Disciplinare di produzione del «Radicchio Rosso di Treviso »
Art. 1 - Denominazione.
L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di
Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - è
riservata, nel settore orticolo, al radicchio rosso del tipo
tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2 - Utilizzazione
Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione
le produzioni di radicchio rosso esclusivamente prodotte,
trasformate e confezionate entro i territori delle province
di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificati, da
conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale
coltivazione.
Art. 3 - Zona di produzione
1) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento
del Radicchio Rosso di Treviso del tipo tardivo comprende,
nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia,
l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito
elencati.
Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano,
Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano,
Scorzè.
2) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento
del Radicchio Rosso di Treviso del tipo precoce comprende,
nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia,
l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito
elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul
Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto,
Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol,
Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio
di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago,
Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Provincia di Padova: Borgoricco, Camposanpiero, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.
Art. 4 - Caratteristiche ambientali
Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio
Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della
famiglia delle composite - genere cichorium - varietà
silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli
appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P.
«Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche
specifiche.
Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo
tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni
freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi
di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non
alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di
coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica
alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione
climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose
e con temperature massime contenute, autunni asciutti,
inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature
minime fino a meno 10 gradi °C.
Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la
densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o
trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve
superare le 8 piante per mq.
Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P.
«Radicchio Rosso di Treviso» le produzioni massime per
ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa
ogni tolleranza) i seguenti limiti:
1) tardivo kg 7.000/Ha;
2) precoce kg 9.000/Ha.
Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il
prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i
seguenti limiti:
1) tardivo kg 0,400;
2) precoce kg 0,500.
Art. 5 - Modalità di coltivazione
La produzione del Radicchio Rosso di Treviso, precoce e
tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il
trapianto. Le operazioni di semina, in pieno campo, devono
essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1° giugno
e il 31 luglio di ciascun anno.
In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro
il 31 agosto di ciascun anno.
1) Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di
Treviso tardivo si effettuano a partire dal 1° novembre e
comunque dopo che la coltura abbia subito almeno due
brinate, per favorire la colorazione rossa della pianta.
2) Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di
Treviso precoce si effettuano a partire dal 1° settembre.
Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e
l'acquisizione delle caratteristiche previste per
l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla
utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso»,
compreso il confezionamento, devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni
indicati all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle
caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla
zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di
fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento
geografico.
Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei
cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive
di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati
all'art. 1.
1) Radicchio Rosso di Treviso tardivo.
Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del
prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.
Fase di preforzatura.
Per questa prima fase le piante raccolte con parte
dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie più
esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla
radice.
Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in
gabbie retinate o traforate.
In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve
risultare alla medesima altezza.
I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul
terreno, sono protetti con tunnel in modo da impedire
maggiori bagnature degli stessi in caso di precipitazioni
atmosferiche o di scioglimento di brinate notturne. I tunnel
devono garantire la massima ventilazione dei cespi.
Questa ultima fase potrà essere svolta anche ponendo detti
mazzi o gabbie in locali condizionati.
Fase di forzatura - imbianchimento.
La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e
insostituibile che consente di esaltare i pregi
organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio Rosso
di Treviso tardivo. Si realizza ponendo i cespi in
condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce,
sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in
evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare,
perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un
sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del Radicchio Rosso di Treviso tardivo avviene
mediante utilizzazione di acqua di falda, che nella zona
risulta particolarmente idonea all'imbianchimento di queste
produzioni. I cespi vengono collocati verticalmente in ampie
vasche protette ed immersi fino in prossimità del colletto
per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado
di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate
al successivo art. 6.
Fase di toilettatura.
Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si
liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportono le
foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad
ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste,
si taglia e si scorteccia il fittone in misura proporzionale
alle dimensioni del cespo.
L'operazione di toilettatura deve essere eseguita
immediatamente prima dell'immissione nella filiera
distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il
radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente
per essere lavato e confezionato.
2) Radicchio Rosso di Treviso precoce.
Fase di legatura.
In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al
fine di inibire il normale processo di fotosintesi, per il
tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di
maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al
successivo art. 6.
Fase di toilettatura.
Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati
dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non
rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la
toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il
radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua
corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie
prive dei requisiti di qualità e si avvia al
confezionamento.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio
contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso»
deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.
1) Radicchio Rosso di Treviso tardivo.
a) Aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona
compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a
chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di
una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e
di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo,
comunque non superiore a 6 cm.
b) Colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature
secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura
principale) bianca.
c) Sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente
amarognolo e croccante nella consistenza.
d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo
al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 12-25 cm.
Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso
tardivo è così definito: perfetto grado di maturazione;
spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;
nervatura principale di color bianco; buona consistenza del
cespo; pezzatura medio-grande; uniformità nel calibro e
nella lunghezza dei cespi; toilettatura precisa - raffinata
- priva di sbavature; fittone proporzionato al cespo e non
più lungo di 6 cm.
2) Radicchio Rosso di Treviso precoce.
a) Aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso,
corredato da modesta porzione di radice.
b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale
molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte
piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare
notevolmente sviluppato.
c) Sapore: foglie di sapore leggermente amarognolo e di
consistenza mediamente croccante.
d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del
cespo (senza radice) 15-25 cm.
Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso
precoce è così definito: perfetto grado di maturazione;
colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da
fini nervature bianche; buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande; uniformità nel calibro dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.
Art. 7 - Rintracciabilità e controllo
Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione
e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso»
vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi
dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92, gli elenchi dei
produttori e confezionatori che intendono avvalersi della
I.G.P. per le relative tipologie di radicchio.
Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i
produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un
fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella
zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi
destinato alla coltivazione di «Radicchio Rosso di Treviso»
tardivo e/o precoce.
I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Rosso
di Treviso», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna
produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le
tipologie e le superfici coltivate.
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata
all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di
ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.
I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di
controllo autorizzato la dichiarazione della produzione
annuale confezionata ripartita secondo le tipologie
utilizzate.
L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori
all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di
produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a
quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.
Art. 8 - Denuncia di produzione
L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta
deve venire progressivamente annotato, a cura del
conduttore, in un'apposita scheda aziendale.
Il conduttore denuncia all'Organismo indicato all'articolo
precedente le quantità di prodotto finito pronto per la
cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.
Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto
quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di
consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui
egli provveda direttamente alle operazioni di
confezionamento.
Art. 9 - Designazione e presentazione
Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della
I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere
confezionato: a) in contenitori idonei di base di cm 30X50 o
30X40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;
b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40X60 e
per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;
c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purchè non
eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.
Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura
sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire
estratto senza la rottura del sigillo.
Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri
di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio
Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione
«tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori devono
essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore
singolo e/o associato e/o confezionatore; peso netto
all'origine, nonchè eventuali indicazioni complementari ed
accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a
trarre in inganno il consumatore sulla natura e le
caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante,
inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo
dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne
costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori
e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì
la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello
allegato.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da
una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della
quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso
I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed.
Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.
L'indicazione «precoce» o «tardivo» è apposta in caratteri
bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione
fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».
Il logo, inoltre, potrà essere inserito - a cura del
soggetto preposto - anche nell'apposito sigillo.
Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di
Treviso I.G.P.» dovrà avere dimensioni significativamente
inferiori alle stesse.