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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA
«MIELE DELLA LUNIGIANA»
1. Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è
riservata alle due
tipologie: miele di acacia e miele di castagno, che rispondono
alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
2. Descrizione del prodotto
2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele
prodotto su fioritura di
robinia pseudoacacia L.
Si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele
prodotto su fioritura di
castanea sativa M.
2.2 Caratteristiche del prodotto.
2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia.
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare,
nella parte
finale del periodo di commercializzazione, una parziale
formazione di
cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione
completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d’acqua;
colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a
quello dei
fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di
amarezza.
L’aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e privo
di retrogusto.
2.2.1.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana»
di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg al
momento dell’invasettamento.
2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline,
con un
numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g
di miele.
2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno.
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia
presentare,
nella parte finale del periodo di commercializzazione, una
parziale ed
irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana»
di Castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg al
momento dell’invasettamento.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un
numero di granuli
pollinici di castagno superiore a 100.000/10g di miele.
3. Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e
condizionamento del
«Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno è costituita
dalla parte di territorio
della provincia di Massa-Carrara individuato come segue:
comune di Pontremoli per intero
comune di Zeri ”
comune di Mulazzo ”
comune di Tresana ”
comune di Podenzana ”
comune di Aulla ”
comune di Fosdinovo ”
comune di Filattiera ”
comune di Bagnone ”
comune di Villafranca in Lunigiana ”
comune di Licciana Nardi ”
comune di Comano ”
comune di Fivizzano ”
comune di Casola in Lunigiana ”
Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000,
così come da
cartografia allegata.
4. Elementi che comprovano l’origine
Gli elementi che comprovano l’origine del prodotto sono
costituiti da:
riferimenti storici che attestano l’origine ed il legame nel
tempo con il
territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la
specializzazione
dell’apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in
ricette tipiche e
tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall’apicoltura come
medicinali e per la
fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai
mieli lunigianesi in
importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da
innumerevoli
anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da
moltissimi anni si sono
affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni
italiane, richiamati dalla
possibilità di ottenere miele di elevata qualità.
5. Metodo di ottenimento
5.1 Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè
permanere per
l’intero arco dell’anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma
con spostamenti
entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle
fioriture interessate;
le postazioni devono essere comunque localizzate nell’ambito del
territorio
sopra individuato. In ogni caso all’inizio del raccolto i melari
utilizzati devono
essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le
seguenti
indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a
favi mobili e a
sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e
agli interventi
terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie
secondo le
disposizioni del Servizio sanitario nazionale;
l’eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima
della posa dei
melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e
acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento
dell’immissione
nell’alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al momento dell’immissione dei melari bisogna utilizzare
l’escludi regina o
altro idoneo strumento per evitare l’ovideposizione nel melario;
il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state
allontanate dagli
stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad
es. con apiscampo
o soffiatore); è vietato l’uso di sostanze repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele
deve essere
estratto e lavorato con le seguenti modalità:
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele
devono ricadere nell’ambito territoriale di produzione e
rispondere alle
norme legislative vigenti;
tutta l’attrezzatura utilizzata per la smielatura,
conservazione, lavorazione
del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e
previsto dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale;
l’estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione deve
essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del
miele;
successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in
recipienti per
la decantazione;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento,
invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere
limitato al tempo
effettivamente necessario per le operazioni suddette e la
temperatura del
prodotto non deve mai superare i 40° C;
5.4 Confezionamento.
Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura
twist-off nei
seguenti formati: da 30 g a 1000 g.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell’ambito della
zona di cui
all’art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica
delimitata, al pari delle
altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica
tradizionalmente in
uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i
rischi di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche che
potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili
spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del
prodotto, in modo da
rendere efficace l’attività di controllo esercitata
dall’Organismo autorizzato
in tutte le fasi del processo produttivo, prevista
obbligatoriamente all’art. 7
del presente disciplinare (ai sensi dell’art. 10 del reg. n.
2081/1992).
6. Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con
l’ambiente in tutte le
fasi della sua produzione.
L’areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo
e corrisponde
interamente al territorio dell’attuale Comunità montana della
Lunigiana i cui
confini geografici coincidono quasi interamente con quelli
naturali, costituiti dagli
spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre
valli limitrofe.
Il «Miele della Lunigiana» è prodotto in un territorio
complessivaniente omogeneo
caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un’ampia diffusione sul
territorio di essenze
arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che
garantiscono, come si
evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e
fioriture tali da
consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e
competitive per le
caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l’ambiente determina un prodotto
peculiare, le cui
particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di
castagno e di acacia
prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.
Il legame con l’ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti
cui si
sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall’organismo di
controllo di cui al
successivo art. 7;
denuncia all’organismo di controllo del numero di arnie
possedute e della
produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
7. Controlli
Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di
produzione è svolto da un organismo privato autorizzato,
conformemente a quanto
stabilito dall’art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio
1992.
8. Etichettatura
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del
prodotto
confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente.
