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MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 novembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello
nazionale alla
denominazione «Lardo di Colonnata» per la
quale e' stata inviata
istanza alla Commissione europea per la
registrazione come
indicazione geografica protetta.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del
Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del
Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento CEE n. 2081/92
sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella
parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente
allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione
a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione
e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello
transitorio;
Vista la domanda presentata
dall'Associazione Tutela del Lardo di
Colonnata, con sede in ColonnataCarrara
(Massa), piazza Palestro n.
3, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione «Lardo di
Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66881 del 27
dicembre 2002 con la quale
il Ministero delle politiche agricole e
forestali ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti
indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso all'organismo
comunitario competente la
predetta domanda di registrazione,
unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione
Tutela Lardo di
Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della
stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento CEE n. 2081/92
come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del
regolamento CE n. 535/97
sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, da qualunque
responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale
accoglimento della citata istanza della
indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra
ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle
situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della
denominazione «Lardo di
Colonnata», in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione
geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento
nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata
dall'Associazione Lardo
di Colonnata, assicuri la protezione a
titolo transitorio e a livello
nazionale della denominazione «Lardo di
Colonnata», secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la
citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo
transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo
5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,
come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97
del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Lardo di Colonnata».
Art. 2.
La denominazione «Lardo di Colonnata» e'
riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di
produzione trasmesso
all'organismo comunitario con nota n. 66881
del 27 dicembre 2002 e
allegato al presente decreto.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura,
conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della
denominazione «Lardo di
Colonnata», come indicazione geografica
protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo
transitorio di cui
all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1
cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata
una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo
comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA
«LARDO DI COLONNATA»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata» e'
riservata esclusivamente al prodotto di
salumeria che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Lardo di
Colonnata» e' rappresentata
esclusivamente da Colonnata, frazione
montano collinare del comune di
Carrara, provincia di Massa Carrara, come
meglio individuata dalla
cartografia allegata.
Art. 3.
Descrizione del prodotto
3.1. Materia prima e ingredienti.
Gli allevamenti dei suini destinati alla
produzione del «Lardo di
Colonnata» debbono essere situati nel
territorio delle seguenti
regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e
Molise.
Il «Lardo di Colonnata» e' ottenuto dai
tagli di carne
corrispondenti allo strato adiposo (ripulito
dalla parte sugnosa) che
ricopre il dorso dalla regione occipitale
fino alle natiche e che
lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo
spessore deve essere
superiore ai 3 cm.
Gli ingredienti per la lavorazione e la
stagionatura del prodotto
sono: sale marino naturale, pepe nero
macinato, rosmarino fresco,
aglio sbucciato e spezzettato
grossolanamente. Detti ingredienti sono
tassativi, restando in ogni caso alla
discrezione del produttore la
determinazione delle quantita' degli stessi.
Il produttore potra', inoltre, utilizzare
altre spezie, intere o
macinate, in particolare cannella, anice
stellato, coriandolo, noce
moscata e chiodi di garofano ed altre erbe
aromatiche, in particolare
salvia e origano.
Sono esclusi le sostanze liofilizzate, gli
aromi naturali,
naturidentici ed artificiali, conservanti,
additivi e starters.
3.2. Metodo di produzione.
Le caratteristiche microclimatiche presenti
nella zona di
elaborazione sono determinanti nella
dinamica del ciclo produttivo.
