Art.
1 - Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Radicchio
Variegato di Castelfranco» - di
seguito indicata con la sigla I.G.P. - è
riservata, nel settore orticolo, al
radicchio Variegato che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art.
2 - Utilizzazione
Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P.
in questione le produzioni di radicchio
variegato esclusivamente prodotte,
trasformate e confezionate entro i territori
delle province di Treviso, Padova e Venezia
di seguito specificate, da conduttori di
adatti terreni annualmente investiti in tale
coltivazione.
Art.
3 - Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione e
confezionamento del
Radicchio Variegato di Castelfranco
comprende, nell'ambito delle province di
Treviso, Padova e Venezia, l'intero
territorio amministrativo dei comuni di
seguito elencati.
Provincia di Treviso:
Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier, Castelfranco Veneto, Castello di
Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave,
Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano
Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso,
Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta,
Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso,
Vedelago, Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova:
Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco,
Camposanpiero, Cartura, Casalserugo,
Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di
Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana,
Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese,
Ponte San Nicolo', San Pietro Viminario,
Trebaseleghe
Provincia di Venezia:
Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.
Art. 4 -
Caratteristiche ambientali
Le colture destinate alla produzione della
I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» devono
essere costituite da piante della famiglia
delle composite - genere cichorium - varietà
silvestre, che comprende il tipo variegato.
Le condizioni di impianto e le operazioni
colturali degli appezzamenti destinati alla
produzione della I.G.P. «Castelfranco»
devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire ai cespi le
caratteristiche specifiche
Per la produzione del «Radicchio
Variegato di Castelfranco» I.G.P.
sono da considerarsi idonei i terreni
freschi, profondi, ben drenati, e non
eccessivamente ricchi di elementi nutritivi,
in specie azoto, ed a reazione non alcalina.
In particolar modo sono indicate le zone di
coltivazione con terreni argillosi -
sabbiosi di antica alluvione in stato di
decalcificazione e con una situazione
climatica caratterizzata da estati
sufficientemente piovose e con temperature
massime contenute, autunni asciutti, inverni
che volgono precocemente al freddo e con
temperature minime fino a meno 10 gradi °C.
Per il «Radicchio
Variegato di Castelfranco» I.G.P. la
densità di impianto, al termine delle
operazioni di semina o trapianto e
successivo diradamento delle piantine, non
deve superare le 7 piante per mq.
Ai fini della qualificazione del prodotto
con l'I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» le
produzioni massime per ettaro di superficie
coltivata non devono superare (esclusa ogni
tolleranza) i 6.000 kg.
Il peso massimo unitario dei cespi che
compongono il prodotto finito non può
superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400
kg
Art. 5 -
Modalità di coltivazione
La produzione del
Radicchio Variegato di Castelfranco
inizia, indifferentemente, con la semina o
il trapianto.
Le operazioni di semina, in pieno campo,
devono essere effettuate dal 1° giugno al 15
agosto. In caso di trapianto, questo dovrà
essere effettuato dal 15 giugno al 31
agosto.
Le operazioni di raccolta del
Radicchio Variegato
di Castelfranco si effettuano a
partire dal 1° ottobre.
Le operazioni di coltivazione,
imbianchimento, forzatura e l'acquisizione
delle caratteristiche previste per
l'immissione al consumo dei radicchi
destinati alla utilizzazione della I.G.P
«Castelfranco», compreso il confezionamento,
devono essere effettuate esclusivamente nel
territorio amministrativo dei comuni
indicati all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima
dell'acquisizione delle caratteristiche
previste nel successivo art. 6 fuori dalla
zona di produzione perdono in via definitiva
il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di
qualsiasi riferimento geografico.
Il tradizionale processo di lavorazione del
prodotto si articola nelle fasi di seguito
descritte:
Fase di
forzatura-imbianchimento
La forzatura-imbianchimento è l'operazione
fondamentale e insostituibile che consente
di esaltare i pregi organolettici,
merceologici ed estetici del
Radicchio Variegato
di Castelfranco. Si realizza ponendo
i cespi in condizioni di formare nuove
foglie che, in assenza di luce, sono prive o
quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in
evidenza la variegatura sullo sfondo della
lamina fogliare, perdono la consistenza
fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore
gradevolmente amarognolo.
La forzatura del
Radicchio Variegato di Castelfranco
avviene: a) immergendo i
cespi verticalmente, in acqua idonea alla
lavorazione di produzioni ortofrutticole,
fino alla prossimità del colletto, per il
periodo necessario al raggiungimento del
giusto grado di maturazione contrassegnato
dalle caratteristiche indicate al successivo
art. 6; oppure
b) in ambienti riscaldati
in pieno campo, garantendo un giusto grado
di umidità dell'apparato radicale, riducendo
l'intensità della luce e favorendo lo
sviluppo dei germogli di ogni cespo
Fase di toilettatura
Seguono le operazioni di toilettatura con le
quali si asportano le foglie deteriorate o
con caratteristiche non idonee, si esegue il
taglio e lo scortecciamento del fittone in
misura proporzionale al cespo
l'operazione di toilettatura deve essere
eseguita immediatamente prima
dell'immissione nella filiera distributiva
del prodotto
Terminata la toilettatura il radicchio si
colloca in capaci recipienti con acqua
corrente per essere lavato e confezionato.