Oltre a quelle
previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può
essere inserito
o nell’etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9
della direttiva
2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da
consumarsi
preferibilmente entro fine ...», corredata dall’indicazione del
mese e dell’anno;
in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni
a decorrere dal
confezionamento.
Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni
facoltative a garanzia del
consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.
REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
domanda di registrazione: art. 5 DOP (X) - I.G.P. ( )
N. nazionale del fascicolo: 4/2001
1. Servizio competente dello Stato-membro:
Nome : Ministero delle politiche agricole e forestali
Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma
Tel. 06/4819968, fax 06/42013126,
e-mail:qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Comitato promotore richiesta riconoscimento Miele
della Lunigiana
D.O.P.
2.2 Indirizzo: c/o Comunità montana della Lunigiana - p.zza
della Libertà - 54013
Fivizzano (MS).
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )
3. Tipo di prodotto:
altri prodotti di origine animale - (Miele) Classe 1.4.
4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all’art. 4, par. 2):
4.1 Nome: «Miele della Lunigiana»
4.2 Descrizione: Miele delle seguenti due tipologie:
di acacia, prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.;
di castagno, prodotto su fioritura di castanea sativa M.
Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti
caratteristiche:
organolettiche, si mantiene a lungo liquido e limpido; può
tuttavia presentare,
nella parte finale del periodo di commercializzazione, una
parziale formazione
di cristalli con una consistenza sempre viscosa, in funzione del
contenuto
d’acqua; il colore è molto chiaro, da pressoché incolore a
giallo paglierino,
l’odore è leggero, poco persistente, fruttato, confettato,
simile a quello dei fiori
mentre il sapore è decisamente dolce, con leggerissima acidità e
privo di
amarezza. L’aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e
privo di retrogusto;
chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è
superiore al 18%
mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non supera 10
mg/kg al
momento dell’invasettamento;
melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta in
genere povero di
polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore
a 20.000/10 g di
miele.
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti
caratteristiche:
organolettiche, si mantiene per lungo tempo allo stato liquido;
può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di
commercializzazione,
una parziale ed irregolare cristallizzazione, il colore è scuro,
spesso con tonalità
rossastra mentre l’odore è abbastanza forte e penetrante, il
sapore è persistente,
con componente amara più o meno accentuata;
chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è
superiore al 18%
mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non è
superiore a 10 mg/kg
al momento dell’invasettamento;
melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta ricco
di polline, con un
numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g
di miele.
4.3 Zona geografica: la zona di produzione, trasformazione,
elaborazione e
condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia e di
Castagno è costituita
dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara,
nella Regione Toscana,
corrispondente all’areale dalla Comunità montana della
Lunigiana, e si estende per
circa ha 97.000.
4.4 Prova dell’origine:
la Lunigiana è una regione naturale e storica della Toscana,
corrispondente alla
valle del fiume Magra sino alla sua confluenza col torrente
Vara. Deve,
probabilmente, il suo nome alla fondazione della colonia di
Luni, nel 177 a.C.
La val di Magra fu sempre il tramite di grandi comunicazioni fra
la parte
peninsulare d’Italia, la valle del Po e i paesi d’oltre Alpe. La
strada consolare
romana che proseguiva da Pisa a Luni e a Genova, fino ad Arles,
percorreva le
tracce di un cammino preistorico. Le prime notizie certe
sull’apicoltura in
Lunigiana le possiamo ricavare dall’estimo generale del 1508
dove tale attività
produttiva veniva considerata da reddito e prevista una tassa
per ogni alveare
posseduto. Gli alveari censiti in quell’anno erano 331,
prevalentemente di
proprietà di famiglie ricche. La maggior parte delle famiglie
possedeva più di
un alveare ed i prodotti ottenuti avevano diversi scopi: il
miele veniva
utilizzato come dolcificante, come materia prima per dolci e
come medicinale
mentre la cera veniva utilizzata per la costruzione di candele.
L’importanza
dell’attività apistica viene desunta dai statuti delle varie
comunità e dagli usi
civici dove vengono regolamentati con grande meticolosità e
precisione il
recupero degli sciami vaganti, la collocazione dei bugni sul
territorio ed altre
operazioni di conduzione degli apiari.
Documenti giudiziari del 700 testimoniano dispute in tribunale
per il furto di
alveari. I produttori di miele si iscrivono in un apposito
elenco debitamente
attivato ed aggiornato dall’organismo di controllo e denunciano
annualmente il
numero di arnie possedute e la produzione di miele ottenuta. Le
operazioni di
confezionamento sono effettuate nell’ambito dello stesso
territorio delimitato,
da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito.
La struttura di
controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici
richiamati dal
disciplinare di produzione per l’iscrizione agli elenchi e siano
espletati gli
adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo
scopo di garantire
la rintracciabilità del prodotto.
4.5 Metodo dell’ottenimento:
gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè
permanere per l’intero
arco dell’anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con
spostamenti entro il
territorio delimitato per tutto il periodo delle fioriture
interessate. In ogni caso
all’inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere
rigorosamente vuoti. Gli
alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a
favi mobili e a
sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e
agli interventi
terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie;
l’eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima
della posa dei
melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e
acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento
dell’immissione
nell’alveare e i non devono avere mai contenuto covata; al
momento
dell’immissione dei melari bisogna utilizzare l’escludi regina o
altro idoneo
strumento per evitare l’ovideposizione nel melario;
il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state
allontanate dagli
stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad
es. con
apiscampo o soffiatore); è vietato l’uso di sostanze repellenti.