La lavorazione e' stagionale e si svolge da
settembre a maggio,
compresi, di ogni anno. Il lardo deve essere
lavorato fresco. Entro e
non oltre 72 ore dalla macellazione deve
essere rifilato, massaggiato
con sale e collocato nelle apposite vasche
di marmo, localmente
denominate conche, preventivamente
strofinate con aglio, alternando
strati di lardo con gli altri ingredienti
fino al riempimento del
recipiente. Al termine dell'operazione,
sulla conca verra' apposto il
coperchio. Le conche sono contenitori di
marmo bianco a forma di
vasca, realizzate con materiale proveniente
dall'agro marmifero dei
«Canaloni» del bacino di Colonnata, che
presenta peculiarita' di
composizione e struttura indispensabili
all'ottimale stagionatura e
maturazione del prodotto. Le conche possono
essere ricavate dallo
svuotamento di un unico blocco di marmo
oppure da lastre di spessore
non inferiore ai 2 cm opportunamente
assemblate. Per quanto attiene
al coperchio delle conche, questo sara' di
marmo o altro materiale
idoneo. Il lardo dovra' riposare all'interno
delle conche per un
periodo di stagionatura non inferiore ai sei
mesi. La stagionatura
deve avvenire in locali poco areati e privi
di qualsiasi
condizionamento forzato, in modo da non
compromettere la naturale
umidita' dell'ambiente. Durante la
stagionatura il produttore dovra'
verificare la consistenza della c.d. «salamora»,
che e' il liquido
rilasciato dal lardo a seguito del
prolungato contatto con il sale.
Qualora il lardo non formasse «salamora» in
quantita' sufficiente, il
produttore potra' integrare il quantitativo
della stessa con una
soluzione fredda di acqua satura di cloruro
di sodio, ottenuta dallo
scioglimento di sale marino, nella misura
occorrente all'ottimale
conservazione del prodotto.
3.3. Caratteristiche del prodotto.
All'atto dell'immissione al consumo il
«Lardo di Colonnata»
presenta le seguenti caratteristiche:
caratteristiche fisiche:
forma: variabile, indicativamente
rettangolare; spessore non
inferiore ai 3 cm;
aspetto esterno: la parte inferiore conserva
la cotenna
mentre quella superiore e' ricoperta dal
sale di stagionatura reso
scuro dalle piante aromatiche e dalle
spezie; puo' essere presente
una striscia di magro.
Nel complesso il prodotto appare umido, di
consistenza omogenea e
morbida, di colore bianco, leggermente
rosato o vagamente brunito.
Caratteristiche organolettiche:
profumo: fragrante e ricco di aromi;
sapore: gusto delicato e fresco, quasi
dolce, finemente sapido
se proveniente dalla zona delle natiche,
arricchito dalle erbe
aromatiche e le spezie usate nella
lavorazione.
3.4. Confezionamento.
Il prodotto viene posto in commercio in
tranci di peso variabile,
da 250 a 5000 grammi, confezionati
sottovuoto in imballaggio plastico
o di altro materiale idoneo ovvero in altre
forme tali da garantire
il mantenimento delle sue caratteristiche
organolettiche.
Il lardo potra' essere commercializzato
anche affettato ovvero
macinato e opportunamente confezionato. Le
operazioni di
preaffettatura e macinatura con successivo
confezionamento potranno
avvenire esclusivamente nella zona di
produzione e non dovranno
pregiudicare le caratteristiche
organolettiche del prodotto.
Il rivenditore finale potra' procedere all'affettatura
sul banco,
avendo cura di salvaguardare lo speciale
sigillo non riutilizzabile
di cui all'art. 4.
Art. 4.
Etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sulla
etichetta a caratteri
di stampa chiari e leggibili, oltre al
simbolo grafico comunitario e
relative menzioni (in conformita' alle
prescrizioni del regolamento
CE n. 1726/98 e successive modificazioni) e
alle informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge, le
seguenti indicazioni:
«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura
indicazione
geografica protetta ovvero dalla sua sigla
IGP in caratteri maggiori
rispetto a qualunque altra dicitura
riportata in etichetta; il nome,
la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice e
confezionatrice; il logo del prodotto,
consistente, come da
riproduzione sotto riportata, in una figura
romboidale formata da una
superficie a bordi frastagliati con
all'interno la figura in profilo
di un maiale con sopra delle creste montane
di dimensioni mm 73x 73
con nello spazio sottostante centralmente la
scritta «IGP»,
sovrastata dalla scritta «Lardo di Colonnata»
in due righe occupanti
uno spazio misurato in linea orizzontale di
mm 73. Le zone
delimitanti le figure sono di colore verde e
rosa, mentre le scritte,
ottenute con il carattere tipografico
Galliard sono di colore nero.
