L'Indicazione Geografica Protetta "Farro
della Garfagnana" è riservata alla granella prodotta dalla
specie Triticum dicoccum (Schubler) che risponda ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La zona di produzione del "Farro della
Garfagnana" è costituita dalla parte del territorio della
Provincia di Lucca ricadente nei seguenti Comuni: Camporgiano,
Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Guncugnano,
Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano
Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di
Sotto, Careggine, Molazzana, Gallicano, Vergemoli
Art. 3
Il "Farro della Garfagnana" è un cereale
tipico della Garfagnana e presenta un genotipo che si è ben
adattato al clima ed ai terreni locali.
Le principali caratteristiche
morfo-biologiche sono le seguenti:
- Altezza pianta (in centimetri) dai 110 ai
170
- Spighe aristate, mutiche o mucronate
- Peso ettolitrico del seme vestito (minimo 40,0 kg)
- Peso ettolitrico del seme nudo brillato (minimo 70,0 kg)
- Caratteristiche dell'endosperma: prevalente struttura
farinosa, con evidenti striature biancastre a seguito della
brillatura
- Spiccata autunnalità, ovvero un ciclo che per compiersi
adeguatamente deve partire da un semina autunnale fino alla
raccolta nell'estate successiva
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del
"Farro della Garfagnana" devono essere quelle tradizionali della
zona, e comunque atte a conferire al prodotto le caratteristiche
specifiche di tipicità. Sono pertanto da considerarsi idonei i
terreni ubicati dai 300 ai 1000 metri s.l.m. con giacitura ed
esposizione adatti. La semina, previa adeguata lavorazione del
terreno e nel rispetto delle tradizionali rotazioni (in
particolare il prato), deve effettuarsi con seme vestito
derivante dalla popolazione locale con quantità che vanno dai
100 ai 150 kg per ettaro.
È escluso l'impiego di concimi chimici, di
fitofarmaci e di diserbanti.
È ammesso l'uso di concimi organici.
La produzione massima di granella vestita per ettaro non dovrà
superare 25 quintali.
Art. 5
Il produttore che voglia certificare la
propria produzione dovrà presentare all'organismo di controllo
di cui all'art. 8, entro il 3 dicembre di ogni anno, una
dichiarazione di coltivazione con le esatte superfici aziendali
seminate impegnandosi a rispettare le condizioni previste dal
precedente articolo.
Dopo la raccolta verranno assegnati da parte
dell'Organismo di controllo i bollini di riconoscimento in base
alle quantità di Farro effettivamente prodotto e rispondente
alle caratteristiche qualitative di cui sopra.
Tali superfici e le quantità di Farro
prodotte saranno registrate in un albo secondo criteri definiti
da apposito regolamento elaborato dall'organismo di controllo di
cui all'art. 8.
Art. 6
Il prodotto ottenuto dovrà essere conservato
in locali idonei senza l'utilizzo di antiparassitari.
Le operazioni di brillatura saranno effettuate nelle zone di
produzione con apposite macchine.
La resa in brillato non potrà eccedere il 60% del prodotto
iniziale.
Il "Farro della Garfagnana" sarà commercializzato come seme
brillato.
Il Farro brillato sarà commercializzato in sacchetti da kg 0,5 –
kg 1,0 - kg 5,0 - kg 10,0 - kg 25,0 - kg 50,0.
Il sacchetto deve rispettare le norme di legge in vigore ed in
particolare riportare le indicazioni sulla annata di produzione
e la scadenza per il consumo. La confezione sarà adeguatamente
sigillata.
Art. 7
Oltre alla denominazione di cui all'art. 1, è
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato
laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
È consentito, altresì, l'uso per il prodotto in granella di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località
comprese nei territori dei comuni di cui all'art. 2 e dai quali
effettivamente proviene il Farro ad Indicazione Geografica
Protetta.
Art. 8
Viene istituito un apposito organismo di
controllo con sede presso la C.M. zona C2 della Garfagnana in
Castelnuovo Garfagnana.
L'organismo di controllo sarà presieduto dal
Presidente della Comunità montana o da un suo delegato e
composto da 2 esperti tecnici nominati dalla comunità montana e
da 4 rappresentanti dei produttori designati dagli stessi
riuniti in assemblea.
I controlli a campione vengono decisi di
volta in volta dallo stesso Organismo di controllo sulla base
delle dichiarazioni di produzione presentate.
L'organismo di controllo sovrintende alla
tenuta dell'albo. Nel suddetto albo che sarà tenuto presso la
sede della C.M. saranno inoltre annotate le singole superfici
destinate alla produzione di Farro e le produzioni ottenute.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo farro con la indicazione
geografica protetta "Farro della Garfagnana" che non corrisponde
alle condizioni ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma delle vigenti leggi per la
repressione frodi. L'organismo di controllo ha il potere di
interdire l'utilizzo della Indicazione Geografica Protetta ai
produttori che non rispettino le condizioni stabilite dal
presente disciplinare.
Art. 9
La vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta
dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il
quale può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e
sul commercio del "Farro della Garfagnana" di un consorzio tra i
produttori conformemente a quanto stabilito dall'art.10 del reg.
(CEE) 2081/92.