Il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti
modalità:
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele
devono ricadere nell’ambito territoriale di produzione;
tutta l’attrezzatura utilizzata per la smielatura,
conservazione, lavorazione
del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare;
l’estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione deve
essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del
miele;
successivamente alla filtrazione, il miele deve essere posto in
recipienti per
la decantazione;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento,
invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere
limitato al tempo
effettivamente necessario per le operazioni suddette e la
temperatura del
prodotto non deve mai superare i 40° C.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell’ambito della
zona di cui
all’art. 3 del disciplinare. Detto condizionamento nella zona
geografica
delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo,
costituisce una
pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è
giustificata dai seguenti
motivi:
a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i
rischi di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche che
potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili
spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del
prodotto, in modo da
rendere efficace l’attività di controllo esercitata
dall’Organismo autorizzato
in tutte le fasi del processo produttivo, prevista
obbligatoriamente all’art. 7
del disciplinare di produzione (ai sensi dell’art. 10 del reg.
n. 2081/1992).
4.6 Legame:
l’areale di produzione è tipicamente montano, a nord ed est la
dorsale
dell’Appennino tosco-emiliano la separa dalla regione padana
mentre a sud la
catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad ovest il
lembo estremo
dell’Appennino ligure delimitano la Lunigiana dalle altre valli
limitrofe. Nella
parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di natura
alluvionale
con una complicata rete idrografica, di cui il fiume Magra
rappresenta
l’elemento principale, in cui vanno a confluire tutti i corsi
d’acqua del
territorio. La vicinanza della Lunigiana al mare e la
complessità del paesaggio
montano creano gradienti microclimatici diversificati, con le
parti più basse del
territorio che risentono dell’effetto delle inversioni termiche
con frequenza di
nebbie notturne e spesso persistenti fino alla tarda mattinata,
mentre la fascia
collinare gode di un clima più mite.
Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche
pedologiche ed
orografiche, è sempre stato utilizzato in modo poco intensivo ed
unito alla
mancanza di uno sviluppo industriale ha preservato l’integrità
dell’ambiente
con un abbondante vegetazione boschiva. Attualmente le superfici
boschive
della Lunigiana ammontano a circa 65.000 ha e costituiscono il
67% del
territorio. Le specie che hanno la maggiore diffusione nell’area
sono l’acacia
(robinia pseudo - acacia) ed il castagno (castanea sativa).
L’acacia, utilizzata
come essenza per il consolidamento di scarpate, è divenuta
spontanea e diffusa
nelle aree abbandonate; durante la fioritura, breve ma molto
intensa, che
avviene in aprile-maggio le api vi producono grandi quantità di
nettare.
Il castagno, coltivato dal tempo dei romani, ha rappresentato
un’importante
risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia come
fonte per
l’alimentazione che per altri utilizzi (carbone, legname e
tannino) e durante il
periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno-luglio,
viene visitato
dalle api. La frequenza di queste due specie ha quindi orientato
nel tempo gli
apicoltori verso la produzione delle due tipologie di miele.
L’ambiente è
tradizionalmente interessato all’apicoltura per il basso grado
di antropizzazione
e tale attività è capillarmente diffusa nel territorio. La
notevole presenza delle
due essenze, acacia e castagno, e la favorevole successione di
fioriture permette
la produzione di miele con caratteristiche di purezza
particolarmente
accentuate.
L’attività apistica in Lunigiana è stata sempre presente e
diversi documenti
storici ne testimoniano la presenza e la notorietà acquisita, un
documento
risalente al periodo napoleonico rileva il numero di alveari
esistenti, la
produzione e la vendita di miele a diversi mercanti. Lo stesso
documento rileva
l’esistenza di una cereria ed il consumo locale. La tradizione
nella produzione
di miele e di prodotti dell’alveare si è perpetuata con
continuità nei secoli e la
costituzione nel 1873 di una società apistica, che aveva come
scopo
fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per
l’apicoltura, è una
chiara dimostrazione del forte radicamento di questa attività
nella Lunigiana.
4.7 Struttura di controllo:
nome: BIOAGRICOOP s.c.r.l.
indirizzo: via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
4.8 Etichettatura:
il confezionamento del prodotto deve avvenire nell’ambito della
zona di
produzione delimitata e sono consentite esclusivamente
confezioni in vetro con
chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g. Le
indicazioni
relative alla designazione e presentazione del prodotto
confezionato sono
quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle
previste, in etichetta
devono comparire le seguenti indicazioni:
«Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può
essere inserito
nell’etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9
della direttiva
2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da
consumarsi
preferibilmente entro fine...», corredata dall’indicazione del
mese e
dell’anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo
di due anni a
decorrere dal confezionamento.
4.9 Condizioni nazionali.
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