Il logo si potra' adattare proporzionalmente
alle varie declinazioni
di utilizzo. Il produttore avra' cura, prima
del confezionamento, di
apporre anche sulla cotenna del lardo, in
corrispondenza di uno dei
lati minori del trancio, lo speciale sigillo
non riutilizzabile che
riproduce, o reca un cartellino che
riproduce, il predetto logo del
prodotto.
Nell'ipotesi di preaffettatura o macinatura
con relativo idoneo
confezionamento, qualora non sia possibile
apporre o conservare sul
prodotto lo speciale sigillo di cui sopra,
il logo dovra' essere
apposto unicamente sulla confezione.
I riferimenti del colore espressi in pantone
sono i seguenti:
----> Vedere logo di pag. 39 <----
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso
l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati,
purche' questi non abbiano
significato laudativo o siano tali da trarre
in inganno il
consumatore, dell'indicazione del nome
dell'azienda suinicola dai cui
allevamenti il prodotto deriva, nonche' di
altri riferimenti
veritieri e documentabili che siano
consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e non
siano in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente
disciplinare.
La designazione «Lardo di Colonnata» e'
intraducibile.
Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine del
prodotto
Gli elementi che comprovano l'origine del
prodotto sono
costituiti da:
riferimenti storici, quali le molteplici
testimonianze
attestanti nel tempo il legame esclusivo con
il territorio della
particolare forma di lavorazione e
conservazione del lardo,
l'attribuzione della fama del Paese a tale
attivita', la presenza in
loco di conche di marmo risalenti ai secoli
XVII, XVIII e XIX;
riferimenti religiosi, quali il culto locale
di S. Antonio
Abate, considerato nei secoli ispiratore
delle guarigioni del «fuoco
sacro» attraverso applicazioni di lardo
sulla pelle, nonche' la
dedica della chiesa parrocchiale a S.
Bartolomeo, patrono dei
macellai;
riferimenti culturali, come lo svolgimento
di una tradizionale
sagra del lardo in coincidenza con la festa
di S. Bartolomeo;
riferimenti gastronomici, quali le numerose
attestazioni nel
tempo sulla bonta' del prodotto unite alle
informazioni sulla
provenienza esclusiva del prodotto da
Colonnata;
riferimenti sociali ed economici, quali la
presenza di
produttori che da anni effettuano questo
tipo di produzione con
metodi leali e costanti.
La tracciabilita' del prodotto e'
comprovata, inoltre,
dall'iscrizione degli allevatori, dei
macellatori, dei produttori e
confezionatori in apposito elenco tenuto
dalla struttura di controllo
di cui all'art. 7.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con
l'ambiente
Gli elementi che comprovano il legame con
l'ambiente sono
rappresentati da:
fattori geografici e climatici, consistenti
nell'altitudine
abbastanza elevata, nella accentuata
umidita' dell'ambiente, nelle
temperature estive non eccessive e nelle
limitate escursioni termiche
giornaliere e annuali, che nell'insieme
generano un microclima
esclusivo particolarmente adatto alla
lavorazione e conservazione del
prodotto in maniera naturale;
fattori economici e sociali, consistenti nel
forte radicamento
dell'attivita' di produzione nella vita dei
cavatori di marmo di
Colonnata, i quali hanno potuto disporre di
un alimento fortemente
calorico, necessario per sopportare le
proibitive condizioni di
lavoro nelle cave;
fattori produttivi, consistenti nella facile
reperibilita' in
loco della materia prima, degli ingredienti
di base e dello speciale
marmo (proveniente dalla localita' dei
«Canaloni») necessario per la
conservazione del prodotto, nella permanenza
del prodotto nella
particolare atmosfera delle «cantine» di
Colonnata, nonche'
nell'utilizzo di metodiche di lavorazione e
conservazione consolidate
nel tempo in forme leali e costanti.
Art. 7.
C o n t r o l l i
Il controllo sulla I.G.P. «Lardo di
Colonnata» e' svolto da una
struttura di controllo conformemente a
quanto stabilito dall'art. 10
del regolamento CEE 2081/92.
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