne e' colore giallo chiaro. Sullo
sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate
due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante
verso il bianco. Anche il contorno delle foglie e' colore
marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne - foglie
proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro. Subito
sotto il sopradescritto disegno vi e' la scritta in corsivo
minuscolo con andamento ricurvo e di colore marrone scuro
"castagna" seguita immediatamente sotto con caratteri
stampatello,
andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla
scritta "del Monte Amiata" e, ancora sotto in caratteri
stampatello tutto maiuscolo, colore marrone piu' chiaro, con
dimensioni ridotte del sessanta per cento e su tre righe, la
scritta "indicazione geografica protetta". Le dimensioni massime
del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette, dovranno
essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7 per la larghezza. Le
dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di
quelle massime.
Regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio domanda di
registrazione: art.5 dop ( ) ipg (x) Numero nazionale del
fascicolo: 1/99
1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale delle
politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex div. VI;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel.:
003964819968 - fax: 0039642013126 2. Associazione richiedente:
2.1) nome: Consorzio forestale dell'Amiata; 2.2) indirizzo:
localita' Colonia n. 19 - 58031 Arcidosso (Grosseto); 2.3)
composizione: produttore/trasformatore (X) altro ( ) - il
Consorzio, formato dai comuni della zona e dai proprietari
forestali, agisce come soggetto promotore dietro delega
rilasciata singolarmente da settandue produttori. 3. Tipo di
prodotto: castagna classe 1.6 ortofrutticoli e cerali allo stato
naturale o trasformato. 4. Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2): 4.1)
nome: "Castagna del Monte Amiata"; 4.2) descrizione:
l'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata"
designa le castagne prodotte nella zona indicata al punto
successivo e riferibili alle varieta' correntemente conosciute
come: marrone, bastarda rossa, cecio. I frutti dovranno
rispondere alle seguenti caratteristiche: la pezzatura minima
ammessa e' pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo
stato fresco. Per le annate con andamento climatico
particolarmente sfavorevole e' ammessa una tolleranza del 10% ;
dimensioni acheni: grandi; forma acheni: obovata od ovale con
apice poco pronunciato; colore acheni: rossastro con striature
piu' scure; ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro; seme:
colore crema chiaro; sapore: delicato e dolce; 4.3) zona
geografica: la zona di produzione della "Castagna del Monte
Amiata" comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di
Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia
di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e
Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione
d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di
Siena; 4.4) prova dell'origine: la sussistenza dell'origine del
prodotto e' accertata in particolare mediante iscrizione delle
fustaie di castagno da frutto in un apposito albo tenuto ed
aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che
risponda ai requisiti della norma EN 45011, o da altro soggetto
da questi delegato. La raccolta del frutto deve avvenire tra il
15 settembre e il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento
stagionale avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce
l'albo puo' protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri
quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la deroga del
termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e
l'affissione agli albi comunali dei
comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione
dell'indicazione geografica protetta. Entro dieci giorni dalla
fine della raccolta deve essere presentata la denuncia di
produzione relativa all'annata in corso all'organismo che
gestisce l'albo. Tale organismo rilascera', di volta in volta,
attestazione del prodotto denunciato; 4.5) metodo di
ottenimento: le condizioni ambientali delle fustaie di castagno
destinate alla produzione della "Castagna del Monte Amiata"
devono essere site nella zona fitoclimatica del "Castaneum" del
Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350
e i 1000 m.s.l.m.. I sesti di impianto, le forme di allevamento,
i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere
quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina
o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di
tipicita' dei frutti. La densita' di piante ad ettaro sara'
compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante. E'
vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il
ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva. La raccolta potra'
essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da
salvaguardare l'integrita' del prodotto. La produzione con
l'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata",
non potra' superare la produzione massima di Kg 12 per pianta e
di Kg 1800 per ettaro. Le operazioni di cernita, di calibratura,
di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione cosi' come
delimitato all'art 3. La conservazione del prodotto dovra'
essere fatta mediante cura in acqua fredda per non piu' di sette
giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante
sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in
acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la
corretta tecnica locale. E' ammessa la conservazione tramite
surgelazione secondo le modalita' previste per i prodotti
surgelati. I prodotti trasformati possono menzionare in
etichetta che il prodotto stesso e' ottenuto dalla indicazione
geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", purche' il
trasformatore si sottoponga ai controlli da parte del soggetto
incaricato dei controlli e rispetti le prescrizioni impartite da
detto organismo per l'identificabilita' delle partite del
prodotto; 4.6) legame: la coltura del castagno da frutto
nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle
condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli.
L'area interessata comprende otto comuni della provincia di
Grosseto e tre della provincia di Siena. La maggior
concentrazione degli impianti di castagneto da frutto, per una
superficie totale di 2078 ettari, la si riscontra in ogni caso
nelle zone ovest-sud-ovest del cono vulcanico dell'Amiata e
particolarmente nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano,
Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.
Fin dal XIV secolo all'interno degli statuti delle comunita' del
l'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo
sfruttamento della risorsa "castagno", in merito sia alla
raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a
scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed
il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di
una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorita' del
luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel
tempo. Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la
raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta
competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta
era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al
carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai
piu' poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche
in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i
trasgressori. Tali norme trovano la loro giustificazione nel
fatto che la castagna e' stata per molto tempo la principale se
non l'unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni
periodi dell'anno. Tale esigenza ha fatto si' che nella zona si
sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla
castagna. Infatti si e' affermata la pratica della selezione di
varieta' locali di castagno adattate al clima ed interessanti
dal punto di vista della redditivita' della produzione, si sono
altresi' diffuse le
tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua
elaborazione gastronomica. Inoltre per la sua posizione
geografica l'area amiatina gode di una particolare condizione
che consente una produzione di qualita' in anticipo sulle
produzioni delle zone piu' settentrionali della regione; 4.7)
struttura di controllo: l'attivita' di controllo di cui all'art.
l0 del Reg. CEE n. 2081/92 sara' svolta da: nome: Istituto
mediterraneo di certificazione - cert. SINCERT; indirizzo: sede
Toscana - Viale Regina Elena n. 85 - 52042 Camucia di Cortona
(Arezzo); 4.8) Etichettatura: il sigillo, oltre al bollo di
garanzia dell'organismo di controllo, e' costituito da una
etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti
indicazioni: a) "Castagna del Monte Amiata", seguita
immediatamente al di sotto dalla dicitura "indicazione
geografica protetta" (I.G.P.), conformemente al logo allegato e
facente parte integrante del presente disciplinare; b) con
caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta "Castagna del
Monte Amiata", e' obbligatorio inserire nella etichettatura il
nome della varieta' della castagne contenute nella confezione
(marrone, bastarda rossa, cecio); c) nome, cognome o ragione
sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha
effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il
produttore o un terzo); d) quantita' di prodotto contenuta
all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme
metrologiche vigenti. L'etichetta deve altresi' contenere il
logo europeo della indicazione geografica protetta cosi' come
definito dal regolamento CE n. 1726/98; 4.9) condizioni
nazionali. |