Art. 6
- Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo il
radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» deve
presentare le caratteristiche di seguito
indicate:
a) aspetto: cespo bello di
forma e splendido di colori e con diametro
minimo di 15 cm; partendo dalla base del
cespo si ha un giro di foglie piatte, un
secondo giro di foglie un po' più sollevato,
un terzo giro ancora più inclinato e così
via fino ad arrivare al cuore, evitando la
presenza di grumulo; lunghezza massima del
fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle
dimensioni del cespo stesso; foglie spesse
il più possibile, con bordo frastagliato,
con superficie del lembo ondulata, di forma
rotondeggiante;
b) colore: foglie
bianco-crema con variegature distribuite in
modo equilibrato su tutta la pagina fogliare
di tinte diverse dal viola chiaro al rosso
violaceo e al rosso vivo;
c) sapore: foglie di sapore
dal dolce al gradevolmente amarognolo molto
delicato; d) calibro: cespi del peso minimo
di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm
Il profilo merceologico del
Radicchio Variegato
di Castelfranco è così definito:
perfetto grado di maturazione; colorazione
bianco-crema con variegature equamente
distribuite dal viola chiaro al rosso vivo;
foglie con bordo frastagliato e lembo
leggermente ondulato; buona consistenza del
cespo; pezzatura medio-grande; uniformità
nel calibro dei cespi; toilettatura precisa,
raffinata, priva di sbavature; fittone
proporzionato al cespo e non più lungo di 4
cm.
Art. 7
- Rintracciabilità e controllo
Al fine di controllare le fasi di
produzione, trasformazione e confezionamento
della I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» vengono
attivati presso l'organismo autorizzato ai
sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92,
per ciascuna campagna produttiva, gli
elenchi dei produttori e confezionatori che
intendono avvalersi della I.G.P.
Hanno titolo alla iscrizione nel precitato
elenco i produttori di radicchio, conduttori
a qualsiasi titolo di un fondo della
superficie minima di mq 1.500 rientrante
nella zona delimitata dalla I.G.P. in
questione, dagli stessi destinato alla
coltivazione di «Radicchio
Variegato di Castelfranco» I.G.P. I
produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco», sono
tenuti ad iscriversi per ogni campagna
produttiva al precitato elenco, dichiarando
annualmente le superfici coltivate.
La richiesta di iscrizione dovrà essere
presentata all'organismo di controllo
autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno
con le modalità previste nel piano di
controllo.
I confezionatori hanno l'obbligo di inviare
all'organismo di controllo autorizzato la
dichiarazione della produzione annuale
confezionata.
L'iscrizione dei singoli produttori e
confezionatori all'elenco ha validità
annuale ed è rinnovabile.
Il controllo per l'applicazione del presente
disciplinare di produzione, è svolto da una
struttura di controllo conforme a quanto
stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE)
2081/92
Art. 8 -
Denuncia di produzione
L'inizio delle operazioni di ciascuna
tornata di raccolta deve venire
progressivamente annotato, a cura del
conduttore, in un'apposita scheda aziendale.
Il conduttore denuncia all'organismo
indicato all'articolo precedente le quantità
di prodotto finito pronto per la cessione al
mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.
Il conduttore provvederà contestualmente ad
indicare detto quantitativo sulla scheda
aziendale, annotando la data di consegna al
confezionatore, ad eccezione del caso in cui
egli provveda direttamente alle operazioni
di confezionamento.
Art. 9 -
Designazione e presentazione
Per l'immissione al consumo il radicchio che
si fregia della I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» deve
essere confezionato: a) in contenitori
idonei di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per
una capienza massima pari a 5 kg di
prodotto; b) in contenitori idonei di
dimensione di base di cm 40 x 60 e per una
capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;
c) in contenitori idonei di dimensioni
diverse purchè non eccedenti nel peso i 2 kg
di prodotto.
Su ciascun contenitore deve essere apposta
una copertura sigillante tale da impedire
che il contenuto possa venire estratto senza
la rottura del sigillo.
Sui contenitori stessi devono essere
indicati in caratteri di stampa delle
medesime dimensioni la dicitura «Radicchio
Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui
medesimi contenitori devono essere altresì
riportati gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede
del produttore singolo e/o associato e/o
confezionatore; peso netto all'origine,
nonchè eventuali indicazioni complementari
ed accessorie non aventi carattere laudativo
e non idonee a trarre in inganno il
consumatore sulla natura e le
caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura
sigillante, inoltre, dovrà essere sempre
apposto il logo identificativo dell'I.G.P.,
allegato al presente disciplinare, del quale
costituisce parte integrante, utilizzando le
forme, i colori e le dimensioni o i rapporti
indicati.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è
costituito da una composizione stilizzata di
radicchi al di sopra della quale campeggia
la scritta «Radicchio
Variegato di Castelfranco IGP», il
tutto riquadrato da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed
Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow
80% - Cyan 30%
Il logo, inoltre, potrà essere inserito - a
cura del soggetto preposto - anche
nell'apposito sigillo.
Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio
Variegato di Castelfranco I.G.P.»
dovrà avere dimensioni significativamente
inferiori alle stesse.







